Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2025 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 30 settembre 2025 |
Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, relativo ai mercati delle cripto-attivita'. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' («Regolamento (UE) 2023/1114»); Visti gli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita', adottati il 6 giugno 2024 ai sensi dell'art. 34, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/06); Visti gli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sui piani di risanamento per gli emittenti di token collegati ad attivita' e di token di moneta elettronica, adottati il 13 giugno 2024 ai sensi dell'art. 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/07); Visti gli orientamenti congiunti dell'Autorita' bancaria europea e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati sulla valutazione dell'idoneita' dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' e sulla valutazione dell'idoneita' degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attivita' e in prestatori di servizi per le cripto-attivita', adottati il 4 dicembre 2024 ai sensi degli articoli 21, paragrafo 3, e 63, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/09; ESMA75-453128700-10); Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937», e, in particolare, l'art. 3, che individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorita' nazionali competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114; Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del medesimo decreto legislativo, nonche' del regolamento (UE) 2023/1114, anche al fine di tenere conto degli orientamenti delle Autorita' europee di vigilanza, nonche' disposizioni riguardanti le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, la Banca d'Italia esercita i poteri regolamentari di competenza, con riferimento alle materie indicate dagli articoli 12, comma 2, e 17, comma 3, del medesimo decreto legislativo sentita la Consob e, con riferimento alle materie indicate dagli articoli 12, comma 2, lettere b), d) e f), e 17, comma 3, lettera d), del medesimo decreto legislativo, acquisita l'intesa della Consob; Considerata l'esigenza di completare la normativa nazionale di attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2023/1114, anche al fine di tenere conto degli orientamenti delle Autorita' europee di vigilanza, nonche' delle disposizioni del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, nelle materie che tale decreto assegna alla competenza regolamentare della Banca d'Italia; Visto il regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e in particolare l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la consultazione pubblica e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) possono essere omesse quando l'atto di regolazione si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorita' europee gia' sottoposti a procedure di consultazione o AIR; Sentita la Consob ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, con riferimento alle materie di cui agli articoli 12, comma 2, lettera e), e 17, comma 3, lettera b), del citato decreto; Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, con riferimento alle materie di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e f), del citato decreto;
EMANA
Le accluse disposizioni di attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, relativo ai mercati delle cripto-attivita'. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione; esso e' altresi' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.
Roma, 30 settembre 2025
Il Governatore: Panetta delibera 260/2025 |
| DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITA'
INDICE
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITA'
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Premessa 2. Fonti normative 3. Definizioni 4. Destinatari 5. Procedimenti amministrativi CAPITOLO 2 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa 2. Fonti normative 3. Definizioni 4. Principio di proporzionalita' SEZIONE II: REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 1. Struttura organizzativa 2. Cultura del rischio 3. Valori aziendali e codice di condotta 4. Trasparenza SEZIONE III: GOVERNO SOCIETARIO 1. Premessa 2. Composizione, compiti e poteri dell'organo di amministrazione 3. Funzioni di supervisione strategica e di gestione SEZIONE IV: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1. Requisiti generali 2. Funzioni aziendali di controllo SEZIONE V: ACCORDI CON SOGGETTI TERZI ED ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI 1. Premessa 2. Accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attivita', per l'investimento delle attivita' di riserva, per la custodia delle attivita' di riserva o per la distribuzione al pubblico degli ART 3. Esternalizzazione di funzioni aziendali SEZIONE VI: CONTINUITA' OPERATIVA SEZIONE VII: DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E ALLE SIM DI CLASSE 1 CHE EMETTONO ART AI SENSI DELL'ART. 17 DEL MICAR CAPITOLO 3 - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI SEZIONE I: PARTECIPANTI AL CAPITALE 1. Premessa 2. Fonti normative 3. Disposizioni applicabili 3.1. Informazioni da allegare all'istanza di autorizzazione 4. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione SEZIONE II: ESPONENTI AZIENDALI CAPITOLO 4 - PIANI DI RISANAMENTO SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa 2. Fonti normative 3. Definizioni 4. Principio di proporzionalita' SEZIONE II: CONTENUTO DEI PIANI 1. Elementi fondamentali dei piani e tempistiche di aggiornamento 1.1. Informazioni di governance del piano 1.2. Indicatori di risanamento e soglie di monitoraggio 1.3. Opzioni di risanamento, scenari e continuita' operativa 1.4. Mantenimento dei servizi 1.5. Piano di comunicazione e divulgazione SEZIONE III: INTERAZIONE TRA I DIVERSI OBBLIGHI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO 1. Premessa 2. Piu' emittenti dello stesso token ed emittenti che offrono al pubblico due o piu' token 3. Emittenti soggetti ad altri obblighi di pianificazione del risanamento ai sensi della legislazione settoriale dell'UE
