| Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 16 settembre 2025 |
| Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, il comma 516 e seguenti riguardanti il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516, terzo periodo, il quale prevede che «Il Piano nazionale e' attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilita' delle risorse economiche, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.»; Visto l'art. 1, comma 516-bis, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare: a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalita' con cui le autorita' di bacino distrettuali, gli enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorita', tenuto anche conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita' economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati; b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonche' le modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci; c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci»; Visto l'art. 1, comma 520 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale prevede che «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli interventi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91; Vista la direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la Parte terza del medesimo «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Vista la direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, relativo ai criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua; Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108 che ha approvato la «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS)», a cura del Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica; Vista la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021, 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 e 637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante la «Regolazione della qualita' tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)»; Visto il regolamento (CE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/EURATOM, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visti il regolamento (CE) 18 giugno 2020 n. 2020/852/UE, di «istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili» e, in particolare, l'art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), nonche' la comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP; Visto il regolamento (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021; Vista la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante «Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato»; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) dell'8 marzo 2022, che approva il Piano per la transizione ecologica di cui all'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Vista la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del direttore della Direzione sistemi idrici di ARERA per la «Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonche' degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr»; Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della transizione ecologica del 12 ottobre 2022, n. 205, di adozione del regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152; Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 ottobre 2022, n. 350, di attuazione dell'art. 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono adottati le modalita' e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (di seguito PNIISSI) di cui al comma 516 del medesimo articolo e della sua attuazione per successivi stralci; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto interministeriale 25 ottobre 2022 n. 350; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale «ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente.»; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attivita' economiche; Vista la delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023 di Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 dicembre 2023, n. 434, relativo all'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e relativi allegati tecnici; Vista la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante l'«Approvazione del Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)», periodo 2024-2029; Vista la determina attuativa 1/2024 del 26 marzo 2024 del direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali di ARERA per la «Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonche' degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024; Vista la misura M2C4 Riforma 4.1 «Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico» del PNRR, finalizzata a semplificare e rendere piu' efficace il quadro giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacita' sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii) la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento dell'autorita' di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano; Vista la milestone M2C4-27 «Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» che prevede che «la normativa riveduta debba rafforzare la governance e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come minimo: - fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico; - consultare e coinvolgere attivamente l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano; - fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti; - semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel settore idrico»; Vista la misura M2C4 «Riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacita' gestionale per i servizi idrici integrati» del PNRR, in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la milestone (M2C4-2) «Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacita' gestionale per i servizi idrici integrati», che ha previsto la definizione di incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto interministeriale n. 485148 del 30 settembre 2022, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, secondo cui per gli enti irrigui che perseguono finalita' di interesse collettivo, l'adempienza agli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN e' condizione di ammissibilita' per l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e in particolare l'art. 11, commi 5, 6 e 7, il quale prevede, al fine di ridurre i divari territoriali, che debba essere destinato ai territori del Mezzogiorno un importo complessivo delle risorse allocabili non inferiore al 40%; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024 di adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico; Considerato che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2024 e' subordinata all'impegno da parte del Governo, in sede di programmazione degli stralci attuativi, di verificare il livello di progettazione e l'importo indicato nelle proposte di intervento e di correggere eventuali incongruenze che dovessero essere riscontrate, oltre che ad aggiornare l'importo delle opere derivante da variazione dei prezzi; Visti gli esiti della verifica, come richiesta