Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2025 |
Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (di seguito, Testo unico dell'immigrazione), e, in particolare, l'art. 3 che, al comma 1, definisce la procedura di adozione, su base triennale, del «documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e (...) emanato (...) con decreto del Presidente della Repubblica», nonche', al comma 4, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sono annualmente definite (...), sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo (...)»; Visto, altresi', l'art. 21 del predetto Testo unico dell'immigrazione, concernente la «Determinazione dei flussi di ingresso», il quale prevede, al comma 1, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del sopra citato art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico dell'immigrazione, nello stabilire le quote massime di stranieri ammessi nel territorio dello Stato, «prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, il Titolo III, Capo I, concernente le «Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394», nonche', nell'ambito del citato Titolo III, gli articoli 42 e 43; Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 20 del 2023, rubricato «Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri», il quale, ai commi 1 e 2, prevede che, «per il triennio 2023-2025 (...), le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'art. 3» del citato Testo unico dell'immigrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'art. 42, comma 2, del predetto Testo unico dell'immigrazione, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che, ove non si esprimano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il decreto e' comunque adottato; Visto, altresi', il comma 3 del predetto art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, il quale stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dei sopra citati commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023 indica anche «i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale»; Visti, altresi', i commi 5 e 5-bis del citato art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, i quali prevedono che, «al fine di prevenire l'immigrazione irregolare», con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del medesimo articolo, «sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari» e che con i medesimi decreti «possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito»; Visto, infine, il comma 5-ter del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, il quale introduce il comma 1-bis all'art. 27 del citato Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che «Al di fuori delle quote» di ingresso e soggiorno indicate di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo Testo unico «(...) possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio»; Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 1, lettera a), che ha esteso la durata temporale della disciplina derogatoria prevista dal citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, anche per il triennio 2026-2028; Visto, altresi', l'art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del Testo unico sull'immigrazione, per cui «Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validita' puo' chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare: a) un'attivita' economica in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» del Testo unico dell'immigrazione «al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4,» del medesimo Testo unico; Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), n. 6, del citato decreto-legge n. 145 del 2024, che ha modificato l'art. 24, comma 10, del Testo unico sull'immigrazione, sopprimendo le parole «nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4» e, per l'effetto, «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato» al di fuori delle quote previste dal presente decreto; Visto il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, e, in particolare, l'art. 1-bis, comma 1, che ha inserito, all'art. 27 del Testo unico dell'immigrazione, il comma 1-octies, il quale consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote previste dal presente decreto, allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali; Vista la comunicazione prot. n. 35/2887 del 23 giugno 2025, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal medesimo Ministero, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; Vista la nota n. 53 del 9 gennaio 2025, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha invitato tutti gli enti e le associazioni iscritte al predetto registro di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad inviare propri contributi ai fini della programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028; Sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha trasmesso il documento intitolato «Dalla migrazione da offerta alla migrazione da domanda» del 30 gennaio 2025; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2025; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, reso, rispettivamente, in data 10 settembre 2025 e 18 settembre 2025; Sentiti i Ministri dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; e del turismo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 2 ottobre 2025;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «Testo unico dell'immigrazione» il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50; c) «decreto-legge n. 145 del 2024» il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187; d) «quote» il numero massimo di ingressi di cittadini di Paesi terzi nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Testo unico dell'immigrazione; e) «altre industrie» l'insieme dei gruppi di attivita' di cui ai codici da 16 a 22 e da 26 a 33 della classificazione ISTAT delle attivita' economiche ATECO 2025; f) «altri servizi» l'insieme dei gruppi di attivita' di cui ai codici K, 61, 62, 63, M e 68 della classificazione ISTAT delle attivita' economiche ATECO 2025; g) «servizi turistici» le attivita' ricomprese nei gruppi di attivita' ATECO cinquantacinque (alloggi), cinquantasei (attivita' dei servizi di ristorazione) e settantanove (attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse). |
| Art. 2
Criteri comuni
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2026-2028 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri: a) correlazione tra l'entita' dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacita' di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunita' locali; b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. I settori indicati ricomprendono divisioni e gruppi di attivita' secondo la classificazione ISTAT delle attivita' economiche ATECO 2025; c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalita'; d) incentivazione di modalita' di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. |
| Art. 3
Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote
1. La determinazione delle quote per il triennio 2026-2028 per le causali di ingresso stabilite dal Testo unico dell'immigrazione, dal decreto-legge n. 20 del 2023 e dal decreto-legge n. 145 del 2024 avviene, oltre che secondo i criteri dell'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri: a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, commisurando tali quote agli ingressi effettivamente avvenuti a tale titolo nel triennio precedente; b) mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore dell'assistenza familiare; c) previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione. |
| Art. 4
Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote
1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2026-2028, oltre che secondo le disposizioni di cui all'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri: a) favorire nel triennio 2026-2028 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote; b) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 20 del 2023, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2-bis, del Testo unico dell'immigrazione, come modificati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attivita'; d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del Testo unico dell'immigrazione, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione; e) promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilita', come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. |
| Art. 5
Ingressi complessivi nell'ambito delle quote
1. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: a) 164.850 unita' per l'anno 2026; b) 165.850 unita' per l'anno 2027; c) 166.850 unita' per l'anno 2028. |
| Art. 6
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo
1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanita', assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote: a) 76.850 unita' per l'anno 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo; b) 76.850 unita' per l'anno 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo; c) 76.850 unita' per l'anno 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo. 2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per ciascun anno, tenuto conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e tenuto conto, altresi', di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi: a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan: 25.000 unita' nel 2026, 25.000 unita' nel 2027 e 25.000 unita' nel 2028; b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 18.000 unita' nel 2026, 26.000 unita' nel 2027 e 34.000 unita' nel 2028. 3. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di: a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, entro le seguenti quote: 1. 50 unita' nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione; 2. 50 unita' nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione; 3. 50 unita' nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 27, comma 1-octies, del Testo unico dell'immigrazione; b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote: 1. per il 2026, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 2. per il 2027, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 3. per il 2028, 320 unita', di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare, entro le seguenti quote: 1. per il 2026, 13.600 unita'; 2. per il 2027, 14.000 unita'; 3. per il 2028, 14.200 unita'. 4. E' consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all'estero, per n. 500 unita' per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita' dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. |
| Art. 7
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale
1. Nell'ambito delle quote complessive indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico, dei Paesi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), residenti all'estero entro le seguenti quote: a) 88.000 unita' per l'anno 2026; b) 89.000 unita' per l'anno 2027; c) 90.000 unita' per l'anno 2028. 2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettere a), b), e c), per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettera b), con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.600 unita' nel 2026, 12.750 unita' nel 2027 e 13.000 unita' nel 2028. 3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le seguenti quote: a) per il 2026, 5.000 unita'; b) per il 2027, 6.000 unita'; c) per il 2028, 7.000 unita'. 4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e', inoltre, riservata prioritariamente, per il settore agricolo, per ciascun anno del triennio 2026-2028, una quota di 47.000 unita' di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione nazionale cooperative italiane agroalimentare. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente. 5. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e', inoltre, riservata prioritariamente, per il settore turistico, una quota di 13.000 unita' nel 2026, 14.000 unita' nel 2027 e 15.000 unita' nel 2028 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 8
Termini per la presentazione delle domande
1. La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 e' preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgera' nel periodo temporale e per la durata definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028: a) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore agricolo, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio; b) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio; c) per gli ingressi di cui all'art. 6, commi 2 e 3, lettere a) e b), dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio; d) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio. 3. Il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota. |
| Art. 9
Disposizioni attuative
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite a livello territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente con l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni e delle province autonome. 2. La ripartizione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dal decorso dei termini di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b) e c) e all'art. 7, sulla base dei dati relativi alle domande presentate, nelle date di cui all'art. 8, che sono comunicate dal Ministero dell'interno. Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalita' informatica, per ambito provinciale. 3. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'art. 8, comma 3, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 5. 4. Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che e' comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri. 5. Con la predetta circolare congiunta e', altresi', indicata la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego competente, dell'indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 2-bis, del Testo unico per l'immigrazione. Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2025 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2668 |
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