Capitolo 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Premessa Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attivita' (Markets in Crypto-Assets Regulation, "MiCAR") introduce nell'Unione Europea una disciplina armonizzata per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi a oggetto cripto-attivita' non riconducibili a strumenti o servizi finanziari gia' regolati da atti legislativi dell'Unione Europea(1). Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di cripto-attivita(2): i) token collegati ad attivita' (assetreferenced tokens - "ART"), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o piu' valute ufficiali; ii) token di moneta elettronica (emoney tokens - "EMT"), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale; iii) cripto-attivita' c.d. "other than", categoria residuale che ricomprende le cripto-attivita' diverse da ART ed EMT. ) e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA), nonche' dagli Orientamenti (Guidelines) adottate dalle European Supervisory Authorities (ESAs). A livello nazionale, il MiCAR e' stato attuato tramite il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (c.d. "Decreto MiCAR"), il quale ha, tra l'altro, individuato la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, quali autorita' nazionali competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, regolamentari, di supervisione e sanzionatori sugli emittenti di ART e sui prestatori di servizi in cripto-attivita'. Il coordinamento tra le Autorita' e' realizzato attraverso specifici protocolli d'intesa(4) La Banca d'Italia e' inoltre l'autorita' nazionale competente in via esclusiva per l'esercizio dei poteri regolamentari, di supervisione e sanzionatori sugli emittenti di EMT. Determinate competenze di vigilanza sugli emittenti di ART e di EMT classificati come significativi sono inoltre attribuite all'EBA direttamente dal MiCAR. Le attivita' di emissione, offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di ART o EMT, nonche' la prestazione di servizi per le cripto-attivita', sono riservate alle categorie di soggetti espressamente individuate dal MiCAR, come ulteriormente specificate, a livello nazionale, dal Decreto MiCAR. In particolare: a) l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di ART e' riservata a: i) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 21 del MiCAR e dell'art. 11 del Decreto MiCAR, che includono gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IP), le SIM diverse da quelle di classe 1 e i soggetti di cui all'art. 11, comma 8, del Decreto MiCAR; ii) le banche e le SIM di classe 1, previa notifica alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 17 del MiCAR; b) l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di EMT e' riservata a banche, SIM di classe 1 e istituti di moneta elettronica (IMEL), previa notifica alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 48 del MiCAR; c) i servizi per le cripto-attivita' (servizi di scambio, custodia e negoziazione, consulenza, ricezione e trasmissione di ordini, trasferimento, collocamento, ecc.) possono essere offerti da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 63 del MiCAR e dell'art. 16, comma 7, del Decreto MiCAR (c.d. crypto-asset service providers o CASP), nonche' da intermediari gia' vigilati (banche, SIM, depositari centrali, gestori di sedi di negoziazione, gestori del risparmio, IMEL, IP) in conformita' con il regime di notifica o autorizzazione previsto dal MiCAR e dal Decreto MiCAR. Le presenti disposizioni dettano regole in tema di dispositivi di governance, valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei partecipanti qualificati e piani di risanamento, in attuazione degli Orientamenti dell'EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita', degli Orientamenti congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneita' dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' e sulla valutazione dell'idoneita' degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attivita' e in prestatori di servizi per le cripto-attivita', nonche' degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento per gli emittenti di token collegati ad attivita' e di token di moneta elettronica. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dal Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937; - dagli Orientamenti dell'EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita', adottati il 6 giugno 2024 ai sensi dell'art. 34, par. 13, del Regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/06); - dagli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento per gli emittenti di token collegati ad attivita' e i token di moneta elettronica, adottati il 13 giugno 2024 ai sensi dell'art. 46, par. 6, del Regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/07); - dagli Orientamenti congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneita' dei membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attivita' e dei prestatori di servizi per le cripto-attivita' e sulla valutazione dell'idoneita' degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, con partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attivita' e in prestatori di servizi per le criptoattivita', adottati il 4 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 21, par. 3, e 63, par. 11, del Regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/09 ed ESMA75-453128700-10); - dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 e, in particolare, dagli artt. 3, 5, co. 1 e 2, 12, co. 2, lett. b), f), e), 17, co. 3, lett. b). 3. Definizioni Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per: - «MiCAR»: il Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937; - «Decreto MiCAR»: il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel MiCAR, nel Decreto MiCAR e negli Orientamenti di cui al paragrafo 2. 