IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 23 luglio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014) e in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ponendolo a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; Considerato, in particolare, che l'art. 1, comma 15, della legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18; Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 dell'Italia, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, oggetto della presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 8 del 28 gennaio 2015; Considerato che con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e' stata adottata in forma sperimentale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree piu' lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con le leggi di stabilita' e che nel medesimo Accordo, e' prevista la redazione dei Strategie d'area da parte di coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili; Considerato che nel ciclo di programmazione 2014-2020 e' previsto lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento per inquadrare l'attuazione delle Strategie d'area e per assumere impegni puntuali, sottoscritto dalla regione, dagli enti locali, dall'amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre amministrazioni competenti per materia, con la previsione della sua estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte; Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 674, destina al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui di cui alla legge n. 183 del 1987, per il triennio 2015-2017; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l' art. 1, comma 314, che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'art. 28 che prevede che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del FSC 2014-2020; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della legge n. 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il Sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»; Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022; Considerato che l'Accordo di partenariato del ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, conferma l'approccio SNAI all'interno delle piu' complessive strategie territoriali collegate prevalentemente all'Obiettivo strategico di policy 5 «Un'Europa piu' vicina ai cittadini» e dotate di un inquadramento regolamentare a livello europeo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2021/1060 e prevede la definizione di Strategie territoriali in forte cooperazione/progettazione con le Autorita' di gestione dei programmi europei che le finanziano; Considerato che l'Accordo di partenariato 2021-2027 prevede che le Strategie territoriali individuino anche l'elenco, aggiornabile e completabile nel tempo, delle operazioni da finanziare e seguano, sul piano attuativo, una logica comune di contenuti con finalita' di semplificazione nell'interesse delle coalizioni locali beneficiarie; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, l'art. 7, recante disposizioni in materia di «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne», che prevede, tra l'altro, che: al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilita', dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani; alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonche' i presidenti delle regioni e delle province autonome (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023); la Cabina di regia: a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3; c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche' l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonche', nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio e' effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d); d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita'; f) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti; (art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023); la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), il quale individua gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilita', e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione; ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto- legge n. 124 del 2023. Con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione (art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023); Viste le delibere CIPE 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonche' il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI; Viste le delibere CIPE 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52, con cui e' stato disposto il riparto finanziario di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni di euro, per il rafforzamento della SNAI e sono state adottate alcune disposizioni in merito al trasferimento delle risorse; Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, recante «Programmazione della politica di coesione europea 2021-2027. Approvazione Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027», che al punto 3 stabilisce che il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027; Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 41, recante «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021» che, in attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77 del 2021, propone nuove forme e modalita' di attuazione degli interventi attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e dispone, altresi', l'assegnazione delle risorse nazionali ancora disponibili per il rafforzamento ed ampliamento della SNAI, secondo la seguente ripartizione: una quota di 172 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, per un importo di 67 milioni di euro, e all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, per un importo di 105 milioni di euro, per il finanziamento delle 43 aree interne del ciclo di programmazione 2021-2027, in ragione di singole quote di 4 milioni di euro per il finanziamento di ciascuna area; una quota di 21,6 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, in favore delle 72 aree interne del ciclo di programmazione 2014-2020, per il rafforzamento delle strategie esistenti, in ragione di un importo di 300 mila euro per ciascuna area; un importo di 5 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per attivita' di assistenza tecnica e rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali coinvolti. Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42, recante «Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse al "progetto speciale" Isole Minori. Governance» che dispone l'assegnazione di una quota delle risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del «progetto speciale» Isole Minori, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, annualita' 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 7140-A del 23 giugno 2025, come integrata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 0016018-A del 17 luglio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023 propone la definizione delle modalita' operative del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), come approvato in data 9 aprile 2025 dalla Cabina di regia di cui all'art. 7, comma 2, del medesimo decreto; Considerato che, in data 9 aprile 2025, la Cabina di regia di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, ha approvato il PSNAI; Tenuto conto che la nuova governance si applica integralmente alle 43 aree interne della programmazione 2021-2027 e, per quanto compatibile, alle 72 aree interne della programmazione 2014-2020; Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE prot. n. 8440-P del 23 luglio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Delibera: 1. Modalita' operative del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI)
1.1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, con la presente delibera sono definite le modalita' operative del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), come approvato dalla Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ferme restando le assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione. 1.2. Le modalita' operative del PSNAI, come di seguito dettagliate, si applicano integralmente alle 43 aree interne della programmazione 2021-2027 e, per quanto compatibili, alle 72 aree interne della programmazione 2014-2020. 1.3. Gli organismi della governance 1.3.1. Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne La Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, esercita le seguenti funzioni: svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese; approva il Piano strategico nazionale delle aree interne; approva, anche attraverso procedura scritta, in coerenza con il PSNAI, le strategie territoriali delle singole aree interne (di seguito Strategie d'area), recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche' l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonche', nel caso di interventi, del codice unico di progetto; monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita'; svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 124 del 2023, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 1.3.2. Comitato tecnico aree interne (CTAI) Il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' composto da: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Ministero della cultura, Ministero del turismo, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'universita' e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ANCI, INEA, Istituto nazionale analisi politiche pubbliche (INAPP), UPI, regioni e province autonome. Svolge i seguenti ruoli: approva l'istruttoria tecnica per la selezione e la riperimetrazione delle Aree; effettua l'istruttoria tecnica delle Strategie d'area e la trasmette alla Cabina di regia per la successiva approvazione. Invia annualmente alla Cabina di regia una informativa relativa alle modifiche degli APQ; Alle riunioni del CTAI di istruttoria della Strategia d'area partecipano le regioni di volta in volta interessate. Le funzioni del Comitato tecnico sono esercitate in un'ottica di complementarita', integrazione e sinergia delle diverse policy che agiscono sulle aree interne. 1.3.3. Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud Ai fini dell'attuazione del PSNAI, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud esercita le seguenti funzioni: svolge le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne; presiede il Comitato tecnico aree interne; coordina la definizione degli Accordi di programma quadro (APQ); sottoscrive gli APQ; redige la relazione annuale sui risultati raggiunti da presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, a cura del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al CIPESS. 1.3.4. Amministrazioni centrali di settore Le amministrazioni centrali di settore concorrono all'attuazione del PSNAI come segue: partecipano alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne; partecipano al Comitato tecnico aree interne; sottoscrivono gli APQ per competenza. 1.3.5. Autorita' regionale responsabile per le aree interne (ARAI) Presso ciascuna regione/provincia autonoma e sotto la sua responsabilita', e' prevista la creazione di una struttura amministrativa di coordinamento e supporto per le coalizioni locali e di riferimento per le amministrazioni centrali competenti in materia di SNAI sul territorio interessato, denominata Autorita' responsabile per le aree interne (ARAI). La regione/provincia autonoma e' tenuta a comunicare alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne la creazione della suddetta struttura amministrativa, avente le seguenti funzioni: presidia la fase di definizione delle Strategie SNAI e la successiva fase attuativa tenuto conto delle competenze delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni nel processo di programmazione e attuazione; invia al CTAI la Strategia d'area redatta dall'area interessata; coordina le attivita' a livello locale, recepisce le istanze e le proposte delle amministrazioni capofila delle diverse aree, si occupa dei rapporti con le amministrazioni centrali per quanto riguarda il trasferimento delle risorse nazionali e il monitoraggio, assume ogni iniziativa utile per l'avanzamento dell'attuazione; cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'anno precedente da tutte le Strategie SNAI attive nel territorio di competenza, con riferimento al ciclo 2021-2027 e 2014-2020, e la relativa trasmissione al Dipartimento, entro il 30 giugno di ciascun anno, per successivo inoltro alla Cabina di regia; e' responsabile della gestione dell'APQ e delle relative modifiche, in raccordo con l'area interna di riferimento, nonche' dell'approvazione delle modifiche allo stesso non rientranti nella competenza del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche approvate che non necessitano dell'approvazione del Tavolo dei sottoscrittori sono rappresentate all'interno della Relazione annuale. 