in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2024, comunicati dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, con nota n. 5133 del 11 marzo 2025; Visto che, in data 16 maggio 2025, con nota DAR n. 8303 la Regione Abruzzo e la Regione Molise hanno segnalato l'esigenza di modificare, in sede di programmazione, i soggetti attuatori per gli interventi aventi codice PNIISSI0000336 e PNIISSI0000490; Considerato che le modifiche derivate dalle verifiche e segnalazioni citate, per taluni interventi, saranno inserite in sede di aggiornamento del PNIISSI, ai sensi dell'art. 1, comma 516, secondo periodo della legge n. 205/2017; Considerato che gli stralci attuativi del PNIISSI, come previsto dall'art. 1, comma 521 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Viste, in particolare, le risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sul capitolo 7281, 2025-2029, a valere delle risorse di cui all'art. 1, commi 523 e 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, commi 95 e 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 2013, e all'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'importo complessivo di euro 957.062.827,86, cosi' distinti: 78.459.117,61 euro per l'annualita' 2025, 137.871.763,40 euro per l'annualita' 2026, 478.331.287,28 euro per l'annualita' 2027, 222.400.659,57 euro per l'annualita' 2028 e 40.000.000,00 euro per l'annualita' 2029; Vista la nota n. 10033 del 21 marzo 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, e' stata formulata la proposta del primo stralcio del PNIISSI; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 30 luglio 2025, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le competenti amministrazioni di cui all'art. 1, comma 516, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione territoriale delle risorse
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, il presente stralcio attuativo, nell'assegnazione delle risorse economiche, persegue la sostenibilita' dell'uso della risorsa idrica, favorendo l'utilizzo multiplo ed il completamento delle opere e/o degli schemi incompiuti e tiene conto dei seguenti criteri: - prioritariamente, degli interventi inseriti nelle prime due classi di valutazione di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024; - del livello di progettazione disponibile al momento della predisposizione dello stralcio; - del bilanciamento della ripartizione territoriale. |
| | Allegato 1 (Art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 5, comma 1) Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) - Programmazione degli investimenti - Stralcio del PNIISSI - Elenco interventi
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico
1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dello stato di avanzamento degli interventi nonche' della disponibilita' delle risorse economiche, e' approvato uno stralcio del «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico», composto da n. 75 interventi di cui all'Allegato 1 del presente decreto, per un importo complessivo pari a euro 957.062.827,86. 2. La copertura degli importi finanziati per le progettazioni e per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e' assicurata a valere e nel limite delle risorse di cui alle premesse. 3. Gli interventi ammessi a finanziamento con il presente stralcio limitatamente ad alcuni lotti funzionali restano, per i restanti lotti funzionali, nella pianificazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024. 4. Gli interventi ammessi a finanziamento con il presente stralcio limitatamente alla progettazione dovranno essere ripresentati per la richiesta di finanziamento delle successive fasi in occasione dell'aggiornamento della pianificazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350. |
| | Art. 3
Modalita' di utilizzo delle risorse
1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'Allegato 1 al presente decreto si impegnano, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere gli obiettivi nel rispetto dei tempi previsti dai relativi cronoprogrammi. 2. I soggetti attuatori si impegnano, altresi', a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» previsto per l'investimento di competenza. A tal fine, i progetti devono essere corredati di verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di compatibilita' con il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH) di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852. 3. I soggetti attuatori attestano, anche tramite il monitoraggio di cui all'art. 5 del presente decreto, che la quota ammissibile a finanziamento con il presente decreto non potra' essere oggetto di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al presente stralcio. 4. Le risorse assegnate sono utilizzate esclusivamente per la copertura delle spese ammissibili inerenti all'intervento oggetto di finanziamento riportate nei relativi quadri economici. 5. Il soggetto attuatore, all'atto dell'esecuzione dell'intervento, se del caso, si impegna a produrre la documentazione attestante la garanzia dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento. 6. In caso di eventuali maggiori costi, il soggetto attuatore si impegna a garantire la copertura finanziaria dell'intervento di propria competenza. 7. Le risorse assegnate non possono essere destinate alla copertura di oneri risarcitori ovvero derivanti da contenzioso, ad eccezione degli strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso, come indicati agli articoli dal 215 al 220 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Art. 4
Modalita' di realizzazione degli interventi
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, sottoscrive appositi atti convenzionali con i soggetti attuatori degli interventi, previa acquisizione di specifica documentazione e verifica della sussistenza del mantenimento dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350. 2. Gli atti convenzionali di cui al comma 1 disciplinano condizioni, termini e modalita' per la realizzazione degli interventi. 3. In caso di inerzia o di inadempimento degli impegni previsti a carico dei soggetti attuatori con riferimento al presente stralcio del PNIISSI, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa verifica secondo quanto definito dal sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsto all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350. 4. Il soggetto attuatore, di qualunque natura, assume l'esclusiva responsabilita' sulla corretta e tempestiva esecuzione degli interventi, sia con riferimento alla fase di progettazione che alla fase di realizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 5. Il collaudo dell'intervento, di qualunque natura, oggetto del finanziamento sara' effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Il soggetto attuatore comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, certificando sotto la propria esclusiva responsabilita' che l'intervento e' ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione. Il collaudo delle opere dovra' essere affidato a un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e, per gli interventi in cui sia prevista la nomina di una commissione di collaudo, anche a un rappresentante della struttura regionale o delle province autonome competente in materia di reti e infrastrutture idriche, su richiesta del soggetto attuatore, dotato di adeguata professionalita'. 