Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 agosto 2025, n. 152
Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalita' di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, recante «Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha espresso una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;
Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 final del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12 mesi dalla notifica della stessa;
Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976 final;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988,

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «, in conformita' ai propri sistemi di gestione della sicurezza, cosi' come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,»;
2) le parole «per ciascun punto della» sono sostituite dalle seguenti: «lungo la»;
3) le parole «nei tempi piu' rapidi possibili anche per» sono sostituite dalla seguente: «incluso»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilita' del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresi', prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante:
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2003, S.O. n. 118.
- Il decreto 15 luglio 2003, n. 388 recante:
«Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27
del 3 febbraio 2004.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
recante: «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007, S.O. n. 199.
- Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile
2008:
«Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attivita' e delle
dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito
il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi
decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il
parere della Conferenza permanente, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalita' di applicazione in ambito
ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
e successive modificazioni, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di sicurezza e di
interoperabilita' del trasporto ferroviario.
3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i gestori delle
infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in
coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso,
predispongono, sulla base di una determinazione e
valutazione dei rischi, procedure operative per
l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea in materia di sicurezza e di interoperabilita' del
trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le
modalita' operative del soccorso qualificato lungo la rete
ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati.
Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una
specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli
e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto
conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli
formativi e delle mansioni.».
- Il decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante:
«Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito
ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi
dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
dell'11 marzo 2011.
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 2019.
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante:
«Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 25 giugno 2019.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della
Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica
tecnica di interoperabilita' per il sottosistema «Esercizio
e gestione del traffico» del sistema ferroviario
nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE,
e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
n. 139 del 27 maggio 2019.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 2023, n. 214 recante: «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«Art. 4 (Modifiche all'articolo 45 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81). - 1. All'articolo 45 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nel rispetto della normativa dell'Unione europea
in materia di sicurezza e di interoperabilita' del
trasporto ferroviario";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i gestori
delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie,
in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso,
predispongono, sulla base di una determinazione e
valutazione dei rischi, procedure operative per
l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea in materia di sicurezza e di interoperabilita' del
trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le
modalita' operative del soccorso qualificato lungo la rete
ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati.
Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una
specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli
e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto
conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli
formativi e delle mansioni".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto 24 gennaio
2011, n. 19, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Organizzazione di pronto soccorso). - 1. Ai
sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il
datore di lavoro che impiega proprio personale nelle
attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2
provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui
all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese
ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi
pubblici di pronto soccorso, predispongono, in conformita'
ai propri sistemi di gestione della sicurezza, cosi' come
definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio
2019, n. 50, procedure operative per attuare uno specifico
piano di intervento che preveda lungo la rete ferroviaria
le modalita' piu' efficaci al fine di garantire un soccorso
qualificato incluso il trasporto degli infortunati. Le
suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione
dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative
europee in materia di sicurezza e di interoperabilita' del
trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di
dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il
tempestivo arresto della marcia del convoglio, in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento di
esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio
2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, del presente decreto, possono, altresi', prevedere
l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che
garantiscono la richiesta automatica di attivazione di
pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che
garantiscono la richiesta automatica di attivazione di
pronto soccorso sono installati nel rispetto della
normativa europea applicabile agli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di
pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture
e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per
consentire l'efficace realizzazione delle procedure
operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate
anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza
ferroviaria.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2025

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2319