| Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
| DELIBERA 23 luglio 2025 |
| Regione Marche - Accordo per la coesione. modifica degli allegati alla delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 24, riferiti agli interventi finanziati a valere su risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. (Delibera n. 35/2025). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 23 luglio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 che prevede il concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonche' l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023; Visto l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilita' di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus 2021-2027; Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con delibera n. 36 del 2 agosto 2022; Viste la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)7401 del 12 ottobre 2022, con la quale e' stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Marche, e la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)8702 del 25 novembre 2022, che ha approvato il Programma FESR della Regione Marche; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto, in particolare, l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera; Considerato che la suddetta delibera n. 25 del 2023 prevede, altresi', che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi Accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potra' trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020); con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020); con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020); a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle riscorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020); Visto, infine, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, legge n. 178 del 2020; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli Accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'Accordo e' sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, e' consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione; Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 recante disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle amministrazioni regionali; nonche' l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio; Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 ha stabilito che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilita' quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027; Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale e' stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 40.200.000,00 euro a favore della Regione Marche; Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Marche un importo netto di 293.446.734,15 euro - cui si aggiunge l'importo di 40.200.000,00 euro a titolo di anticipazione a valere sulle risorse FSC 2021-2027, assegnato con delibera CIPESS n. 79 del 2021 - ed ha, altresi', indicato in applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'importo massimo delle risorse FSC da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali FESR e FSE plus della regione Marche pari a 66.135.860,00 euro; Vista la delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 24, recante «Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni e assegnazione di risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni», che, sulla base dell'Accordo per la coesione, sottoscritto in data 28 ottobre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Marche, ha assegnato alla medesima regione: ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, risorse FSC 2021-2027 pari a 293.446.734,15 euro; ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per un importo pari a 154.317.007,03 euro, per gli interventi individuati nell'Accordo e riportati in allegato alla medesima delibera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 7724 del 7 luglio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica degli allegati alla delibera CIPESS n. 24 del 2024, recanti l'elenco degli interventi finanziati dal Fondo di rotazione (di cui all' allegato A3 all'Accordo) di cui alla legge n. 183 del 1987 e il relativo piano finanziario di spesa (di cui all'allegato B3 all'Accordo), fermi restando la dotazione complessiva delle risorse assegnate a valere sul Fondo di rotazione, pari a 154.317.007,03 euro, e il termine finale di ammissibilita' della spesa di tali risorse, che resta fissato al 31 dicembre 2029; Vista la nota prot. n. 841275 del 26 giugno 2025, richiamata nella suddetta proposta, con cui il Presidente della Regione Marche ha proposto le seguenti modifiche agli interventi finanziati dal Fondo di rotazione, di cui all'allegato A3 dell'Accordo: la soppressione dell'intervento n. 31 «Finanziamento Fondo regionale di ingegneria finanziaria per l'attivazione di una maxi fidejussione a garanzia degli anticipi erogati dalla regione», in quanto all'intervento e' stata assicurata altra copertura finanziaria. Le risorse resesi disponibili, pari a 537.800,51 euro, sono assegnate in aumento all'intervento n. 26 «Incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nella Regione Marche», la cui dotazione passa da 7.105.670,82 euro a 7.643.471,33 euro; la riduzione della dotazione finanziaria dell'intervento n. 32 «Finanziamento quota monetaria della borsa di studio aggiudicata con graduatorie definitive riferite a bandi ERDIS», la cui dotazione passa da 6.000.000,00 euro a 3.000.000,00 euro, in quanto per la medesima azione sono gia' disponibili fondi PNRR. Le risorse resesi disponibili sono assegnate alla linea di intervento «Interventi di valorizzazione per eventi culturali di rilievo regionale», che accorpa le precedenti linee di intervento n. 15 e n. 17 denominate «Interventi di valorizzazione per eventi espositivi di rilievo regionale», differenziate tra di loro soltanto per la platea dei beneficiari. La nuova linea di intervento ha una dotazione di 3.539.623,79 euro, di cui 3.000.000,00 euro derivanti dalla citata riduzione della dotazione finanziaria dell'intervento n. 32, e 539.623,79 euro derivanti dalla eliminazione delle linee di intervento n. 15 e n. 17 (di importo pari rispettivamente a 262.943,96 euro e 276.679,83 euro); la riduzione della dotazione finanziaria della linea di intervento n. 36 «L.R. n. 18/1996 - art. 14 integrazione scolastica», ridenominata «L.R. n. 18/1996 - art. 14 integrazione scolastica - trasporto scolastico alunni disabili», per meglio esplicitare l'oggetto dell'intervento, la cui dotazione passa da 1.800.000,00 euro a 1.200.000,00 euro, in quanto si sono rese disponibili altre fonti di finanziamento nazionali a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'. Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili sono assegnate alla linea di intervento n. 38 «L.R. n. 18/1996 - intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilita'», la cui dotazione e' incrementata da 500.000,00 euro a 1.100.000,00 euro; l'accorpamento delle linee di intervento n. 16 e n. 18, aventi medesimo titolo e differenziate tra di loro solo per la natura dei beneficiari (rispettivamente enti pubblici e soggetti privati), nella linea di intervento «Interventi di valorizzazione dell'arte contemporanea». Alla nuova linea di intervento vengono assegnate le risorse delle suddette linee di intervento n. 16 e n. 18 pari rispettivamente a 208.981,58 euro e 232.528,80 euro), portando la dotazione complessiva a 441.510,38 euro; la modifica dei titoli di alcuni interventi per renderli maggiormente coerenti con l'oggetto e le finalita' che perseguono. Vista la nota MIN_FOTI-0003084-P del 9 luglio 2025, con cui il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione comunica al presidente della Regione Marche che le predette richieste di modifica si intendono accolte, a seguito di istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, il quale, a tale scopo, ha acquisito in data 3 luglio 2025 il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'art. 4 dell'Accordo stesso; Vista la nota DIPE prot. 8440 del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso»; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Delibera:
Con la presente delibera e' modificato l'elenco degli interventi di cui all'allegato della delibera CIPESS n. 24 del 2024, finanziati a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, con il relativo piano finanziario di spesa. Restano fermi la dotazione complessiva delle risorse assegnate dalla predetta delibera a valere sul Fondo di rotazione, pari a 154.317.007,03 euro, e il termine finale di ammissibilita' della spesa, fissato al 31 dicembre 2029. In allegato alla presente delibera e' riportato l'elenco aggiornato degli interventi, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1532 |
| | Regione Marche Interventi Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 178/2020 Cronoprogramma procedurale
Parte di provvedimento in formato grafico
Regione Marche Interventi Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 178/2020 Cronoprogramma finanziario
Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
|
|