6. Il soggetto attuatore, mediante perizie, potra' disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovra' essere debitamente autorizzata dal RUP nel rispetto della normativa vigente e trasmessa dal soggetto attuatore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. La perizia di variante, approvata dal RUP, dovra' essere trasmessa dal soggetto attuatore alla competente struttura regionale, o della provincia autonoma, al fine di assicurare la conformita' degli interventi ai documenti di pianificazione e programmazione in materia idrica. 8. Le economie relative a ciascun intervento restano prioritariamente nella disponibilita' dei soggetti attuatori fino al completamento del medesimo intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. Le economie accertate a seguito del completamento dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarne definitivamente acquisite. 9. I soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco, e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del presente decreto. 10. I soggetti attuatori dovranno consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche. 11. In caso di violazioni accertate a seguito delle suddette funzioni di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla revoca dei finanziamenti, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente decreto. Qualora le risorse risultino gia' trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per restarne definitivamente acquisite. |
| | Art. 5
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il monitoraggio degli interventi di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico». Ciascun intervento del presente stralcio del PNIISSI e' identificato dal codice unico di progetto. 2. Il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di cui al precedente comma 1, nonche' la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori, devono essere effettuati seguendo le modalita' di implementazione e rendicontazione definite dal sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsto all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, recante apposita sezione relativa alle modalita' di rendicontazione e alle somme rendicontabili. |
| | Art. 6
Trasferimento delle risorse
1. Ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 e 7, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, le risorse economiche verranno erogate ai soggetti attuatori, compatibilmente con la disponibilita' di cassa annuale del capitolo 7281, ovvero con tempistiche dettagliate nella convenzione di finanziamento di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, come segue: anticipazione pari al 20% dell'importo assegnato per i singoli interventi, cui il soggetto attuatore potra' accedere solo successivamente all'inserimento e validazione degli interventi e dei relativi cronoprogrammi nel sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 5 del presente decreto; l'anticipazione puo' essere richiesta in piu' soluzioni. Ulteriori anticipazioni, sino alla concorrenza del 30% del finanziamento assentito, possono essere richieste qualora l'intervento sia dotato di progettazione esecutiva approvata; successivi pagamenti intermedi fino al 75%, ovvero il 65% nel caso di anticipazione pari al 30%, dell'importo assegnato a ciascun intervento; il primo pagamento successivo all'anticipazione si puo' richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi; i pagamenti successivi possono essere richiesti allorquando si realizzi un ulteriore costo, anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I gia' menzionati trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute anche commisurate al costo realizzato; saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito della domanda finale di pagamento, corredata dall'attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche con esito conforme alle attestazioni rese. 2. Il soggetto attuatore, per la richiesta di erogazione di ciascuna rata, successiva all'anticipazione, trasmette la rendicontazione, corredata della documentazione giustificativa di spesa, tra cui titoli di spesa, mandati di pagamento e quietanze. Per la verifica di ammissibilita' della spesa, il soggetto attuatore e' obbligato a trasmettere, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, la documentazione ritenuta a cio' necessaria; per tale verifica si fa, comunque, riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 3. La documentazione di spesa prodotta dal soggetto attuatore e' conservata anche agli atti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. 4. Per le somme oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore e' obbligato ad utilizzare una codifica contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ogni intervento, al fine di facilitare la verifica delle spese e dei flussi finanziari. |
| | Art. 7
Revoca dei finanziamenti
1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 4, comma 11, del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dispone la revoca anticipata del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: a) mancato inserimento nel sistema di monitoraggio dell'intervento finanziato e dei successivi aggiornamenti dell'attuazione procedurale e finanziaria; b) mancata assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante indicata all'interno dei singoli atti convenzionali, di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, sulla base dei cronoprogrammi dei progetti ammessi a finanziamento e accertata attraverso il sistema di monitoraggio; l'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta all'atto della stipula del contratto d'appalto principale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni; c) mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione di cui al precedente art. 5, nei termini indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' eventuali incongruenze rilevate nella rendicontazione delle risorse o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalita' del Piano; d) mancato rispetto degli obiettivi di spesa con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari, derivanti da cronoprogrammi e programmi finanziari dei singoli interventi; e) inadempienza o dichiarazioni mendaci. 2. Nel caso di avvenuta revoca, e fino al 31 dicembre 2026, per le risorse resesi disponibili, si provvede ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da condotte del soggetto attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento. |
| | Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2025
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2498 |
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