Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 agosto 2025 |
Organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attivita' relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attivita' ispettive e di vigilanza. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'art. 19 in materia di determinazione degli importi dovuti al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che adotta il «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che adotta il «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», con specifico riguardo all'art. 39 che definisce le categorie di patenti nautiche; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, avente ad oggetto «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che definisce «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore» e, nello specifico, il Capo II, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che definisce le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 25 novembre 2024, n. 177, che disciplina «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e, in particolare, l'art. 13 che, modificando l'art. 19 della legge n. 870/1986, adotta «Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore» e che, al comma 2, prevede che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, e' disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana»; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che modifica l'art. 19 della legge n. 870/1986; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, che adotta il «Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che adotta il «Testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che adotta il «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi» e che assegna agli uffici di motorizzazione civile funzioni di accreditamento degli STA e di vigilanza sull'operativita' degli stessi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto dell'allora Ministro dei trasporti e della navigazione 23 ottobre 1996, n. 628, che ha ad oggetto il «Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003), che disciplina «Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida», che attribuisce agli uffici di motorizzazione civile i compiti in materia di accreditamento dei soggetti che erogano corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, nonche' le relative funzioni di vigilanza; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2006), recante «Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE» che rimette in capo alle Direzioni generali territoriali i compiti di preventiva approvazione dei corsi per il conseguimento dei CFP ADR e le relative funzioni di vigilanza; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2008), che definisce le «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata» e, nello specifico, l'art. 7 che disciplina le attivita' di verifica di competenza degli uffici di motorizzazione civile; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011), che stabilisce «Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero»; Visto il decreto interministeriale 10 aprile 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2013), che prevede «Individuazione delle attivita' degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale e' stato adottato il codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che adotta il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, disciplinante il «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera q), il quale stabilisce che l'organismo di supervisione coincide con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale» e l'art. 14, comma 2, in forza del quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, recante il «Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE»; Visto il decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 15 settembre 2021), che adotta «Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645», con specifico riguardo all'art. 21 che disciplina «Attivita' di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria»; Visto il decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 15 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021), avente ad oggetto «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» e, nello specifico, l'art. 12 in base al quale «Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l'attivita' di controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori autorizzati e' effettuata dall'organismo di supervisione territorialmente competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all'allegato V al medesimo decreto»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2024, n. 133, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», con specifico riguardo all'art. 28 che individua gli uffici di motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali quali autorita' competenti per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; Visto il decreto dell'allora Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010), che definisce «Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'art. 126-bis del codice della strada» e che assegna alle Direzioni generali territoriali il compito di accreditare i soggetti erogatori di tali corsi e alle stesse, per il tramite degli uffici di motorizzazione civile, le funzioni di vigilanza sui corsi di recupero punti sui certificati abilitativi CQC e KB; Visto l'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», il quale dispone che «La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie»; Vista la circolare n. 743 del 14 febbraio 2013 dell'allora Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, che definisce la «Disciplina relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Attivita' connesse alla tutela della sicurezza della circolazione stradale», nella quale si prevede che le attivita' degli uffici di motorizzazione civile in materia di controllo nel settore dell'autotrasporto, di revisione dei veicoli pesanti, nonche' di conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida, sono strettamente correlate alle finalita' di tutela di sicurezza della circolazione stradale e pertanto non soggette al superamento della durata massima dell'orario di lavoro delle quarantotto ore settimanali, comprensive delle ore di lavoro straordinario; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024; Ritenuto di dover disciplinare il numero delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, e delle attivita' espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, in attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 177 del 2024; Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 177 del 2024, il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento delle operazioni in cui e' coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, e delle attivita' espletate dal personale medesimo nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati. 2. Gli uffici di motorizzazione civile, le Direzioni generali territoriali e la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzano lo svolgimento delle operazioni applicando i valori associati a ciascuna tipologia di operazione, in conformita' con i criteri stabiliti dall'art. 4 del presente decreto e dall'allegato «A». |
