| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 13 ottobre 2025 |
| Riparto del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025); Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»; Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»; Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione; Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2024, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025 con il quale sono state assegnate ad interventi di Arexpo S.p.a. risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese complessivamente pari a 140 milioni di euro, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 202426 del 23 settembre 2025 con il quale sono state apportate le variazioni di bilancio in applicazione del suddetto decreto dell'11 marzo 2025; Viste le proposte pervenute dalle amministrazioni; Preso atto che nelle menzionate proposte sono state individuate anche linee di investimento non ancora declinate a livello di singolo intervento corredato da codice unico di progetto e cronoprogramma procedurale, ai sensi del citato comma 876; Ritenuto opportuno procedere in ogni caso alla ripartizione delle risorse di cui al predetto allegato VI in favore delle linee di investimento proposte dalle amministrazioni sopra indicate; Tenuto conto che la predetta assegnazione risulta compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica; Ritenuta la necessita' di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) amministrazione titolare: i Ministeri indicati nell'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207; c) linea di investimento: iniziativa, costituita da uno o piu' interventi, volta al raggiungimento delle finalita' individuate dall'amministrazione; d) intervento: progetto di investimento individuato tramite il Codice unico di progetto (CUP) e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP; e) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3; f) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in essere per l'attuazione degli interventi; g) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. |
| | Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Elenco delle linee di investimento
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' approvato l'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari. 2. All'individuazione, nell'ambito delle linee di investimento, degli interventi identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale nonche', per ciascuno di essi, del contributo a carico delle risorse di cui al comma 1 articolato per annualita', si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, da adottare entro e non oltre il mese di maggio 2026. Le amministrazioni titolari possono disporre delle risorse assegnate solo a seguito dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo e, in caso di mancata individuazione degli interventi entro il predetto termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse non assegnate a specifici interventi sono revocate. 3. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede, altresi', a disciplinare le modalita' di erogazione delle risorse, di monitoraggio e revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma, nonche', nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, all'individuazione delle ipotesi di rimodulazione delle risorse. |
| | Art. 3
Variazioni contabili
1. Nei sottoindicati stati di previsione, per l'anno finanziario 2025, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per l'anno 2027 nei sottoindicati stati di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2025
Il Ministro: Giorgetti |
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