4. Destinatari Le presenti disposizioni si applicano agli emittenti di ART e di EMT e ai CASP, secondo quanto stabilito nei singoli Capitoli e fermo quanto di seguito precisato: - il Capitolo 2, avente ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, si applica ai soggetti autorizzati come emittenti di ART ai sensi dell'art. 21 del MiCAR e dell'art. 11 del Decreto MiCAR. Le banche e le SIM di classe 1 che emettono ART ai sensi dell'art. 17 del MICAR applicano esclusivamente le parti indicate nella Sezione VII del Capitolo 2; - il Capitolo 3, sulla valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei partecipanti qualificati, si applica ai soggetti autorizzati come emittenti di ART ai sensi dell'art. 21 del MiCAR e dell'art. 11 del decreto MiCAR e ai soggetti autorizzati come CASP ai sensi dell'art. 63 del MiCAR e dell'art. 16 del Decreto MiCAR; - il Capitolo 4, in tema di piani di risanamento, si applica ai soggetti autorizzati come emittenti di ART ai sensi dell'art. 21 del MiCAR e dell'art. 11 del Decreto MiCAR, agli IMEL che emettono EMT, nonche' alle banche e alle SIM di classe 1 che emettono ART o EMT secondo quanto specificato nel Capitolo stesso. Con riferimento ai soggetti autorizzati come emittenti di ART o come CASP che sono gia' sottoposti a una disciplina di settore in materia di organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e idoneita' degli esponenti e dei partecipanti qualificati, le presenti disposizioni si applicano in aggiunta alla relativa disciplina di settore e limitatamente alle previsioni calibrate sulla specifica attivita' di emissione di ART ovvero sulla peculiarita' dei servizi per le cripto-attivita'. 5. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di ART, alla prestazione di servizi aventi ad oggetto le cripto-attivita', nonche' in materia di piani di risanamento e di piani di rimborso degli emittenti di ART e di EMT: - autorizzazione di IMEL, IP, SIM diverse da quelle di classe 1 e soggetti di cui all'art. 11, co. 8, del Decreto MiCAR all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di ART ai sensi degli artt. 21 del MiCAR e 11, commi 1, 5 e 6, del Decreto MiCAR (termine: 105 giorni lavorativi); - autorizzazione di IMEL e IP alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'art. 63 MiCAR e dell'art. 16, commi 5 e 6, del Decreto MiCAR (termine: 40 giorni lavorativi); - approvazione del white paper di banche e SIM di classe 1 ai sensi dell'art. 17, par. 1, lett. a), del MiCAR, del Regolamento Delegato (UE) 2025/296 e dell'art. 11, co. 3, del Decreto MiCAR (termine: 50 giorni lavorativi); - approvazione dei white paper modificati ai sensi dell'art. 25, par. 2, 3 e 4, del MiCAR e dell'art. 11, co. 4, del Decreto MiCAR (termine: 50 giorni lavorativi); - revoca dell'autorizzazione di IMEL, IP, SIM diverse da quelle di classe 1 e soggetti di cui all'artt. 11, co. 8, del Decreto MiCAR all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di ART ai sensi dell'art. 24 del MiCAR e dell'art. 11, commi 1, 5, 6 e 7, del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - revoca dell'autorizzazione di IMEL e IP alla prestazione di servizi per le cripto-attivita' ai sensi dell'art. 64 del MiCAR e dell'art. 16, commi 5 e 6, del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - approvazione del piano di cui all'art. 23, par. 1, lettera b), del MiCAR, ai sensi del medesimo articolo e dell'art. 12, co. 5, del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - autorizzazione a emettere nuovamente l'ART nei casi di cui all'art. 23, par. 5, del MiCAR, ai sensi del medesimo articolo e dell'art. 12, co. 5, del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - provvedimento di limitazione dell'importo di un ART da emettere o di imposizione di un importo nominale minimo all'ART nei casi indicati dall'art. 24, par. 3, del MiCAR, ai sensi del medesimo articolo e dell'art. 12, co. 6, del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - approvazione del piano di cui all'art. 34, par. 7, del MiCAR (termine: 90 giorni); - richiesta di apportare modifiche al piano di risanamento di emittenti di ART e di EMT ai sensi degli artt. 46, par. 2, e 55 del MiCAR (termine: 40 giorni lavorativi); - richiesta di attuare uno o piu' dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano ai sensi degli artt. 46, par. 3, e 55 del MiCAR (termine: 90 giorni); - sospensione temporanea del rimborso dei token ai sensi degli artt. 46, par. 4, e 55 del MiCAR (termine: 90 giorni); - provvedimento di attuazione del piano di rimborso ai sensi degli artt. 47, par. 1, e 55 del MiCAR (termine: 90 giorni); - richiesta di apportare modifiche al piano di rimborso di emittenti di ART e di EMT ai sensi degli artt. 47, par. 3, e 55 del MiCAR (termine: 40 giorni lavorativi); - provvedimenti di esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 94, par. 1 e 3, del MiCAR (termine: 90 giorni); - provvedimenti di vigilanza ai sensi degli artt. 12, co. 4, e 17, co. 7, del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 102, par. 2, del MiCAR, e dell'art. 6 del Decreto MiCAR (termine: 90 giorni); - decadenza degli esponenti aziendali degli emittenti di ART e dei CASP dalla carica ai sensi degli artt. 12, co. 8, e 17, co. 8 del Decreto MiCAR (termine: 30 giorni); - autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in emittenti di ART e CASP ai sensi degli artt. 41 e 83 del MiCAR (termine: 60 giorni lavorativi); - sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire su emittenti di ART ai sensi dell'art. 12, co. 9, del Decreto MiCAR (termine: 120 giorni); - sospensione dell'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle partecipazioni detenute dagli azionisti o dai soci, diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate in CASP ai sensi dell'art. 68, par. 3, del MiCAR (termine: 120 giorni); - obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in CASP ai sensi dell'art. 17, co. 9, del Decreto MiCAR (termine: 120 giorni). _______
(1) La disciplina sull'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di ART e EMT e' applicabile dal 30 giugno 2024, mentre le altre previsioni del MiCAR sono applicabili dal 30 dicembre 2024. (2) L'art. 3, par. 1, n. 5, del MiCAR definisce le cripto-attivita' come rappresentazioni digitali di valore o di un diritto che puo' essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga. (3) Gli RTS e gli ITS di attuazione del MiCAR disciplinano, tra l'altro: le informazioni da inserire nella domanda di autorizzazione da parte dei soggetti che intendono prestare servizi per le cripto-attivita' o offrire al pubblico ART o chiederne l'ammissione alla negoziazione, nonche' formati, modelli e procedure standard per le suddette informazioni; i requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse; le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dei progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di ART o in un CASP; il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva degli emittenti di ART significativi. (4) Cfr. Protocollo d'intesa tra Consob e Banca d'Italia in relazione all'attuazione del MiCAR ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del Decreto MiCAR.
