Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 agosto 2025
Individuazione di otto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, presso le strutture di livello dirigenziale generale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonche' il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unita' di Missione per il PNRR, in attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6-bis che prevede la riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 23 che determina i posti di funzione dirigenziale e la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia/dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa nel numero di 134;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», che prevede un incremento della dotazione organica del Ministero della salute di quattro posti di livello dirigenziale non generale di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria;
Visto il decreto-legge 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e in particolare l'art. 5 che, individuando il Ministero della salute tra le Autorita' settoriali competenti (ASC), incrementa la dotazione organica di un posto di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il professore Orazio Schillaci e' stato nominato Ministro della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;
Visto il piano integrato di attivita' e di organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027 adottato con decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti al numero 179 del 26 febbraio 2025;
Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2025 recante la graduazione dei posti di funzione dirigenziale di seconda fascia e di quelli corrispondenti alla struttura complessa, registrato dalla Corte dei conti al n. 271 del 31 marzo 2025;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale, all'art. 5-bis, autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, tra l'altro, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia prevedendo l'aumento della relativa dotazione organica in misura corrispondente mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, come incrementata dalle disposizioni normative sopra citate, e' pari complessivamente a centoquarantasette unita';
Tenuto conto della necessita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, di rafforzare la capacita' amministrativa del Ministero della salute al fine di assicurare gli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attivita' di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonche' di rafforzare la capacita' amministrativa e tecnologica del Ministero della salute;
Atteso il carattere di indifferibilita' e urgenza delle misure previste dal citato decreto-legge, occorre assicurare sin da subito, nelle more dell'istituzione e della relativa definizione dei compiti e delle funzioni di corrispondenti otto uffici dirigenziali di livello non generale, in aggiunta a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, otto posti di funzione dirigenziale di livello non generale, individuando altrettanti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle quali assegnare transitoriamente la fascia economica C;
Tenuto conto che sussiste adeguata disponibilita' finanziaria a valere sulle risorse stanziate dall'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

1. Per le ragioni in premessa, in aggiunta agli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca previsti dal decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2024, nelle more dell'istituzione di corrispondenti otto uffici dirigenziali di livello non generale, sono individuati presso le seguenti strutture di livello dirigenziale generale, nelle materie di rispettiva competenza, ulteriori otto posti di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001:
Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria: una posizione funzionale;
Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie: due posizioni funzionali;
Direzione generale delle emergenze sanitarie: due posizioni funzionali;
Direzione generale della salute animale: una posizione funzionale;
Direzione generale delle risorse umane e del bilancio: una posizione funzionale;
Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR: una posizione funzionale.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 e' attribuita transitoriamente la fascia economica C.
 
Art. 2

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alle risorse gia' rese disponibili dall'art. 5-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo ed entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2025

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1466