Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 settembre 2025
Procedure per l'installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti al traino di categoria M


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo «all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 715/2007 e (CE) 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo «ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda «le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021, recante «modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione del 7 febbraio 2022, avente ad oggetto «modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entita' tecniche indipendenti»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1177 della Commissione del 7 luglio 2022, che «modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformita' in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica indipendente»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1061 della Commissione del 10 aprile 2024, avente ad oggetto «modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio sicuro dei dati del certificato di conformita' in formato elettronico e l'accesso in sola lettura al certificato di conformita', che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione»;
Visto il regolamento n. 26 della Commissione economica per l'Europa delle nazioni unite (UNECE), recante «Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne»;
Visto il regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle nazioni unite (UNECE), che stabilisce «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa»;
Visto il regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle nazioni unite (UNECE), disciplinante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli [2018/862]»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto il «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 78 recante «Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che adotta il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, avente ad oggetto il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, che adotta il «Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8, (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021) e successive modifiche ed integrazioni, recante «innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2024, prot. n. 328, avente ad oggetto «caratteristiche e modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci»;
Dato atto che il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8, nel dare attuazione all'art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha disciplinato le procedure da osservare in caso di installazione di ganci di traino sui veicoli atti al traino di categoria M1 e N1 ;
Dato atto che il menzionato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2024, prot. n. 328, ha regolamentato le modalita' di applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portasci' e portabiciclette sui veicoli atti al traino di categoria M1 e N1 ;
Ritenuto di dover definire le modalita' di installazione di componenti di attacco meccanico su veicoli non atti al traino, in un'ottica di coordinamento con quanto gia' disciplinato per i veicoli atti al traino dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2024, prot. n. 328;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1 da parte delle officine autorizzate e le connesse procedure di aggiornamento del Documento unico di circolazione e di proprieta', anche attraverso l'individuazione delle strutture poggianti su tali organi di attacco.
2. L'allegato 2 del presente decreto aggiorna gli allegati A e B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8.
 
Allegato 1

(articolo 3, comma 1)
Fac-simile dichiarazione del Costruttore del veicolo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(articolo 1, comma 2, e articolo 3, comma 2) Aggiornamento dell'Allegato A (Parte 1) e dell'Allegato B del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «officine autorizzate»: le officine accreditate presso l'Ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente alle quali e' assegnato un apposito codice identificativo alfanumerico ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8, e che si occupano delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, anche con riferimento all'ipotesi di installazione di ganci di traino;
b) «organi di attacco meccanico non atti al traino»: i dispositivi a sfera per rimorchi leggeri, ovvero rimorchi con massa a carico non superiore a 750 kg oppure con massa complessiva a pieno carico di motrice e rimorchio non oltre le 3,5 tonnellate, omologati in conformita' al regolamento ONU (UNECE), n. 55, e installati su veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1 ;
c) «veicoli non atti al traino»: gli autoveicoli non progettati dal costruttore per il traino, con indicazione della massa rimorchiabile pari a 0 sul Documento unico di circolazione e di proprieta'.
 
Art. 3

Modalita' di installazione

1. L'installazione di organi di attacco meccanico non atti al traino e' effettuata su strutture gia' predisposte a tale fine dal costruttore del veicolo ed e' eseguita dalle officine autorizzate, su richiesta degli utenti interessati, previa attestazione di idoneita' rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo e redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. L'officina autorizzata, eseguita l'installazione in conformita' con la procedura indicata dall'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8, rilascia un'apposita dichiarazione attestante l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte, redatta sulla base del modello di cui all'allegato 2 del presente decreto.
3. Sugli organi di attacco meccanico non atti al traino sono poggiate esclusivamente le strutture amovibili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2024, prot. n. 328, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti da tale decreto.
 
Art. 4

Aggiornamento del Documento unico di circolazione e di proprieta'

1. Il Documento unico di circolazione e di proprieta' e' aggiornato dall'intestatario del veicolo ad esito delle modifiche effettuate sul proprio veicolo non atto al traino dalle officine autorizzate, nel rispetto della procedura indicata dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, prot. n. 8.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 9 settembre 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2364