Capitolo 2 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni ("sistema di governo e di controllo") degli emittenti di ART costituiscono un elemento fondamentale per assicurare il rispetto della disciplina in materia di cripto-attivita'. Il presente Capitolo: - individua i principi a cui il sistema di governo societario si uniforma, disciplinando il ruolo e il funzionamento degli organi aziendali dell'emittente di ART e il rapporto di questi con la struttura aziendale; - stabilisce i requisiti generali di organizzazione degli emittenti di ART, con specifico riferimento alla struttura organizzativa, alla cultura del rischio, ai valori aziendali e agli obblighi di trasparenza nei confronti del personale; - definisce la cornice generale del sistema dei controlli aziendali e, in particolare, le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello (ossia la funzione di conformita' alle norme e la funzione di controllo dei rischi, quest'ultima ove istituita) e di terzo livello (funzione di revisione interna, ove istituita). Il sistema di governo e di controllo e' volto a presidiare i rischi derivanti dall'attivita' aziendale; la responsabilita' primaria del sistema di governo e controllo e' rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dal MiCAR; - dal Decreto MiCAR. Vengono inoltre in rilievo: - gli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06); - il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 ("DORA"). 3. Definizioni Ai fini del presente Capitolo si intendono per: - "organi aziendali": il complesso degli organi di amministrazione(1) e controllo; - "organo con funzione di controllo": il sindaco unico, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione(2); - "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; - "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della societa'). 4. Principio di proporzionalita' Gli emittenti di ART applicano il presente Capitolo in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni ivi contenute e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire. A tal fine essi considerano: - le dimensioni in termini di totale di bilancio; - la forma giuridica; - l'eventuale quotazione; - l'eventuale appartenenza a un gruppo; - la natura e la complessita' di tutte le attivita' svolte; - il tipo di attivita' autorizzate e i servizi prestati; - l'eventuale esistenza di attivita' transfrontaliere e la portata dell'operativita' in ciascuna giurisdizione; - le specifiche, il volume e il numero di ART emessi; - la classificazione degli ART emessi come significativi o non significativi ai sensi degli articoli 43 e 44 del MiCAR; - l'entita' della riserva di attivita'; - il tipo e la complessita' delle attivita' a cui un token e' collegato; - la complessita' degli strumenti in cui viene investita la riserva di attivita'; - l'eventuale ammissione alla negoziazione degli ART; - il meccanismo di approvazione utilizzato per emettere e convalidare gli ART; - se i possessori di ART sono eventualmente detentori al dettaglio; - il ricorso a fornitori terzi di servizi; - i canali di distribuzione utilizzati, compresi quelli messi a disposizione da fornitori terzi di servizi; - i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) esistenti, comprese le misure di continuita' operativa e l'uso di TIC di soggetti terzi di cui all'art. 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), del MiCAR. _______
(1) La definizione di "organo di amministrazione" e' contenuta nell'art. 3, par. 1, punto 27), del MiCAR. (2) L'emittente di ART, tenuto conto dei criteri di proporzionalita' di cui al par. 4, valuta l'opportunita' di istituire un organo di controllo collegiale o monocratico, anche quando la sua costituzione non e' obbligatoria ai sensi del codice civile.
SEZIONE II REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 1. Struttura organizzativa Gli emittenti di ART istituiscono una struttura organizzativa e operativa adeguata e trasparente che promuova la gestione efficace e prudente dell'emittente e del gruppo, ove applicabile. L'organo di amministrazione ha piena conoscenza e comprensione della struttura giuridica, organizzativa e operativa dell'emittente di ART (c.d. «know your structure») e garantisce che essa sia in linea con la strategia aziendale, la strategia in materia di rischio e la propensione al rischio che l'emittente stesso ha approvato e sia inclusa nel suo quadro di gestione dei rischi. A questo fine, gli emittenti di ART applicano il Titolo III, Sezioni 4 e 5, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). 2. Cultura del rischio Gli emittenti di ART sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attivita' svolta. A questo fine, gli emittenti di ART applicano il Titolo IV, Sezione 7, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). 3. Valori aziendali e codice di condotta L'organo di amministrazione sviluppa, adotta, rispetta e promuove elevati standard etici e professionali, prendendo in considerazione le esigenze e le caratteristiche specifiche dell'emittente di ART, ne garantisce l'attuazione (mediante un codice di condotta o uno strumento analogo) e ne monitora il rispetto da parte del personale. A questo fine, gli emittenti di ART applicano il Titolo IV, Sezione 8, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). 4. Trasparenza Le strategie, le politiche e le procedure sono comunicate a tutto il personale interessato in seno all'emittente di ART. Il personale ha piena comprensione delle politiche e delle procedure associate ai propri compiti e responsabilita' e le applica. A questo fine, l'organo di amministrazione informa e aggiorna in maniera chiara e coerente il personale interessato in merito alle strategie e alle politiche dell'emittente di ART (anche tramite orientamenti scritti, manuali o altri mezzi), almeno al livello necessario per svolgere i propri compiti specifici.
SEZIONE III GOVERNO SOCIETARIO 1. Premessa Gli emittenti di ART scelgono il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto piu' idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto. L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri a organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa dell'emittente di ART. L'emittente di ART evita la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi. 2. Composizione, compiti e poteri dell'organo di amministrazione L'organo di amministrazione definisce, monitora e da' attuazione a meccanismi di governo societario solidi che garantiscano una gestione efficace e prudente dell'emittente e degli interessi dei possessori di ART, inclusa la separazione delle funzioni nonche' l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi all'interno dell'emittente di ART conformemente all'articolo 32 del MiCAR. Allo scopo di conseguire un sistema appropriato di equilibrio dei poteri, il processo decisionale dell'organo di amministrazione non e' dominato da un singolo membro o da un gruppo ristretto dei suoi membri. L'organo di amministrazione definisce, approva e monitora l'attuazione di quanto segue: - la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell'emittente nell'ambito del quadro giuridico e regolamentare applicabile, tenendo conto degli interessi finanziari e della solvibilita' di lungo periodo dell'emittente nonche' degli interessi dei possessori di ART; - le politiche richieste ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del MiCAR. Tali politiche sono coerenti con la propensione e la tolleranza al rischio dell'emittente e con le caratteristiche e le esigenze dei clienti dell'emittente di ART ai quali saranno offerti e dei loro potenziali possessori; - l'organizzazione dell'emittente per l'emissione di ART, specificando le capacita', le conoscenze e le competenze richieste dal personale e le risorse necessarie; - la strategia globale in materia di rischio, la propensione al rischio dell'emittente di ART e il suo quadro di gestione dei rischi, che comprendono la definizione di politiche e procedure adeguate che tengano conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico e che specifichino il coinvolgimento dell'organo di amministrazione nelle questioni riguardanti la gestione dei rischi; - un sistema dei controlli interni adeguato ed efficace, che comprende almeno un sistema di gestione dei rischi e meccanismi di controllo interno adeguati a garantire la conformita' ai requisiti normativi applicabili, anche per quanto riguarda la gestione della riserva di attivita'; - per gli emittenti di ART significativi, una politica di remunerazione in linea con l'articolo 45, paragrafo 1, del MiCAR; - le politiche e le procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interessi, in linea con l'articolo 32 del MiCAR; - dispositivi che mirino a garantire che le valutazioni di idoneita' dei componenti degli organi aziendali siano svolte in modo efficace, che la composizione degli organi aziendali sia appropriata e che gli organi aziendali svolgano le proprie funzioni in modo efficace; - una cultura del rischio in linea con le disposizioni del presente Capitolo, che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell'emittente di ART e il comportamento relativo all'assunzione del rischio; - una cultura e valori aziendali in linea con le disposizioni del presente Capitolo, che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente; - dispositivi volti a garantire l'integrita' dei sistemi di contabilita' e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti. Ai fini del periodo precedente, l'organo di amministrazione assicura che il modello di business e i dispositivi di governo societario tengano conto di tutti i rischi ai quali l'emittente di ART e' o potrebbe essere esposto e dei rischi che esso pone o potrebbe porre nei confronti di terzi e per l'ambiente(1). L'organo di amministrazione monitora il processo di disclosure, in particolare come previsto dall'articolo 30 del MiCAR, e le comunicazioni con le parti interessate esterne e le autorita' competenti. Tutti i membri dell'organo di amministrazione sono informati dell'attivita' generale, della situazione finanziaria e di rischio dell'emittente di ART, tenendo conto del contesto economico e del ciclo economico, nonche' delle decisioni prese che si ripercuotono significativamente sull'emissione di ART o su altre attivita' commerciali rilevanti. L'organo di amministrazione monitora, revisiona periodicamente e rimedia a eventuali carenze individuate nell'ambito dell'attuazione dei processi, delle strategie e delle politiche relative alle responsabilita' di cui alla presente Sezione. I dispositivi di governo societario sono riesaminati e aggiornati periodicamente, sulla base del principio di proporzionalita', come disciplinato dalla Sezione I. Qualora l'emittente di ART sia interessato da cambiamenti sostanziali, l'organo di amministrazione effettua una revisione dettagliata. Nel caso in cui l'organo di amministrazione consista in un amministratore unico, l'emittente di ART adotta disposizioni alternative che garantiscono una gestione sana e prudente e che siano adeguatamente prese in considerazione le disposizioni del presente Capitolo, anche tramite la previsione di adeguati controlli e contrappesi nel processo decisionale. In questo caso, i richiami all'organo di amministrazione contenuti nel presente Capitolo sono riferiti all'amministratore unico. 