Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2025, n. 149
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesita'.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Principi e finalita'

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesita', al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesita'.
2. L'obesita', correlata ad altre patologie di interesse sociale, e' una malattia progressiva e recidivante.

N O T E

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2

Livelli essenziali di assistenza
per i soggetti affetti da obesita'

1. Al fine di assicurare l'equita' e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesita' usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 3

Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesita'

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesita' e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative volte:
a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesita', in particolare infantile, e delle relative complicanze nonche' al miglioramento della cura delle persone con obesita';
b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesita' infantile, sostenendone la continuita' almeno fino al sesto mese di eta', come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanita', anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;
c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualita' nutrizionali;
d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesita' nelle attivita' scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
e) alla promozione delle attivita' sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;
f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extra-curricolari per lo svolgimento di attivita' sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;
g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimita', in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;
h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesita' e dello stato di sovrappeso;
i) a promuovere la piu' ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesita' esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesita'.
3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesita' e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesita', e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
 
Art. 4

Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita'

1. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' delle societa' scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesita'.
 
Art. 5

Informazione

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonche' a favorire la pratica dell'attivita' fisica e la lotta contro la sedentarieta', anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimita'. Ai fini dell'attuazione del primo periodo e' autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 377, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«377. Al fine di finanziare futuri interventi
normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesita',
nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro
per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si
provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a
0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
del comma 884 del presente articolo.».