Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 13 ottobre 2025
Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana - Linee d'indirizzo per la Regione Toscana. (Ordinanza n. 5/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla peste suina africana

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art. 2, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2022, n. 173;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2023, n. 152;
Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025 e n. 4/2025;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Tenuto conto dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025 «Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana edizione del 15 settembre 2025 n. 60 parte I, che recepisce le menzionate ordinanze del Commissario straordinario alla PSA;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana sul territorio nazionale vede allo stato attuale l'espansione della malattia nell'ambito del cluster nord ovest progredire verso sud, in particolar modo nelle porzioni di territorio ricadenti nella Regione Toscana;
Considerati altresi' i casi di ungulati risultati positivi al test PSA nell'ultima settimana e quindi la necessita' di rinforzate e intensificate le attivita' in corrispondenza del fronte di avanzamento dell'epidemia che rischia di dilagare verso sud in tutta l'Italia peninsulare;
Considerato il progetto di messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, in corso di perfezionamento lungo l'asse ferroviario Viareggio - Lucca - Pistoia - Porretta - Bologna per un totale di 136 km;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente rafforzare le misure necessarie ad arrestare o rallentare l'avanzata del fronte epidemico nella Regione Toscana oltre che fornire linee guida operative alla quale attenersi tassativamente per la corretta attuazione delle attivita' di sorveglianza;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano ai seguenti territori della Regione Toscana:
zona soggetta a restrizione II;
zona CEV;
zona soggetta a restrizione I;
zona di riduzione della densita' del cinghiale.
2. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza sono articolate e modulate tenendo conto delle graduali fasce di rischio rappresentate dalle zone di cui al comma 1.
 
Art. 2

Azioni nelle diverse zone

1. Nella zona soggetta a restrizione II, non inclusa nella zona CEV, il depopolamento deve essere effettuato secondo quanto indicato nel comma 1, art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 e successive modificazioni ed integrazioni. Il depopolamento deve essere supportato dalla ricerca rinforzata delle carcasse mediante gruppo di persone per l'individuazione e la rimozione di carcasse positive.
2. Nella zona CEV, indipendentemente dalla zona in restrizione in cui ricade il territorio, il depopolamento deve essere effettuato secondo le modalita' indicate nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3/2025. Il depopolamento deve essere supportato dalla ricerca rinforzate delle carcasse mediante gruppo di persone per l'individuazione e la rimozione di carcasse positive. Nei territori della zona CEV deve essere data massima attuazione al depopolamento tramite trappolaggio e sparo selettivo nel massimo rispetto delle misure di biosicurezza e mediante le figure indicate nel comma 3, art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025. La regione assicura l'utilizzo delle trappole da parte di personale formato per la gestione delle stesse in collaborazione della ACL per la gestione degli animali catturati e il loro campionamento. Eventuali deroghe per i metodi di depopolamento saranno valutate di volta in volta dal Commissario straordinario alla PSA e autorizzate sulla base della sorveglianza epidemiologica. Nelle zone piu' esterne della zona CEV, sulla base dell'azione 3 del Piano strategico per il controllo della peste suina africana e tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica, devono essere utilizzati i cani molecolari dell'ENCI per la ricerca delle carcasse di cinghiale secondo lo schema riportato nell'art. 3 della presente ordinanza distribuendo i binomi tra i casi piu' esterni e porzioni di territorio non ancora interessato dalla malattia.
3. Nella zona soggetta a restrizione I, non inclusa nella zona CEV, fermo restando quanto disposto nel comma 2, art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 e successive modificazioni ed integrazioni, il depopolamento puo' essere effettuato con forme di controllo faunistico del cinghiale che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro alla cerca e da appostamento, inclusa la cerca con veicolo e girata con un massimo di tre cani e venti persone per unita' di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unita' di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento deve essere supportato dalla ricerca rinforzate delle carcasse mediante gruppo di persone per l'individuazione e la rimozione di carcasse positive. La regione individua dei target di abbattimento nei territori ricadenti in tali zone e aggiorna mensilmente il Commissario straordinario circa l'avanzamento del depopolamento. Eventuali deroghe per i metodi di depopolamento saranno valutate di volta in volta dal Commissario straordinario alla PSA e autorizzate sulla base della sorveglianza epidemiologica.
4. Nella zona di riduzione della densita' del cinghiale, esterna alle zone in restrizione, deve essere effettuato il massimo sforzo di depopolamento secondo quanto definito nell'ordinanza n. 4/2025. Ogni mese la Regione Toscana inoltra un aggiornamento degli abbattimenti rispetto ai target definiti nella ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 settembre 2025.
5. Le attivita' di cui ai precedenti commi devono essere attuate, con qualunque tecnica che risponda alle indicazioni contenute nelle ordinanze commissariali e senza ulteriori limitazioni, anche nelle aree protette ad ogni livello, istituti di protezione della fauna, siti della rete «Natura 2000» e negli istituti faunistici di ogni tipo, i quali dovranno rendicontare mensilmente al Referente regionale della sorveglianza ed alla Struttura commissariale, la programmazione delle attivita' e gli obiettivi preposti per il mese successivo, nonche' le azioni svolte ed i risultati conseguiti in termini di abbattimento. In caso di inadempienza il Commissario straordinario provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale ed operatori abilitati al controllo faunistico senza ulteriori obblighi formativi.
6. Eventuali regolamenti locali, provinciali o regionali non possono limitare, ne' spazialmente ne' temporalmente e tantomeno operativamente, le attivita' venatorie e di controllo faunistico nei confronti della specie cinghiale.
 
