Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2025, n. 150
Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming).


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale
contro il body shaming

1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravita' dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Il colore simbolo della Giornata nazionale e' il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

N O T E

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante «Disposizioni
in materia di ricorrenze festive» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 2

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della societa' civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;
b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonche' della salute fisica e psicologica;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.
 
Art. 3
Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e formazione
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite nonche' a promuovere l'accettazione del proprio corpo.
 
Art. 4

Campagne informative e di sensibilizzazione

1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della societa' civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravita' del body shaming, sulle eventuali responsabilita' penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessita' di contrastarlo;
b) fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.
 
Art. 5
Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata
nazionale

1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, puo' assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio