Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 10 ottobre 2025
Inserimento del medicinale Anakinra (Kineret) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III o sindrome di Sanfilippo). (Determina n. 1303/2025).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerato che la mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III), nota anche come sindrome di Sanfilippo, e' una malattia rara;
Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale Anakinra (Kineret) nel trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III o sindrome di Sanfilippo);
Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale Anakinra (Kineret) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/96, per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III o sindrome di Sanfilippo);
Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 15, 16, 17, 18 e 19 settembre 2025 - stralcio verbale n. 26;
Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA dell'8 ottobre 2025, n. 66;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale Anakinra (Kineret) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III o sindrome di Sanfilippo);

Determina:

Art. 1

1. Il medicinale ANAKINRA (Kineret) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III o sindrome di Sanfilippo), nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it
 
Allegato 1

Denominazione: Anakinra (Kineret).
Indicazione terapeutica: trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo III (MPS III o sindrome di Sanfilippo).
Criteri di inclusione:
Diagnosi di MPS III confermata da test genetici.
Eta' ≥ 3 anni.
Devono essere soddisfatti due dei seguenti criteri:
CSHQ Punteggio totale ≥ 41.
punteggio cluster o dominio SBRS ≥ - 2 s.d. della media per fascia di eta';
presenza di significativa compromissione del sistema nervoso centrale o disturbi comportamentali correlati alla MPS III;
disturbo convulsivo dovuto a cambiamenti della malattia correlati alla MPS III, che richiedono l'uso di farmaci regolari;
presenza di un disturbo del movimento;
eta' funzionale misurata dalle Vineland Adaptive Behavior Scale (Seconda o Terza Edizione 41,42) ≤ 0,5 rispetto all'eta' cronologica.
Criteri di esclusione:
Paziente arruolato in studio clinico;
Utilizzo di una delle seguenti terapie prima del trattamento:
Analgesici narcotici (entro 24 h);
Tocilizumab, dapsone o micofenolato mofetile (entro tre settimane);
Etanercept, leflunomide, talidomide o ciclosporina o somministrazione intraarticolare, intramuscolare, endovenosa o orale di glucocorticoidi (entro 4 settimane);
Immunoglobulina endovenosa (IVIG), adalimumab o metotrexato (entro 8 settimane);
Infliximab, 6-mercaptopurina, azatioprina, ciclofosfamide o clorambucile (entro 12 settimane);
Rituximab (entro ventisei settimane).
Vaccini vivi entro un mese prima del trattamento;
Esposizione a vaccini vivi che sarebbe necessaria durante il trattamento;
Presenza nota o sospetto di gravi infezioni batteriche, fungine o virali attive, croniche o ricorrenti, inclusa la tubercolosi (TBC), l'infezione da HIV o l'infezione da epatite B o C;
Evidenza clinica di malattia epatica o danno epatico, come indicato dalla presenza di test epatici anomali:
AST o ALT > 5× limite superiore della norma
AST o ALT > 3x limite superiore della norma accompagnati da bilirubina elevata >2×.
Grave compromissione della funzionalita' renale (clearance stimata della creatinina < 30 ml/min/1,73 m²);
Neutropenia definita come conta assoluta dei neutrofili (ANC) < 1.200 cellule per microlitro;
Storia di tumore maligno.
Ipersensibilita' alle proteine derivate da Escherichia coli o a qualsiasi componente del medicinale contenente Anakinra.
Infezione attiva.
Storia di gravi infezioni opportunistiche (ad esempio batteriche (Legionella e Listeria); tubercolosi; infezioni fungine invasive; o infezioni virali, parassitarie e altre infezioni opportunistiche).
Test cutaneo per la tubercolosi positivo, test QuantiFERON-TB Gold positivo, radiografia del torace positiva o recente esposizione alla tubercolosi.
Gravidanza e allattamento
Qualsiasi altra condizione sociale o medica che secondo il medico possa pensare possa rappresentare un rischio sostanziale per la somministrazione della terapia
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico: date le caratteristiche di somministrazione il paziente deve essere seguito per la terapia e il monitoraggio presso un centro di riferimento per le mucopolisaccaridosi.
Schema posologico:
Dosaggio: 100 mg/die aumentabile a 200 mg/die con un massimo di 8 mg/kg/gg;
La terapia e' cronica, deve essere somministrata giornalmente sotto controllo medico del centro di riferimento esperto, preferibilmente alla stessa ora tramite iniezioni sottocutanee;
Dopo otto settimane di somministrazione di 100 mg/d il farmaco puo' essere aumentato a 200 mg/d secondo parere medico del centro di riferimento esperto.
Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico: gli esami di seguito riportati devono essere eseguiti ogni 8 settimane o secondo parere medico del Centro di riferimento:
Emocromo con formula;
Profilo Biochimico completo (AST, ALT, g-GT, Na, K, Cl, Ca, Albumina, creatinina, ac. urico, PT-PTT-INR);
Profilo Immunoglobuline;
B2-microglobulina;
Analisi urine completo;
Funzionalita' renale;
Elettroforesi proteine totali;
Monitoraggio degli eventi avversi generali (ad esempio reazioni al sito di iniezione, infezioni respiratorie).
I seguenti questionari, composti da punteggi aggregati su vari domini clinici, devono essere eseguiti come di seguito riportato:
A. Comportamento misurato tramite il «Sanfilippo Behavior Rating Scale» (SBRS)
Da eseguirsi ogni dodici settimane
B. Scala CSHQ (Children's Sleep Habits Questionnaire)
Da eseguirsi ogni dodici settimane
C. Scala APSI (Autism Parenting Stress Index)
Da eseguirsi ogni dodici settimane
D. VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales)
Da eseguirsi ogni dodici mesi
 
Art. 2

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2025

Il Presidente: Nistico'