1.3.6. Area interna con un ente capofila Nell'ambito dell'area interna, attraverso il coinvolgimento dei comuni che la costituiscono, si procede alla: formale individuazione di un ente capofila (comune, unione di comuni, comunita' montana) e delle sue responsabilita' e poteri, sin dalla fase di avvio della costruzione della Strategia per le funzioni di rappresentanza e coordinamento dell'area; redazione della Strategia d'area SNAI con il supporto della regione/provincia autonoma di riferimento nel rispetto del PSNAI; proposta dei singoli interventi da finanziare; invio all'ARAI, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione dettagliata circa lo stato di avanzamento progettuale della Strategia d'area, con riferimento ai cicli di programmazione 2014-2020 e/o 2021-2027, unitamente alla relazione relativa allo stato di avanzamento del processo di associazionismo. 1.3.7. Beneficiari degli interventi I beneficiari attuano i singoli interventi. 1.4. Il processo di riperimetrazione delle aree interne In coerenza con la delibera CIPE n. 9 del 2015, il CTAI, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, e' competente sui processi di riperimetrazione delle aree interne, sulla base di istruttoria tecnica condotta dal predetto Dipartimento, in dialogo con la regione/provincia autonoma interessata che ha avanzato la proposta motivata di riparametrazione. 1.5. Procedura per la definizione della Strategia d'area L'area interna, selezionata e beneficiaria del contributo nazionale, di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 2022, con il coordinamento e il presidio dell'ARAI, tenendo conto degli ambiti di intervento e delle priorita' strategiche indicate nel PSNAI e delle linee guida a cura delle amministrazioni centrali di settore competenti in materia di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilita'), elabora una proposta di Strategia a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, contenente l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonche', nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio e' effettuato attraverso i sistemi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 124 del 2023. Una quota pari fino al 5 per cento delle risorse nazionali destinate a ciascuna Strategia d'area puo' essere dedicata per l'assistenza tecnica e il rafforzamento della capacita' amministrativa. La Strategia d'area e' monitorata, anche sul Sistema nazionale di monitoraggio - SNM, in modo tale che i singoli progetti possano essere sempre essere ricondotti al progetto integrato di cui sono parte. Le aree, insieme alla propria regione, possono identificare progetti strategici (progetti flagship) da sottoporre a un monitoraggio rafforzato. Le Strategie d'area devono essere cofinanziate, per un importo almeno pari al contributo nazionale, anche con una quota di fondi europei, per i quali resta ferma la relativa governance, o regionali di importo almeno pari al contributo nazionale. All'esito dell'istruttoria tecnica, la Strategia d'area e' sottoposta alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne che approva, in modo specifico, la parte finanziata a valere sulle risorse nazionali, nonche' il cofinanziamento a valere su fondi europei. Il termine per la presentazione delle Strategie d'area e' fissato entro sei mesi dalla approvazione del PSNAI. La Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne approvera' le Strategie entro sessanta giorni dal loro ricevimento, anche attraverso procedura scritta. Successivamente, entro sessanta giorni dall'approvazione delle Strategie, si procedera' alla stipula degli APQ. 1.6. Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale e semplificazione L'attuazione degli interventi a valere sulle risorse nazionali, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, mediante la sottoscrizione degli APQ, in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilita', ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi. L'Accordo viene sottoscritto dall'ente capofila dell'Area interna, dalla regione interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, e dai Ministeri competenti per materia sugli interventi previsti. La responsabilita' del monitoraggio e della gestione dell'APQ e delle relative modifiche e' in capo all'ARAI. Le eventuali richieste di modifica degli APQ sottoscritti, inviate dall'ARAI, sono gestite con il coordinamento del Dipartimento. Il Tavolo dei sottoscrittori, composto dai sottoscrittori dell'APQ, svolge le seguenti funzioni: approva le modifiche degli interventi a valere sulle risorse nazionali che incidono sul riparto delle risorse tra gli obiettivi strategici o che comportano variazioni nelle finalita' e negli obiettivi; prende atto delle modifiche indicate nella relazione annuale dall'ARAI, d'intesa con l'area interna, sugli interventi che attengono ad elementi non sostanziali (modifica del cronoprogramma finanziario e delle attivita', modifica del soggetto attuatore, modifica delle modalita' attuative; modifiche relative alle risorse regionali e/o europee, modifiche di dettaglio delle singole schede che non incidono sugli obiettivi specifici e simili). Le modifiche relative a interventi finanziati con risorse regionali e/o europee non necessitano dell'approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori, seppur oggetto di menzione nella relazione annuale. Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di programma quadro, e' richiesta, in continuita' con quanto previsto nel ciclo 2014-2020, l'organizzazione in forma associata della maggioranza dei comuni facenti parte dell'area interna, quale condizione necessaria per il primo trasferimento delle risorse. 