Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 11 settembre 2025 |
Riparto del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Programmazione pluriennale a decorrere dal 2026. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905, recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 nell'ambito del quale e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01); Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2 del 19 aprile 2021; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; Visto l'art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero il «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonche' per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8; Visto l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonche', sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), della legge medesima; Visto l'art. 11, comma 2, lettera d), della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», e' destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del medesimo art. 11, comma 2, e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti; Visto il medesimo art. 11, comma 2, lettera d), della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il decreto di riparto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge medesima, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'art. 13 della legge medesima; Visto l'art. 7, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalita' di cui all'art. 9 della medesima legge; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalita' di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonche' i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 706529, recante la ripartizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica per il triennio 2023-2025; Considerata la necessita' di prevedere una ripartizione stabile del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica al fine di garantire una gestione piu' corretta degli impegni pluriennali di spesa a valere su tale fondo e fatta salva la possibilita' di aggiornamenti previsti dalla sopracitata legge; Visto il DRGS n. 192557/2024 con il quale sono stati istituiti i capitoli: cap. 7059/01 per la realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge n. 23/2022, cap. 7259/01 per finanziare il Piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge n. 23/2022, cap. 7260/01 per finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), della legge n. 23/2022 e cap. 7651/01 e 7651/02 per finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23; Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; Acquisito il parere della Commissione parlamentare competente della Camera dei deputati, con osservazioni, in data 29 luglio 2025, e della Commissione parlamentare competente del Senato della Repubblica, in data 5 agosto 2025; Ritenuto di non recepire l'osservazione formulata dalla Commissione parlamentare competente della Camera dei deputati in data 29 luglio 2025, nel precipuo intento di superare, a decorrere dall'anno 2026, la ripartizione dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica secondo una proiezione triennale, al fine di garantire, piuttosto, una pianificazione di lungo periodo coerente con i tempi necessari di realizzazione delle pertinenti attivita'; Considerato che tale scelta e', altresi', dettata dalla complessita' e dalla durata dell'iter funzionale alla definizione dei criteri di riparto, nonche' dalla necessaria concertazione con le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, cosi' da assicurare la massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, in coerenza con gli obiettivi strategici del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e con le priorita' definite a livello europeo; Considerato che l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, consente l'aggiornamento annuale del decreto ministeriale di riparto, garantendone cosi' la flessibilita' e rispondenza all'evoluzione normativa, agli indirizzi di politica agricola nazionale ed europea, nonche' alle eventuali esigenze emerse in sede attuativa
Decreta:
Articolo unico
1. A partire dall'anno 2026, il riparto dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e' quantificato nelle percentuali indicate nella seguente tabella: ===================================================================== | | Ripartizione | | Ambito di intervento | percentuale | +===================================================+===============+ | Realizzare il marchio biologico italiano di cui | | | all'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23 | 15,00% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Finanziare il Piano nazionale delle sementi | | | biologiche di cui all'art. 8 della legge 9 marzo | | | 2022, n. 23; | 20,00% | +---------------------------------------------------+---------------+ |Finanziare i programmi di ricerca e innovazione di | | |cui all'art. 11, comma 2, lettera d), della legge 9| | | marzo 2022, n. 23 | 40,00% | +---------------------------------------------------+---------------+ | Finanziare il Piano d'azione nazionale per la | | |produzione biologica e i prodotti biologici di cui | | | all'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23 | 25,00% | +---------------------------------------------------+---------------+
2. La percentuale di risorse del fondo di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), della legge 9 marzo 2022, n. 23, e' finalizzata alla realizzazione delle seguenti attivita': a) programmi di ricerca e innovazione; b) percorsi formativi nelle universita' pubbliche tra cui corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica nonche' percorsi di aggiornamento dei docenti degli istituiti tecnici agrari pubblici; c) programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti. 3. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalita' di cui al presente articolo, dette risorse possono essere assegnate alle altre attivita' ivi contemplate nel rispetto delle regole di bilancio. 4. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. Roma, 11 settembre 2025
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1187 |
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