Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 28 ottobre 2025
Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI,
IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici ed in particolare l'art. 4, commi 1 e 1-bis, e l'art. 16, comma 4, di seguito decreto legislativo n. 192/2005;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo cui «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante «Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»», di seguito NTC 2018;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi»;
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato secondo le procedure individuate nell'art. 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Vista la deliberazione ARERA 15 dicembre 2020 541/2020/R/eel, recante «ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico: avvio di una sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica nelle fasce orarie notturne e festive»;
Ritenuto necessario aggiornare ed integrare il citato decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all'attivita' sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota prot. 32488 del 5 dicembre 2024;
Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso, per profili di competenza, con nota prot. 29830 del 12 novembre 2024;
Acquisito il concerto del Ministro della difesa espresso, per profili di competenza, con nota prot. 29188 del 7 novembre 2024:
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, espressa nella seduta del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 108/CU del 2025;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 «Ambito di intervento e finalita'»
del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015, al comma 1, dopo le parole: «ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili,», sono inserite le seguenti: «l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Appendice A

Parte di provvedimento in formato grafico

Appendice B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche all'art. 2 «Definizioni»
del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d), le parole: «parete opaca» sono sostituite con le seguenti: «parte opaca dell'involucro edilizio»;
2) alla lettera e), dopo la parola: «riflettanza» e' inserita la seguente: «solare»;
3) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«g) parcheggio adiacente all'edificio: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio;
h) ponte termico: zona piu' o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuita' di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all' utilizzo di materiali con diversi valori di conduttivita' termica, in conformita' a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 3 «Criteri e metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli edifici» del decreto ministeriale 26
giugno 2015.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' soppressa;
2) la lettera f), e' sostituita con le seguenti:
«f) UNI/TS 11300 - 5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
g) UNI/TS 11300 - 6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
h) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.»;
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
 
Art. 4
Modifiche all'art. 4 «Criteri generali e requisiti delle prestazioni
energetiche degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 il comma 2 e' soppresso.
 
Art. 5
Modifiche all'art. 5 «Criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti» del
decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 nonche' dalle successive disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies del decreto legislativo 192/2005.».
 
Art. 6
Modifiche all'art. 6 «Funzioni delle Regioni e delle Province
autonome» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 al comma 2, le parole: «, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
 
Art. 7

Modifiche all'art. 7 «Strumenti di calcolo»
del decreto ministeriale 26 giugno 2015

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' soppresso;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 192/2005, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso nonche' di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere da centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione.».
 
Art. 8
Modifiche all'Allegato 1 (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e
requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, del decreto
ministeriale 26 giugno 2015.

1. L'Allegato 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante «Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici» e' sostituito integralmente dall'Allegato 1 di cui al presente decreto.
 
Art. 9
Modifiche all'Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento
per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del
decreto ministeriale 26 giugno 2015.

1. L'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante «Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici» e' sostituito integralmente dall'Allegato 2 di cui al presente decreto.
 
Art. 10

Modifiche all'Allegato A (Articolo 2)
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. Al decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'Allegato A, il punto 32 e' sostituito dal seguente: «32. ponte termico: zona piu' o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuita' di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all'utilizzo di materiali con diversi valori di conduttivita' termica, in conformita' a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211».
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2025

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro della difesa
Crosetto
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3368