1.7. Assistenza tecnica centralizzata Oltre all'assistenza tecnica attivabile localmente nell'ambito di ciascuna Strategia d'area, e' prevista, ai sensi della lettera c) del punto 1 «Riparto finanziario» della delibera CIPESS n. 41 del 2022, un'attivita' di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, a titolarita' del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, finanziata ex art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per un importo pari a 5 milioni di euro. Detta assistenza tecnica centralizzata e' finalizzata a: supportare le regioni e i comuni capofila nelle rispettive attivita' di competenza, per il completamento dell'attuazione delle Strategie relative al periodo 2014-2020, la predisposizione e definizione delle Strategie d'area relative al 2021-2027, il supporto alle attivita' di coordinamento e gestione in capo alle regioni/province autonome. A tal fine sara' predisposto uno sportello di supporto centralizzato dedicato ai comuni delle aree interne e alle regioni/province autonome; garantire al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il supporto tecnico per le attivita' di competenza. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, al fine di accelerare le procedure e snellire il procedimento, per il periodo di programmazione 2021-2027 procedera' all'implementazione di una piattaforma informatica di gestione degli APQ delle nuove aree interne. Sulla piattaforma sono caricati gli APQ da sottoscrivere con l'elenco degli interventi da approvare, a valere sulle risorse nazionali, redatti in conformita' con la scheda intervento definita nel PSNAI. L'APQ e' approvato mediante apposizione di firma digitale da parte delle amministrazioni sottoscrittrici competenti per gli interventi previsti. Anche le eventuali modifiche agli interventi degli APQ sono gestite sulla piattaforma con l'apertura, automatica e contestuale all'inserimento della modifica, di un «Tavolo dei sottoscrittori digitale» e con il successivo nulla osta digitale da parte dell'amministrazione competente dell'intervento. Le modalita' e attivita' di supporto per comuni e regioni saranno concordate direttamente in sede di CTAI. 1.8. Modalita' di trasferimento delle risorse Il trasferimento delle risorse e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati, ovvero in favore delle regioni/province autonome, secondo le modalita' di cui alla legge n. 183 del 1987. Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987: a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla regione/provincia autonoma, nei limiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988; a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare; a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, pari a circa il 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo di rotazione, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali, o dalle province autonome, sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di pagamento trasmessa alla regione/provincia autonoma titolare. Nello specifico va attestato che: le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa; sono stati caricati i dati nel sistema di monitoraggio; sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa; e' stato assolto il requisito associativo. In aggiunta, per le richieste di saldo finale occorre attestare che l'intervento e' stato regolarmente completato. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud comunica al Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGRUE, per ciascuna area progetto, le risorse da assegnare alla regione/provincia autonoma titolare a seguito dell'approvazione della Strategia d'area. Per la gestione delle risorse riguardanti l'assistenza tecnica centrale e' istituito apposito intervento sul sistema informativo RGS-IGRUE a titolarita' del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Le amministrazioni regionali e le province autonome, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite il sistema di monitoraggio nazionale del RGS-IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo gia' utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali. La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti, custodita dalle amministrazioni beneficiarie e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, e' messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti. Le amministrazioni regionali e delle province autonome, altresi', mettono in atto ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarita' nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori. Le medesime modalita' di trasferimento si applicano alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento della SNAI, di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020. A tal fine, in via preventiva, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettua una richiesta di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando le regioni o province autonome aventi diritto a richiedere i pagamenti secondo le predette modalita'. Nel caso in cui la Strategia preveda l'utilizzo anche di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si rinvia alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, con particolare riferimento agli articoli 9, 18 e 28. 1.9. Monitoraggio Le amministrazioni regionali assicurano il monitoraggio dei progetti delle Strategie tramite l'appropriata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM) presso il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGRUE. Gli interventi dovranno essere inseriti nel sistema nazionale di monitoraggio entro sei mesi dall'approvazione dell'APQ, quale condizione necessaria per l'erogazione delle risorse a titolo di anticipazione. In linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 147 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferisce al CIPESS sui risultati raggiunti, sulla base di una relazione annuale da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno. 2. Disposizioni finali 2.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2022.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1536 |