Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 novembre 2025
Modifiche agli allegati B, C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, recante: «Istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2022, n. 240, il quale prevede, in particolare:
a) all'art. 3, comma 8, che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita' dei dati registrati nell'ANA nella fase di subentro e inizializzazione, resi disponibili attraverso il sito web dedicato ANA;
b) all'art. 19, comma 1, che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute definiscono le specifiche tecniche;
c) all'art. 19, comma 2, che, ove necessario, gli allegati B, C, D sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza o alla necessita' di realizzare ulteriori servizi per le finalita' previste dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E e' aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale del Ministero della salute competente per la programmazione sanitaria per includere eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite;
Viste le richieste delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 circa le modalita' di subentro ovvero cooperazione con ANA e le relative valutazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
Viste le specifiche tecniche definite ai sensi dell'art. 19 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 e pubblicate sul portale ANA;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, recante «Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2023, n. 91, concernente «Modalita' di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici», il quale prevede, in particolare:
a) all'art. 2, comma 1, che l'ID ANPR e' integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
b) all'art. 3, che l'ID ANPR e' reso disponibile, ai sensi dell'art. 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma nazionale digitale dei dati di cui all'art. 50-ter del CAD e tali servizi utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' di ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del CAD. Decorso un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, la consultazione dei dati in ANPR e' consentita esclusivamente con ID ANPR.
Considerata la necessita' di integrare le informazioni gestite da ANA anche con il codice identificativo univoco reso disponibile da ANPR;
Considerata la necessita' che ANPR renda disponibile ad ANA le informazioni inerenti alla residenza dell'assistito, comprensive dell'eventuale Municipio;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'interno 3 marzo 2022 recante, ai sensi dell'art. 64-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema di gestione deleghe;
Visto il decreto del Ministro della salute e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, il quale prevede, nelle more dell'operativita' del Sistema di gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la delega, la revoca della stessa, il suo ambito di operativita' nonche' il relativo periodo di validita' vengono registrati nell'Anagrafe consensi e revoche dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra i FSE (INI), di cui al comma 15-ter, punto 4-bis), dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;
Viste le specifiche tecniche versione 2.6 del FSE 2.0, predisposte dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicate sul portale www.fascicolosanitario.gov.it, le quali prevedono le funzionalita' dell'Anagrafe consensi e revoche per la consultazione da parte di ANA delle informazioni relative alle deleghe per i minori di eta' e per i soggetti incapaci;
Considerate le risultanze emerse dal gruppo di lavoro portato avanti in coordinamento con il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 623 del 23 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Definizioni:
a) «CAD», il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
b) «DPCM 1° giugno 2022», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, Anagrafe nazionale degli assistiti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2022, n. 240;
c) «ANA», l'Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita dall'art. 62-ter del CAD;
d) «ARA», l'Anagrafe regionale degli assistiti, in cooperazione con ANA;
e) «SAR», il Sistema di accoglienza della regione o provincia autonoma degli assistiti, attraverso il quale gli operatori sanitari accedono ai servizi di ANA;
f) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
g) «Subentro di ANA», il subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali e dal Ministero della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
h) «Cooperazione con ANA», la cooperazione di ANA con le banche dati gia' istituite a livello regionale e nazionale per le stesse finalita', ai sensi dell'art. 62-ter del CAD, attraverso i servizi di cooperazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
i) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione a quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche;
l) «FSE», il fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
m) «ID-ANPR», il codice identificativo univoco gestito da ANPR di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD e di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2023, n. 91;
n) «Portale ANA», il sito web dedicato ANA di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
o) «Sistema gestione deleghe (SGD)», il sistema di cui all'art. 64-ter del CAD.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ulteriori dati e servizi degli Allegati B, C e D del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022

1. Tenuto conto di quanto indicato nelle premesse al presente decreto:
a) l'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 e' aggiornato e sostituito con l'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 e' aggiornato e sostituito con l'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) l'allegato D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 e' aggiornato e sostituito con l'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta