Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 agosto 2025
Modalita' di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella Piattaforma digitale nazionale dati, per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalita' connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega all'innovazione tecnologica

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio»;
Vista il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante «Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni»;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante «Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili»;
Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante «Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato» e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, «Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito ANPR)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, «Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 22 settembre 2022, recante «Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (di seguito PDND)»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2023, recante l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita' connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita' telematica resi disponibili tramite l'ANPR;
Visto decreto del Ministro dell'interno 12 dicembre 2023, con il quale il Ministero ha reso disponibile su PDND il servizio di rilascio delle certificazioni anagrafiche per consentire a Poste Italiane S.p.a. l'emissione di certificati presso lo sportello degli uffici postali aderenti al progetto «POLIS» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'art. 38 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021;
Viste le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilita' dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID ai sensi dell'art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022;
Considerata la necessita' dei notai iscritti al ruolo di cui all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR per finalita' connesse all'esecuzione dell'incarico professionale;
Considerato che, il Consiglio nazionale del notariato, attraverso la rete unitaria del notariato, garantisce un sistema sicuro di autenticazione, consentendo, ai soli notai in esercizio, di fruire di servizi resi disponibili dalla medesima rete;
Sentito il Consiglio nazionale del notariato per gli ambiti di competenza;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 314 del 4 giugno 2025;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 24 luglio 2025;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella piattaforma digitale nazionale dati (di seguito PDND), al fine di consentire ai notai iscritti al ruolo di cui all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere, tramite la Rete unitaria del notariato (di seguito RUN), gestita dal Consiglio nazionale del notariato (di seguito CNN), per finalita' connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, i certificati anagrafici individuati nell'allegato 1 «Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici», che forma parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
2. Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonche' di estrazione di elenchi di iscritti.
 
Allegato 1 Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in
ANPR, elenco certificati anagrafici.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Disciplinare Tecnico - Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Servizi dell'ANPR per i notai

1. Il Ministero dell'interno ed il CNN sono rispettivamente erogatore e fruitore dei servizi afferenti all'ANPR messi a disposizione tramite la PDND del Dipartimento per la trasformazione digitale di cui all'art. 50-ter del CAD.
2. La verifica dell'iscrizione del notaio al ruolo di cui all'art. 24 della legge n. 89 del 1913 e' garantita dal CNN ed eventualmente interrogabile mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD.
3. Il CNN mette a disposizione, attraverso la Rete unitaria del notariato (RUN), al notaio una interfaccia applicativa, in una specifica sezione, per la fruizione del servizio di rilascio dei certificati di cui all'allegato 1, previa identificazione informatica con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo.
4. Il certificato e' reso immediatamente disponibile al notaio che lo ha richiesto per il tramite di un colloquio applicativo le cui informazioni tecniche di implementazioni sono conformi a quanto espressamente indicato per i fruitori degli e-service esposti sulla PDND ed in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2 del presente decreto.
5. I certificati sono richiesti dal notaio per finalita' connesse all'esecuzione dell'incarico professionale e sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
6. Il CNN consente ai notai in esercizio di richiedere i certificati necessari a garantire lo svolgimento delle attivita' professionali, in un numero non superiore a trenta certificati al giorno per ogni notaio.
7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR, estrae un campione di notai individuati prevalentemente tra quelli che hanno richiesto oltre cento certificati nel semestre, nonche' sulla base dei criteri ulteriori che sono individuati dal Ministero dell'interno, anche tenendo conto degli esiti delle verifiche precedenti, e resi pubblici sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it Il campione e' corredato delle registrazioni relative agli accessi e alle operazioni compiute dal singolo notaio, comprensive di codice fiscale del notaio, data e ora degli accessi, numero dei certificati richiesti, esito delle operazioni e identificativo di sessione.
8. Il campione, di cui al precedente comma 7, e' inviato dal Ministero dell'interno al CNN. Il CNN od il responsabile del trattamento di cui all'art. 3, comma 8, del presente decreto, lo trasmette, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti fissati dal presente decreto ai fini della legittimita' degli accessi, ai Consigli notarili distrettuali competenti per l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui agli articoli 93 e 93-bis della legge n. 89 del 1913. L'esito della verifica e' trasmesso dal Consiglio notarile distrettuale al CNN che ne da' comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'interno, nel termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di esito positivo il servizio e' sospeso nei confronti dei notai oggetto della verifica.
9. Le specifiche tecniche di accesso all'ANPR per il tramite della piattaforma PDND sono reperibili all'indirizzo https://docs.pagopa.it Nell'allegato 1 sono descritte le misure di sicurezza e le modalita' di tracciamento effettuate da ANPR. La lista dei certificati che possono essere richiesti dal notaio e' altresi' definita nello stesso allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
10. Le misure di sicurezza e le modalita' di tracciamento effettuate dal CNN, sono contenute nell'allegato 2 (disciplinare tecnico) del presente decreto.
 
Art. 3

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'interno e' titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR per le finalita' di conservazione, di comunicazione e di adozione delle relative misure di sicurezza nonche' dei dati necessari alle verifiche di cui all'art. 2, comma 7 e 8, ed all'adozione delle conseguenti misure.
2. Il CNN e' titolare del trattamento dei dati connessi alla gestione della infrastruttura RUN e del trattamento dei dati dei notai che utilizzano la RUN, sia ai fini della verifica dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 24 della legge n. 89/1913 che dell'identificazione informatica per l'accesso alla piattaforma.
3. Il CNN e i consigli notarili distrettuali trattano i dati necessari a svolgere le verifiche previste dal presente decreto in qualita' di autonomi titolari del trattamento, ciascuno per le proprie competenze.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il CNN, attraverso la societa' Notartel S.p.a. - S.B., e' altresi' responsabile del trattamento dei dati relativi ai diversi servizi erogati dalla RUN ai singoli notai, incluso quello di accesso ai certificati di ANPR tramite la PDND, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per conto di ciascun notaio che aderisce al servizio. Il notaio procede, in tal senso, a nominare il CNN responsabile del trattamento, al momento della registrazione all'interno dell'infrastruttura RUN. La societa' Notartel S.p.a. - S.B., per le medesime finalita' di cui sopra, svolge il ruolo di sub-responsabile del trattamento del CNN e viene autorizzata dal notaio, per il tramite della medesima nomina a responsabile.
5. I notai trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualita' di autonomi titolari del trattamento, per svolgere le proprie funzioni, nel rispetto delle norme del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018.
6. Il CNN conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dal notaio secondo le modalita' definite dall'allegato 2 «Disciplinare tecnico», fatte salve esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.
7. La societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della gestione dell'infrastruttura ANPR, e' designata dal Ministero responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 194/2014.
8. La societa' di informatica del notariato (Notartel S.p.a. - S.B.), incaricata dal CNN della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura RUN, e' designata dal CNN responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 4

Disposizioni di attuazione e finali

1. Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati nel sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.
2. In caso di evoluzione delle caratteristiche, della disponibilita' e/o necessita' di ulteriori certificati, nonche' delle modalita' tecniche dei servizi di cui agli allegati 1 «Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici» e 2 «Disciplinare tecnico», sara' aggiornato con decreto del competente direttore centrale del Ministero dell'interno, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNN.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2025

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica
Butti
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3902