Art. 3

Barrieramento

1. La regione, in collaborazione con il Commissario straordinario, favorisce l'elaborazione di un progetto di barrieramento lungo la linea ferroviaria Viareggio - Lucca - Pistoia - Porretta - Bologna identificando tratti prioritari da sottoporre a chiusura in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
 
Art. 4

Ricerca carcasse

1. Fermo restando quanto previsto dal Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord ovest in materia di sorveglianza, deve essere potenziata la ricerca rinforzata delle carcasse di cinghiali anche attraverso l'ausilio dei cani molecolari dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) di cui alla convenzione stipulata con la Struttura commissariale. La selezione delle celle oggetto di monitoraggio deve essere effettuata su base mensile dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le indicazioni riportate nell'Azione 3 del suddetto Piano, per essere inviate al Referente regionale della sorveglianza. Ai fini della selezione delle celle da sottoporre a ricerca delle carcasse lo stesso deve considerare in particolare la situazione epidemiologica e la direzionalita' della malattia, nonche' la densita' di popolazione dei cinghiali, l'uso del suolo e qualsiasi ulteriore elemento ritenuto necessario. La programmazione dovra' essere rivista immediatamente in presenza di ulteriori casi piu' esterni.
2. Entro il 24 di ogni mese il Referente regionale inoltra alla Struttura commissariale e ad ENCI, la selezione delle celle e la programmazione degli interventi.
3. Ai fini dell'approvazione della calendarizzazione proposta la programmazione deve indicare i seguenti elementi:
numero di celle da battere per giornata tenendo conto di una media di tre celle per binomio cane-conduttore;
numero di accompagnatori e relativi riferimenti di contatto calcolando almeno un accompagnatore per ciascun binomio cane-conduttore;
file geografico .gpx (GPS eXchange Format) per dispositivi mobili e una mappa con la vista generale delle celle selezionate;
riferimenti di contatto dell'Autorita' competente locale (ACL).
4. La rendicontazione delle attivita' di ricerca deve essere caricata tempestivamente sul Sistema informativo nazionale veterinario sicurezza alimentare (SINVSA) secondo le modalita' definite dal Ministero della salute per la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni relativi alle battute di ricerca. Le specifiche per le attivita' di rendicontazione sono riportate nella nota ex DGSAF prot. n. 17697 del 7 luglio 2023.
 
Art. 5

Campionamento

1. Le operazioni di campionamento su ogni singola carcassa di cinghiale rinvenuta durante le attivita' di ricerca devono essere effettuate tempestivamente dall'ACL e i campioni inviati all'IZS competente.
2. In caso di rinvenimento di resti trasportabili, il personale che effettua la ricerca puo' procedere direttamente alla raccolta del materiale rinvenuto, nel rispetto scrupoloso delle misure di biosicurezza, e al successivo conferimento all'ACL al termine della battuta di ricerca.
3. L'ACL puo' autorizzare i cacciatori formati ad effettuare i campionamenti esclusivamente su cinghiali abbattuti in attivita' di depopolamento previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza, della tracciabilita' degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilita' delle carni.
 
Art. 6

Smaltimento delle carcasse

1. La regione garantisce la tempestiva rimozione di tutte le carcasse di cinghiale ritrovate in fase di ricerca o su segnalazione (inclusi gli incidentati) e il corretto smaltimento ai sensi del regolamento n. 1069/2009 individuando apposite procedure anche in relazione all'organizzazione e alle tempistiche.
La presente ordinanza si applica a decorrere dal 14 ottobre 2025 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2025

Il Commissario straordinario: Filippini