| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
| DECRETO 17 settembre 2025 |
| Modifica dei criteri di ripartizione delle risorse per le spese di personale destinate al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di contrasto alla poverta'», e in particolare l'art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, con il quale, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attivita' a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, e' stato previsto il trasferimento del personale delle citta' metropolitane e delle province in servizio preso i centri per l'impiego alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»; Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 807 del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 933 del 28 giugno 2019, sono state apportate le variazioni amministrative in termini di competenza e cassa sui competenti capitoli di bilancio di questo Ministero in attuazione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed in particolare sul capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego»; Visto l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019; Vista la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante «Intesa sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26», di cui al Repertorio atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28 giugno 2019, recante «Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro»; Visto il decreto ministeriale n. 59 del 22 maggio 2020 con il quale sono state adottate le modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro; Visto il decreto del Segretario generale n. 123 del 4 settembre 2020, contenente la definizione dei contenuti minimi dei piani regionali e delle modalita' di rendicontazione delle attivita' realizzate in attuazione delle «Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», approvate con decreto ministeriale n. 59 del 22 maggio 2020 ed in particolare l'art. 2 dello stesso; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 81689/2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2024 al n. 757, con cui e' stata data attuazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2024, n. 38; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2024, concernente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 e, in particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Considerato che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul capitolo 1232 denominato «Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - Missione 26 «Politiche per il lavoro» - Programma 10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», di competenza della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione»; Considerato che, dal confronto con le regioni, emerge la necessita' di un aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, superando un'impostazione rigida del potenziamento fondata sulla mera assunzione degli operatori (fino alla soglia meramente indicativa delle 11.600 unita') per abbracciare un'interpretazione maggiormente coerente con le modalita' di realizzazione del rafforzamento professionale, basata sull'utilizzo delle risorse proporzionalmente assegnate a ciascuna regione per la messa in atto dei piani di assunzione; Considerato che la multiformita' del rafforzamento sui diversi territori regionali - che ha registrato in questi anni l'assunzione di profili professionali differenti e afferenti diverse categorie di inquadramento contrattuale, secondo il fabbisogno espresso da ciascuna amministrazione regionale - rende opportuno aggiornare il criterio del computo numerico degli operatori, esplicitando per contro il criterio del raggiungimento dei tetti di spesa, nell'ambito della quota massima assegnata a ciascuna amministrazione regionale, come indice di performance del completamento del percorso di rafforzamento dei centri per l'impiego; Considerato che a tale scopo, lasciando inalterata una quota pari all'80% degli attuali stanziamenti, si e' proceduto a riparametrare per ciascuna regione una quota del 20% dello stanziamento assegnato in base al decreto ministeriale n. 74 del 2019 in proporzione alla percentuale che esprime lo stato di avanzamento della spesa della regione stessa in relazione al totale delle risorse ad essa complessivamente attribuite nell'anno di calendario, consentendo in tal modo di premiare le regioni che dall'inizio del Piano di potenziamento hanno investito una percentuale maggiore delle risorse loro assegnate e contestualmente di non penalizzare in maniera eccessiva le regioni meno attive; Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni relativamente alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2024 per le assunzioni di personale da destinare al piano di potenziamento dei centri per l'impiego; Vista la nota prot. n. 202412 del 19 luglio 2023 a firma del Ragioniere generale dello Stato, avente ad oggetto la necessita' di garantire una coerente e omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativamente ai trasferimenti da garantire alle Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le risorse di cui al presente decreto non sono erogate alle Province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto pertanto necessario procedere a un nuovo riparto delle risorse previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario; Acquisita in data 30 luglio 2025 (rep. n. 139/CSR) l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini del superamento dell'impostazione fondata sulla mera assunzione degli operatori (fino alla soglia indicativa delle 11.600 unita') in favore di un'interpretazione che favorisce l'utilizzo delle risorse proporzionalmente assegnate a ciascuna regione per la messa in atto dei piani di assunzione, nonche' di premiare le regioni che hanno investito una percentuale maggiore delle medesime risorse loro assegnate senza penalizzare in maniera eccessiva le regioni meno attive, si e' proceduto a riparametrare, a decorrere dall'anno 2025, lasciando inalterata una quota pari all'80% degli attuali stanziamenti, per ciascuna regione una quota del 20% in proporzione alla percentuale che esprime lo stato di avanzamento della spesa della regione stessa in relazione al totale delle risorse ad essa complessivamente attribuite nell'anno di calendario. |
| | Allegato D
Risorse previste articolo 2, comma 1, punto d), del DM 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal DM 22 maggio 2020, n. 59 (articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato E
Risorse previste articolo 2, comma 1, punto c), del DM 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal DM 22 maggio 2020, n. 59 (articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato da art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
1. Per gli effetti di quanto previsto dal presente decreto: l'allegato D, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59 e' sostituito dall'allegato D di cui al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; l'allegato E, di cui di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, n. 74, come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59 e' sostituito dall'allegato E di cui al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it - nella sezione Pubblicita' legale. Roma, 17 settembre 2025
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1473 |
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