| Allegato A
(articolo 1, comma 2)
Istruzioni operative per la determinazione del numero di operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attivita' espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni: a) «ATP»: il settore di riferimento per il trasporto di derrate alimentari deperibili; b) «classe di operazioni»: l'insieme delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, riconducibili ad un medesimo ambito omogeneo di attivita', e le attivita' espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza; c) «CFP ADR»: il Certificato di formazione professionale rilasciato ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose; d) «CQC»: la Carta di qualificazione del conducente; e) «esami di guida»: ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti alla guida per gli esami di patenti di guida di cui all'art. 5 del presente decreto; f) «esami teorici»: ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le prove di verifica delle cognizioni per gli esami di patenti di guida di cui all'art. 5 del presente decreto; g) «parametro di riferimento»: la tipologia di operazione individuata quale parametro nell'ambito di ciascuna classe di operazioni di cui al presente decreto, ai fini della determinazione del numero massimo e minimo di operazioni da effettuarsi nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana; h) «responsabile della struttura»: il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di responsabilita' degli uffici di motorizzazione civile, o del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, o dei centri prova autoveicoli, ovvero degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i) «seduta antimeridiana o pomeridiana»: l'arco temporale limitato all'orario antimeridiano o pomeridiano in cui e' previsto lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto; j) «sedute festive»: le sedute effettuate in giornate festive, alternativamente in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno; k) «sedute notturne»: sedute per cui lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto si prolunga in orario notturno, oltre le ore 22,00; l) «soggetti interessati»: i soggetti interessati allo svolgimento delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, presso le sedi dagli stessi predisposte; m) «STA»: Sportello telematico dell'automobilista. |
| Art. 3
Organizzazione delle sedute
1. In orario antimeridiano o pomeridiano puo' essere organizzata una singola seduta ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto. 2. E' consentita l'effettuazione di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana ed una singola seduta pomeridiana, nel rispetto del numero minimo di operazioni previsto dal presente decreto. 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni, una singola seduta antimeridiana equivale a una singola seduta pomeridiana. 4. Il responsabile della struttura puo' autorizzare lo svolgimento di sedute notturne o di sedute festive. 5. In casi eccezionali e per comprovate ragioni oggettive, il responsabile della struttura puo' autorizzare lo svolgimento di sedute con un numero di operazioni inferiore rispetto ai valori minimi indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, nei limiti di quanto compatibile con l'organizzazione della struttura medesima. |
| Art. 4
Criteri di determinazione del numero di operazioni
1. Con il presente decreto e' determinato il numero di operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana per ciascuna delle seguenti classi di operazioni: a) esami di patenti di guida; b) operazioni tecniche; c) esami di patenti nautiche; d) attivita' ispettive e di vigilanza. 2. Per ciascuna classe di operazioni indicata al comma precedente e' individuata un'operazione quale parametro di riferimento, a cui e' associato un coefficiente di ponderazione pari a 1 e in relazione alla quale sono stabiliti il numero massimo e il numero minimo di operazioni da svolgere nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana. 3. Ad ogni tipologia di operazione diversa dal parametro di riferimento e' associato un proprio coefficiente di ponderazione. Per le sedute composte da tipologie di operazioni diverse dal parametro di riferimento, ai fini della determinazione di un numero di operazioni coerenti con i valori minimi e massimi espressi per lo stesso, deve verificarsi una delle seguenti condizioni: a) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere compreso tra il valore minimo (incluso) e il valore massimo (incluso) definiti per il parametro di riferimento. Tale condizione si applica anche nei casi in cui il valore minimo e massimo del parametro di riferimento convergono in un unico valore; b) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere maggiore del valore massimo del parametro di riferimento per un valore non superiore a 0,5, oppure inferiore al valore minimo del parametro di riferimento per un valore inferiore a 0,5. |
| Art. 5
Esami di patenti di guida
1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative agli esami teorici, agli esami di guida, agli esami di revisione di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e agli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria B (coefficiente di ponderazione: 1). 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana e' composta da un numero di esami pari ad un massimo di 7, e comunque non inferiore a 6; di conseguenza, una giornata completa e' composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14, e comunque non inferiore a 12. 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori: a) all'esame per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2 e A si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,75; b) all'esame per il conseguimento della patente di categoria B1 e B96 si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1; c) all'esame per il conseguimento della patente di categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5; d) con riferimento agli esami di revisione di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 o agli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione e' pari alla meta' dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e c) del presente articolo; e) con riferimento agli esami per il conseguimento delle patenti speciali, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione e' pari ai valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e c) del presente articolo. 4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, e' definito dal responsabile della struttura. 5. In caso di necessita' il responsabile della struttura, previa intesa con le organizzazioni sindacali, puo' autorizzare l'organizzazione di sedute antimeridiane o pomeridiane per lo svolgimento dei soli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria B, per un numero di operazioni pari a 8, restando fermi i valori minimi e massimi previsti dal comma 3 del presente articolo per le altre tipologie di operazioni. |
| Art. 6
Operazioni tecniche