3. Funzioni di supervisione strategica e di gestione I compiti dell'organo di amministrazione sono definiti con chiarezza, operando, laddove possibile, una distinzione tra i compiti della funzione di gestione (esecutiva) e quelli della funzione di supervisione strategica (non esecutiva). Le responsabilita' e i compiti dell'organo di amministrazione sono descritti in un documento scritto e debitamente approvati dall'organo di amministrazione stesso. Tutti i membri dell'organo di amministrazione sono informati della sua struttura e delle sue responsabilita' nonche', ove applicabile, della suddivisione dei compiti tra le diverse funzioni dell'organo di amministrazione. Laddove applicabile, l'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica interagisce in modo efficace con l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione. Ciascuna funzione fornisce all'altra informazioni sufficienti per permettere a entrambe di svolgere i rispettivi ruoli. Organo con funzione di supervisione strategica L'organo con funzione di supervisione strategica e' tenuto a: - sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonche' provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l'analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell'istituzione e dell'attuazione della strategia e degli obiettivi dell'emittente di ART; - contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte e le informazioni fornite dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, nonche' le sue decisioni; - garantire e valutare periodicamente l'efficacia del quadro di governance dell'emittente di ART e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate; - sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell'emittente, la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonche' di altre politiche (ad es. la politica di investimento della riserva di attivita'); - monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell'emittente di ART; - supervisionare l'attuazione, l'aggiornamento e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure per l'individuazione, la prevenzione, la gestione e la divulgazione dei conflitti di interesse, in conformita' dell'articolo 32 del MiCAR; - sorvegliare l'integrita' delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi; - garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilita' di informare altri organi interni, linee di business o unita' operative, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l'organo con funzione di supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull'emittente di ART; - stabilire e monitorare l'attuazione del piano di audit interno. Organo con funzione di gestione L'organo con funzione di gestione e' fattivamente impegnato nell'ambito dell'attivita' di un emittente di ART e prende decisioni informate. L'organo con funzione di gestione e' responsabile dell'attuazione delle strategie e delle politiche stabilite dall'organo di amministrazione e discute regolarmente dell'attuazione e dell'idoneita' di tali strategie e politiche con l'organo con funzione di supervisione strategica. L'attuazione operativa puo' essere di competenza dell'organo di amministrazione degli emittenti di ART. I membri dell'organo con funzione di gestione, all'atto di formulare giudizi e prendere decisioni, assicurano una corretta e costruttiva dialettica interna e rivedono in modo critico le proposte, le motivazioni e le informazioni ricevute dal personale. Ove applicabile, l'organo con funzione di gestione informa e riferisce regolarmente, tempestivamente e in modo esaustivo all'organo con funzione di supervisione strategica tutte le informazioni pertinenti necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, compresi i rischi e gli altri sviluppi che incidono sull'attivita' dell'emittente di ART, ad esempio le decisioni rilevanti sulle attivita' commerciali, la sua organizzazione e le tecnologie sottostanti, i rischi assunti e il rispetto della propensione al rischio e della strategia, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli incidenti e le segnalazioni in materia di TIC, le perdite rilevanti dovute al rischio operativo, la liquidita' e la riserva di attivita' e la loro gestione. _______
(1) A tal fine, gli emittenti di ART tengono conto di tutti i fattori di rischio rilevanti, compresi i fattori di rischio ambientali, sociali e di governance (ESG), e prendono in considerazione gli impatti climatici e altri impatti ambientali causati dal consumo di energia dei meccanismi di consenso e convalida utilizzati. Altri fattori di rischio ESG rilevanti comprendono i rischi legali nell'ambito del diritto contrattuale o del lavoro, i rischi relativi a potenziali violazioni dei diritti umani o altri fattori di rischio ESG che possono interessare il Paese dove e' stabilito un fornitore terzo di servizi e la sua capacita' di rispettare i livelli di servizio concordati.
SEZIONE IV SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1. Requisiti generali Gli emittenti di ART istituiscono un sistema di controlli interni finalizzato a individuare e gestire i rischi aziendali, a garantirne una sana ed efficace gestione e a diffondere una corretta cultura del rischio in tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale). Il sistema di controlli interni riguarda trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), alle attivita' svolte, all'operativita' (es. introduzione di nuovi prodotti, continuita' operativa, outsourcing). Il sistema dei controlli interni dispone, tra l'altro, di un adeguato quadro per la gestione del rischio operativo e per la resilienza operativa che comprende politiche e processi efficaci per individuare, valutare, vagliare, monitorare, segnalare e mitigare il rischio operativo in modo tempestivo e per individuare e proteggersi contro le minacce e i potenziali fallimenti, rispondere e adattarsi, nonche' recuperare e imparare da eventi dirompenti per ridurre al minimo il loro impatto sull'erogazione di funzioni essenziali o importanti. A questo fine, gli emittenti di ART applicano il Titolo V, Sezioni 9, 10, 11, 12 e 12.1, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). La gestione dei rischi informatici degli emittenti di ART e' disciplinata dal DORA. 2. Funzioni aziendali di controllo Gli emittenti di ART istituiscono e mantengono funzioni aziendali permanenti ed efficaci di controllo di conformita' alle norme e, se in linea con i criteri di proporzionalita' elencati nella Sezione I, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna. Qualora non istituiscano una funzione di gestione dei rischi e una funzione di revisione interna, gli emittenti di ART sono in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate e attuate nell'ambito del sistema di controlli interni raggiungono effettivamente gli stessi risultati a cui sono orientate le presenti disposizioni. Un componente dell'organo di amministrazione puo' essere responsabile di una funzione aziendale di controllo a condizione che non abbia altre deleghe che comprometterebbero le sue attivita' di