| Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 28 novembre 2025 |
| Modifiche al decreto n. 40 del 16 febbraio 2022, in materia di aggiornamento della formazione degli ispettori e delle modalita' relative alla prova d'esame. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE; Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto in particolare l'art. 104, comma 1, lettera nn), del predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate»; Visto, altresi', l'art. 105, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che siano attribuite alle Province le funzioni relative «al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della strada» e, in particolare, l'art. 80 rubricato «Revisioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»; Visto in particolare l'art. 237 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rubricato «Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione»; Visto, altresi', l'art. 241 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, denominato «Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 1995, n. 170, recante «Regolamento recante norme sulla capacita' finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle societa' consortili anche in forma di cooperativa»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 giugno 2003, n. 139), avente ad oggetto «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, con il quale e' stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE e, in particolare, il relativo allegato IV che individua i requisiti minimi di competenza e formazione degli ispettori autorizzati ad effettuare i controlli tecnici presso i centri di controllo privati; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, con il quale e' stata recepita la sopra menzionata direttiva 2014/47/UE; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, con il quale sono state fornite istruzioni operative relative al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, n. 446, recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» e, in particolare, il relativo allegato A che disciplina «lo standard formativo per i corsi di aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, n. 237, avente ad oggetto «Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"»; Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002; Visto l'«Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214», sottoscritto in data 17 aprile 2019; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto accordo del 17 aprile 2019, n. 65, ai sensi del quale «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformita' a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017»; Visto, altresi', l'art. 6, del sopra menzionato accordo del 17 aprile 2019, n. 65, che individua la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale autorita' competente per la definizione di specifiche indicazioni sui corsi di aggiornamento della formazione degli ispettori al richiamato allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214/2017; Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, che adotta il «Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio»; Visto il decreto del direttore generale per la motorizzazione 26 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2023, n. 258), avente ad oggetto «Modifiche al decreto 16 febbraio 2022 in materia di "Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio"»; Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle previsioni di cui al citato decreto del direttore generale per la motorizzazione n. 40/2022, aggiornando le specifiche indicazioni sui corsi di aggiornamento della formazione degli ispettori ivi contenute in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del predetto accordo del 17 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1 Modifica dell'art. 9 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40
1. All'art. 9 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il programma e le modalita' di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all'articolo 6 dell'accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all'allegato A al decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, fatta eccezione per quanto di seguito indicato:
===================================================== | | Ore di formazione | | Materia | previste | +=============================+=====================+ |Aggiornamenti normativi e | | |tecnici introdotti dal | | |decreto ministeriale n. | | |214/2017 | 4 | +-----------------------------+---------------------+ |Figura giuridica | | |dell'ispettore autorizzato | 2 | +-----------------------------+---------------------+ |Valutazione delle carenze, | | |reportistica, certificato di | | |revisione | 4 | +-----------------------------+---------------------+ |Ispezioni visive sui veicoli | 4 | +-----------------------------+---------------------+ |Veicoli ad uso speciale | 2 | +-----------------------------+---------------------+ |Metrologia applicata alla | | |verifica periodica e | | |metrologia delle attrezzature| | |per le prove di revisione | 2 | +-----------------------------+---------------------+ |Macchine agricole e macchine | | |agricole veloci, aspetti | | |amministrativi e tecnici | 2 | +-----------------------------+---------------------+
I moduli formativi obbligatori minimi da eseguire in presenza sono: a) valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione; b) ispezioni visive sui veicoli; c) macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici». |
| | Art. 2 Modifica dell'art. 14 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40
1. All'art. 14 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la parola «quaranta» e' sostituita con la seguente parola: «sessantacinque». b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La domanda di ammissione e' presentata entro il termine di quaranta giorni antecedenti la data fissata per l'esame. Nel medesimo periodo la commissione competente procede alla valutazione delle pratiche entro i primi venticinque giorni, consente ai candidati l'integrazione della documentazione nei successivi cinque giorni e conclude l'esame della documentazione integrativa nei dieci giorni finali». |
| | Art. 3 Modifica dell'art. 15 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40
1. All'art. 15 del decreto del direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I candidati che non risultano presenti presso la sede d'esame all'ora indicata nella convocazione sono dichiarati assenti e, qualora intendano ripresentarsi, sono tenuti a produrre formale istanza corredata dal versamento della tariffa prevista per il diritto all'ammissione all'esame. Analogamente, i candidati che non superano la prova pratica, qualora intendano ripresentarsi, sono tenuti a produrre formale istanza corredata dal versamento della tariffa prevista per il diritto all'ammissione all'esame»; b) al comma 12, lettera c), la parola «quattro» e' sostituita con la seguente parola: «sei»; c) al comma 13, lettera c), la parola «due» e' sostituita con la seguente parola: «tre»; d) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. A seguito del superamento della prova scritta, il candidato ha diciotto mesi di tempo per sostenere la prova pratica. Qualora la prova pratica non venga sostenuta o superata entro tale periodo, il candidato e' tenuto a ripetere la prova scritta». |
| | Art. 4 Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2026. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 28 novembre 2025
Il direttore generale: Servedio |
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