1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento la revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3 secondo la classificazione internazionale (coefficiente di ponderazione: 1). 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento: a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana e' composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12, e comunque non inferiore a 8, se la seduta e' espletata solo dall'ispettore titolare dell'attivita'; b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana e' composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16, e comunque non inferiore a 14, se oltre all'ispettore titolare dell'attivita' e' presente anche un'unita' di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attivita'; c) una giornata completa e' composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24, e comunque non inferiore a 16, se la seduta e' espletata solo dall'ispettore titolare dell'attivita'; d) una giornata completa e' composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32, e comunque non inferiore a 28, se oltre all'ispettore titolare dell'attivita' e' presente anche un'unita' di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attivita'. 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori: a) all'attivita' di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,6; b) all'attivita' di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O3 e O4, all'attivita' di revisione delle bombole a metano CNG-4 e alle attivita' di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, operate con l'applicazione della tariffa 3.1, di cui alla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1; c) all'attivita' di revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e all'attivita' di revisione e collaudo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,25; d) alle attivita' di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con l'applicazione della tariffa 4.1, di cui alla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,8; e) alle attivita' di prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2. 4. La determinazione del numero di operazioni tecniche diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, dei centri prova autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli uffici di motorizzazione civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e' definita dal responsabile della struttura in ragione della complessita' dell'operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso. |
| Art. 7
Esami di patenti nautiche
1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative alle prove per la verifica dei comportamenti per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, e agli esami di revisione di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di patente nautica di categoria A per il comando e la condotta delle sole unita' a motore entro le dodici miglia dalla costa (coefficiente di ponderazione: 1). 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana e' composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10, e comunque non inferiore a 8; di conseguenza, una giornata completa e' composta da un numero di esami pari ad un massimo di 20, e comunque non inferiore a 16. 3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative all'esame di patente nautica o ai relativi esami di revisione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori: a) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D per il comando e la condotta delle sole unita' a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1; b) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A e D per il comando e la condotta delle unita' a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2; c) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle sole unita' a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,2; d) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle unita' a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2,4; e) all'esame di revisione si associa il coefficiente di ponderazione indicato al comma 2 e al comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente articolo per ciascuna categoria di patente. 4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, e' definito dal responsabile della struttura. |
| Art. 8
Attivita' ispettive e di vigilanza
1. Ai fini della determinazione del numero di attivita' ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida (coefficiente di ponderazione: 1). 2. In relazione al suddetto parametro di riferimento: a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, espletata dall'ispettore titolare dell'attivita', ovvero dalla commissione ispettiva, e' composta da un numero di operazioni pari a 3; b) una giornata completa, espletata dall'ispettore titolare dell'attivita', ovvero dalla Commissione ispettiva, e' composta da un numero di operazioni pari a 6. 3. Ai fini della determinazione del numero di ispezioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori: a) all'ispezione presso uno STA, presso un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC, di qualificazione iniziale CQC e di CFP ADR, alle attivita' ispettive finalizzate al riconoscimento dei centri di istruzione per la nautica (C.I.N.) e di vigilanza sul regolare esercizio della relativa attivita' e sulla permanenza dei requisiti, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1; b) all'ispezione presso una stazione di prova ATP, un laboratorio di prova esperto ATP e un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5. 4. Se il responsabile della struttura autorizza lo svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi in sedute notturne o in sedute festive, il relativo numero di ispezioni e' pari a 1, indipendentemente dalla tipologia di operazione. 5. Per l'attivita' di vigilanza sul circolante di cui al decreto ministeriale n. 215 del 2017, stante la sua specificita', non e' prevista alcuna ponderazione. L'onere di tale attivita' e' posto a carico dei soggetti interessati in maniera indiretta, derivando il relativo finanziamento dalle risorse individuate dal decreto di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 177 del 2024, ovvero dal contributo da versare al Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. 6. La determinazione del numero delle attivita' ispettive e di vigilanza diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, dei centri prova autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli uffici di motorizzazione civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e' definita dal responsabile della struttura in ragione della complessita' dell'attivita' medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso. |
| Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Al fine di consentire l'organizzazione delle sedute, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione possono essere ridefiniti i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del presente decreto, nonche' disciplinate ulteriori operazioni nel caso di nuove attivita' operative, ispettive e di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 177 del 2024, le attivita' ispettive e di vigilanza sono regolate e remunerate sulla base della normativa attualmente vigente. 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 4 agosto 2025
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2125 |
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