Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2025 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 23 luglio 2025 |
Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 - annualita' 2023. (Delibera n. 32/2025). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 23 luglio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 15, della legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18; Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 dell'Italia, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, oggetto della presa d'atto da parte del CIPE con la delibera n. 8 del 28 gennaio 2015; Considerato che con l'Accordo di Partenariato 2014-2020, la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e' stata adottata in forma sperimentale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree piu' lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con le leggi di Stabilita' e che nel medesimo Accordo, e' prevista la redazione dei Strategie d'area da parte di coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili; Considerato che nel ciclo di programmazione 2014-2020 e' previsto lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento per inquadrare l'attuazione delle Strategie d'area e per assumere impegni puntuali, sottoscritto dalla regione, dagli enti locali, dall'Amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre amministrazioni competenti per materia, con la previsione della sua estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte; Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 674, destina al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui di cui alla legge n. 183 del 1987, per il triennio 2015-2017; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1 comma 314, che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'art. 28 che prevede che, al fine di rafforzare ed ampliare la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013, di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del FSC 2014-2020; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»; Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale dispone che «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 4, comma 5, della medesima legge»; Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; Viste le delibere CIPE del 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonche' il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI; Viste le delibere CIPE 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52, con cui e' stato disposto il riparto finanziario di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni di euro, per il rafforzamento della SNAI e sono state adottate alcune disposizioni in merito al trasferimento delle risorse; Vista la delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 8, recante «Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120» con la quale e' stata disposta, nell'ambito della SNAI, l'assegnazione di una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, pari a complessivi 60 milioni di euro, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 120 del 2021, di cui: 20 milioni di euro, per l'annualita' 2021, al Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il finanziamento di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ricadenti in comuni classificati come «interni» in base alla mappatura delle Aree interne del ciclo 2021-2027; 39,8 milioni di euro per l'annualita' 2022, in favore delle 72 Aree interne selezionate per il ciclo di programmazione 2014-2020, per il finanziamento di interventi ricadenti nelle predette Aree interne, in ragione di quote uguali pari a 552.778,00 euro per ciascuna Area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e provincia di riferimento; 200.000 euro all'Agenzia per la coesione territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e per compiti di assistenza tecnica. Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 41, recante «Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77/2021, conv. dalla legge n. 108/2021» che, in attuazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 77 del 2021, propone nuove forme e modalita' di attuazione degli interventi attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e dispone, altresi', l'assegnazione delle risorse nazionali ancora disponibili per il rafforzamento ed ampliamento della SNAI, secondo la seguente ripartizione: una quota di 172 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, per un importo di 67 milioni di euro, e all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, per un importo di 105 milioni di euro, per il finanziamento delle 43 aree interne del ciclo di programmazione 2021-2027, in ragione di singole quote di 4 milioni di euro per il finanziamento di ciascuna area; una quota di 21,6 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, in favore delle 72 aree interne del ciclo di programmazione 2014-2020, per il rafforzamento delle strategie esistenti, in ragione di un importo di 300 mila euro per ciascuna area; un importo di 5 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 104 del 2020, per attivita' di assistenza tecnica e rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali coinvolti. Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42, recante «Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse al «Progetto speciale» Isole Minori. Governance» che dispone l'assegnazione di una quota delle risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del «progetto speciale» Isole Minori, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, annualita' 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 7599-A del 3 luglio 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l'assegnazione di 40 milioni di euro, corrispondente all'annualita' 2023, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, secondo la seguente ripartizione: a) 38,8 milioni di euro, per il finanziamento di interventi ricadenti in 56 Aree interne, di cui 43 selezionate per il ciclo di programmazione 2021-2027 e 13 individuate su proposta delle regioni, attualmente beneficiarie di sole risorse regionali, in ragione di quote pari a 692.857,14 euro per ciascuna area, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione e provincia autonoma puo' procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e pianificazioni in materia; b) 1,2 milioni di euro, in favore del Progetto Speciale «Isole Minori» di cui alla delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42. Tale importo e' determinato considerando, per il 50 per cento dell'importo complessivo, una quota fissa destinata alle 7 regioni interessate, e, per il restante 50 per cento, una quota parametrata in base alla superficie delle Isole minori ricomprese nel territorio di ciascuna regione; Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione degli interventi da realizzare, in riferimento alle risorse di cui ai suddetti punti a) e b) e' stata proposta la seguente procedura: a) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni e le province autonome di riferimento delle 56 aree comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e' effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud mediante il coinvolgimento delle regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. Come previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 120/2021, all'istruttoria partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri; b) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni su cui insistono le isole minori, in interlocuzione con i territori interessati, definiscono gli interventi da attuare nelle isole minori e li comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e' effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud a mezzo del coinvolgimento delle regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI. Come previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 2021, all'istruttoria partecipano anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonche' il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri; le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di attuare gli interventi previsti; Considerato che, in relazione alla citata proposta, la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2025; Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE prot. n. 8440 del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Delibera:
1. Assegnazione di risorse nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. 1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2021, e' assegnata una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a complessivi 40 milioni di euro di cui: a) 38,8 milioni di euro (annualita' 2023), per il finanziamento di interventi ricadenti nelle 56 aree interne di cui alla tabella di riparto allegata alla presente delibera (Allegato 1) in ragione di quote uguali di 692,857 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione ed ogni provincia autonoma puo' procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e pianificazioni in materia. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni e le province autonome di riferimento delle 56 aree comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). b) 1,2 milioni di euro, in favore del Progetto Speciale «Isole Minori» di cui alla delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 42, come da tabella di riparto allegata alla presente delibera (Allegato 2). Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, le regioni su cui insistono le isole minori, in interlocuzione con i territori interessati, definiscono gli interventi da attuare nelle isole minori e li comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). 1.2 Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri presentera' al CIPESS, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sui risultati conseguiti, in conformita' con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio Il trasferimento delle risorse e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato- Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - direttamente in favore dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati, ovvero in favore delle regioni/provincie autonome, secondo la modalita' di cui alla legge 183 del 1987, previo inserimento dei dati di monitoraggio sul sistema nazionale MEF-IGRUE.
Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1520 |
| Allegato 1 Riparto complessivo per Regione delle risorse di cui al punto 1.1 lettera a)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Riparto delle risorse in favore delle Isole minori di cui al punto 1.1 lettera b)
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|