Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 luglio 2025
Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'art. 4, che introduce il concetto di apprendimento permanente come «qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva personale di crescita, civica, sociale e occupazionale»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, che recepisce l'intesa in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015 e definisce il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amminsitrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, del 15 giugno 2023, che adotta il «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 3 agosto 2022;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024 recante «Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze"»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'art. 19, comma 2, in base al quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attivita' o percorsi di volontariato;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19, ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Universita' possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attivita' di volontariato, certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi;
Rilevata la necessita' di individuare i criteri di cui al sopra citato art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 giugno 2025, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Al fine di promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, quale esperienza che contribuisce alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona, il presente decreto, in applicazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definisce i criteri per l'individuazione delle competenze esercitate nello svolgimento delle attivita' o percorsi di volontariato a supporto del loro riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in applicazione, ed alle condizioni, definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2024 recante: «Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, relativi alle qualificazioni di titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze» (di seguito decreto ministeriale del 9 luglio 2024) e in particolare dall'art. 8.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si assumono le definizioni riportate:
nel decreto legislativo n. 117 del 2017;
nel decreto ministeriale del 9 luglio 2024.
 
Art. 3

Criteri e disposizioni di attuazione

1. Il volontariato costituisce un contesto di apprendimento non formale di competenze sociali, civiche e trasversali da valorizzare anche nel campo formativo e lavorativo.
2. Ai fini del presente decreto, per volontari si intendono le persone di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale per il tramite degli enti del Terzo settore, nonche' i soggetti coinvolti in percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, ai progetti utili alla collettivita'.
3. Possono essere oggetto di individuazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, su richiesta della persona o su iniziativa degli enti titolati di cui al comma 4, le competenze esercitate nello svolgimento delle attivita' di volontariato di cui al comma 2, alle condizioni richiamate al presente articolo, anche ai fini della spendibilita' delle attestazioni rilasciate nell'ambito dei servizi regionali di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
4. I servizi di individuazione delle competenze esercitate nei contesti di cui al comma 2, sono erogati da gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, individuati quali e quanti titolati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e sulla base delle qualificazioni definite all'art. 3 del medesimo decreto.
5. I servizi di cui al comma precedente prendono in considerazione le competenze esercitate dal volontario nello svolgimento di attivita' di volontariato, per un minimo di sessanta ore nell'arco di dodici mesi, salvo diversa previsione, secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale del 9 luglio 2024.
 
Art. 4
Ambito di titolarita' del servizio di individuazione delle competenze

1. Gli enti del Terzo settore erogano, secondo il proprio ordinamento, il servizio di individuazione finalizzato al riconoscimento delle competenze esercitate dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento non formale.
2. La messa in trasparenza delle competenze esercitate da parte degli enti del Terzo settore e' improntata alla massima semplificazione. A tal fine, i percorsi di volontariato di cui al presente decreto devono riportare, ove possibile, gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attivita', riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, aventi funzione di identificazione e di comparabilita' delle competenze, gia' nelle fasi di programmazione, di progettazione e di personalizzazione degli interventi.
3. Gli enti titolati individuati all'art. 3, comma 4, del presente decreto, laddove richiesto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono definire accordi di collaborazione con i «Centri duale nazionale per lo sviluppo delle competenze professionali» di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, per il supporto operativo nei servizi di individuazione delle competenze esercitate ai sensi del presente articolo.
 
Art. 5

Processo di individuazione delle competenze

1. Ai fini del presente decreto, il processo di individuazione delle competenze esercitate nell'ambito delle attivita' di volontariato, in applicazione delle condizioni di cui all'art. 8 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, deve rispettare i seguenti criteri minimi:
a) l'assicurazione di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunita' e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione;
b) la sottoscrizione, all'avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni, o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attivita' da realizzare, oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024;
c) l'affiancamento o l'accompagnamento del volontario, da parte di una figura dedicata al tutoraggio, individuata dal soggetto attuatore, per tutta la durata del percorso o progetto, finalizzato alle azioni di supporto all'inserimento e allo svolgimento delle attivita' previste e alla raccolta delle evidenze e all'assessment esperienziale delle attivita' svolte, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui al punto b);
d) il rilascio di un documento di trasparenza di valore di parte prima, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura, anche per presa visione e ricevuta, conforme al documento di trasparenza di cui all'allegato a) del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (Linee guida SNCC), contenente al minimo i risultati di apprendimento o di attivita' oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui alla lettera b), le eventuali evidenze dell'attivita' svolta, nonche' la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato, che, ai fini del rilascio dell'attestazione, non puo' essere inferiore al 75% della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato e, comunque, non inferiore ad una durata minima di sessanta ore nell'arco di dodici mesi, salvo la specifica previsione di durata minima maggiore nell'ambito del progetto personalizzato;
e) il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano, in conformita' con le specifiche di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 9 luglio 2024.
 
Art. 6
Portabilita' delle competenze esercitate nel volontariato in ambito
scolastico e lavorativo

1. Ai fini della portabilita' delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le stesse, individuate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, sono valutate su richiesta della persona e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarita', ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.
2. Le competenze individuate possono costituire, altresi', attestazioni utili nell'ambito dei pubblici concorsi per l'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 7

Monitoraggio e valutazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione del presente decreto e dei servizi ivi previsti, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 9 luglio 2024.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2025

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini

Il Ministro
per la pubblica amminsitrazione
Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1476