controllo interno e l'indipendenza della funzione di controllo interno. Se coerente con il principio di proporzionalita', gli emittenti di ART possono combinare la funzione di conformita' alle norme e quella di controllo dei rischi o affidare il ruolo di responsabile della funzione di controllo dei rischi e/o della funzione di conformita' a un'altra persona di grado elevato (ad es. il responsabile dell'ufficio legale), a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti. Responsabili delle funzioni aziendali di controllo I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono collocati a un livello gerarchico adeguato che fornisca al responsabile della funzione aziendale di controllo l'autorita' appropriata e il peso necessario per adempiere alle proprie responsabilita'. Il responsabile della funzione di conformita' e, laddove istituiti, i responsabili delle funzioni di gestione dei rischi e di revisione interna riferiscono e rispondono direttamente agli organi aziendali. I responsabili delle funzioni aziendali di controllo hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo, ove istituito, e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni. Cio' non impedisce ai responsabili delle funzioni di controllo di trasmettere informazioni anche all'interno delle normali linee di segnalazione. Gli emittenti di ART dispongono di processi documentati per assegnare la posizione di responsabile di una funzione aziendale di controllo e per revocarne le responsabilita'. In ogni caso, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo non possono essere rimossi senza la previa approvazione dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, ove presente. Indipendenza delle funzioni aziendali di controllo Al fine di garantire che le funzioni di controllo interno operino in modo indipendente, sono soddisfatte le condizioni seguenti: - il loro personale non svolge compiti operativi che rientrano nell'ambito delle attivita' che le funzioni aziendali di controllo sono tenute a monitorare e controllare, a meno che non sia dimostrato che, alla luce dei criteri elencati nella Sezione I per l'applicazione del principio di proporzionalita', le funzioni aziendali di controllo interno continuano a essere efficaci. In tal caso, l'emittente di ART valuta se sia compromessa l'efficacia delle proprie funzioni di controllo interno; - laddove opportuno, dal punto di vista organizzativo tali funzioni sono separate dalle attivita' che sono tenute a monitorare e controllare; - la remunerazione del personale che fa parte della funzione aziendale di controllo non e' legata ai risultati delle attivita' che la funzione aziendale di controllo monitora e controlla, ne' ad altri fattori che compromettano l'obiettivita' del personale. Risorse delle funzioni aziendali di controllo Le funzioni aziendali di controllo dispongono di risorse sufficienti. Tenendo conto dell'applicazione del principio di proporzionalita' di cui alla Sezione I, dispongono di un numero adeguato di personale qualificato in possesso di competenze, conoscenze ed esperienze adeguate. Il personale mantiene costantemente aggiornate le proprie qualifiche e ricevere la formazione necessaria. Le funzioni aziendali di controllo dispongono di sistemi informatici e di supporto adeguati, con accesso alle informazioni interne ed esterne necessarie per adempiere le proprie responsabilita'. Tali funzioni hanno accesso a tutte le informazioni necessarie relative alle linee di business e alle filiazioni, in particolare a quelle che possono potenzialmente generare rischi sostanziali per l'emittente di ART. Funzione di gestione dei rischi La funzione di gestione dei rischi assicura un'adeguata attuazione del quadro di gestione dei rischi e che tutti i rischi siano individuati, valutati, misurati, monitorati, gestiti e debitamente segnalati da parte delle unita' interessate dell'emittente di ART. Gli emittenti di ART, se istituiscono una funzione di gestione dei rischi, applicano il Titolo V, Sezioni 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). Funzione di conformita' La funzione di conformita' alle norme presiede alla gestione del rischio di non conformita' con riguardo a tutta l'attivita' aziendale. Gli emittenti di ART applicano il Titolo V, Sezione 15, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). Funzione di revisione interna ("internal audit") La funzione di revisione interna riesamina, secondo un metodo basato sul rischio, in modo indipendente e offre una garanzia obiettiva della conformita' di tutte le attivita' e le unita' di un emittente di ART, incluso il ricorso a soggetti terzi, alle politiche e alle procedure dell'emittente di ART e agli obblighi normativi esterni. Gli emittenti di ART, se istituiscono una funzione di gestione dei rischi, applicano il Titolo V, Sezione 16, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06).
SEZIONE V ACCORDI CON SOGGETTI TERZI ED ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI 1. Premessa Il paragrafo 2 della presente Sezione si applica agli accordi tra emittenti di ART e soggetti terzi per la gestione della riserva di attivita', per l'investimento delle attivita' di riserva, per la custodia delle attivita' di riserva e, se del caso, per la distribuzione al pubblico degli ART, di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del MiCAR. Il paragrafo 3 della presente Sezione si applica agli accordi tra emittenti di ART e soggetti terzi in forza dei quali il soggetto terzo svolge un processo, un servizio o un'attivita' che sarebbero altrimenti svolti dall'emittente stesso ("esternalizzazione"). Se un accordo con soggetti terzi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del MiCAR si qualifica come esternalizzazione, a tale accordo si applica il paragrafo 3 della presente Sezione, per quanto non diversamente disposto nel paragrafo 2. 2. Accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attivita', per l'investimento delle attivita' di riserva, per la custodia delle attivita' di riserva o per la distribuzione al pubblico degli ART L'organo di amministrazione dell'emittente di ART approva, riesamina e aggiorna periodicamente una politica relativa ai requisiti per la resilienza operativa dei soggetti terzi con cui l'emittente conclude accordi per la gestione della riserva di attivita', per l'investimento delle attivita' di riserva, per la custodia delle attivita' di riserva e, se del caso, per la distribuzione al pubblico degli ART e ne garantisce l'attuazione a livello individuale e, se del caso, a livello di gruppo. La politica include le fasi principali del ciclo di vita degli accordi con i soggetti terzi e definisce i principi, le responsabilita' e i processi in relazione al ricorso a soggetti terzi. In particolare, la politica riguarda almeno: a) le responsabilita' dell'organo di amministrazione, compreso il suo coinvolgimento, se opportuno, nel processo decisionale; b) il coinvolgimento delle linee di business, delle funzioni di controllo interno e di altri soggetti in relazione a tali accordi; c) la pianificazione e la strutturazione degli accordi con soggetti terzi, compresa la definizione dei requisiti aziendali relativi al ricorso a soggetti terzi; d) l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi; e) i controlli di due diligence su potenziali soggetti terzi; f) le politiche e procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse, in linea con l'articolo 32 del MiCAR; g) la pianificazione della continuita' operativa e le strategie di uscita onde garantire la resilienza operativa dell'emittente di ART in caso di dissesto o interruzione presso un soggetto terzo che incide sullo svolgimento di operazioni essenziali. I piani di continuita' operativa e di uscita dell'emittente di ART valutano la sostituibilita' del soggetto terzo che utilizza per le operazioni essenziali e altre alternative praticabili che possono facilitare la resilienza operativa in caso di interruzione dell'operativita' ("outage") presso un soggetto terzo, come la reintegrazione dell'attivita' all'interno dell'emittente; h) il processo di approvazione di nuovi accordi; i) l'attuazione, il monitoraggio e la gestione degli accordi, compresa la valutazione continua delle prestazioni dei soggetti terzi per garantire che il rapporto rimanga all'interno della propensione e tolleranza al rischio dell'emittente di ART per l'interruzione delle operazioni essenziali e delle linee di business principali; j) le procedure di notifica e di risposta alle modifiche di un accordo da parte dei soggetti terzi; k) l'esame e l'audit indipendenti sulla conformita' alle politiche, alle previsioni di legge e agli obblighi normativi; l) i processi di rinnovo degli accordi con soggetti terzi; m) la documentazione e la tenuta dei registri; n) le strategie di uscita e i processi per porre termine all'accordo, compresa la richiesta di un piano di uscita documentato per ogni accordo con un soggetto terzo, qualora tale uscita sia considerata praticabile alla luce delle possibili interruzioni del servizio o della cessazione inattesa di un accordo. Gli emittenti di ART valutano il potenziale impatto degli accordi con soggetti terzi sul loro rischio operativo e sulla loro resilienza operativa, conformemente al Titolo V, Sezione 12, degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06), tengono conto dei risultati della valutazione nel decidere se una funzione debba essere svolta da un soggetto terzo(1) e adottano misure adeguate per evitare indebiti rischi operativi aggiuntivi prima di concludere tali accordi. Nell'ambito della valutazione del rischio, gli emittenti di ART tengono conto dei benefici e dei costi previsti dell'accordo proposto, ponderando gli eventuali rischi che possono essere ridotti o meglio gestiti attraverso l'accordo con gli eventuali rischi che possono derivare dall'accordo stesso, e tenendo conto almeno delle misure attuate dall'emittente di ART e dal soggetto terzo per gestire e mitigare tali rischi. Nell'effettuare la valutazione del rischio prima del ricorso a soggetti terzi e nel corso del monitoraggio continuo delle prestazioni del soggetto terzo, gli emittenti di ART sono tenuti almeno a: a) individuare e classificare le funzioni pertinenti e i relativi dati e sistemi in base alla loro natura sensibile, alla loro essenzialita' nonche' alle misure di sicurezza richieste; b) effettuare un'approfondita analisi basata sul rischio delle funzioni e dei relativi dati e sistemi che vengono considerati per un accordo e affrontare i potenziali rischi, in particolare i rischi operativi, compresi i rischi di subfornitura, legali, informatici, di conformita' e reputazionali, nonche' eventuali limitazioni alle attivita' di controllo relative agli Stati in cui sono prestati o e' probabile che siano prestati i servizi; c) considerare le dipendenze geografiche e la gestione dei rischi correlati. Tali rischi possono riguardare l'ambiente economico, finanziario, politico, legale e normativo della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui sara' prestato il servizio in questione. Prima di concludere un accordo con terzi e prendere in considerazione i rischi, compresi i rischi operativi e il rischio di controparte, gli emittenti di ART assicurano, nel loro processo di selezione e valutazione, che il soggetto terzo sia idoneo(2), verificando che abbia un'adeguata reputazione commerciale, abilita' appropriate e sufficienti, la competenza, la capacita', le risorse (ad esempio umane, informatiche, finanziarie), la struttura organizzativa e, se pertinente, le autorizzazioni o le registrazioni regolamentari necessarie per svolgere la funzione in modo affidabile e professionale al fine di adempiere ai propri obblighi per tutta la durata del contratto. Nell'effettuare la due diligence su un potenziale soggetto terzo, gli emittenti di ART considerano, tra l'altro: a) il modello di business, la natura, le dimensioni, la complessita', la situazione finanziaria, la struttura proprietaria e di gruppo del soggetto terzo; b) le relazioni a lungo termine con soggetti terzi gia' valutati e che prestano servizi per l'emittente di ART; c) il livello di sostituibilita' del servizio e del soggetto terzo, compresa la capacita' di porre termine all'accordo con il soggetto terzo e di passare a un altro fornitore di servizi o di reintegrare il servizio essenziale all'interno dell'emittente o il potenziale impatto di tale sostituzione sulle operazioni essenziali dell'emittente di ART; d) se il soggetto terzo e' soggetto alla vigilanza da parte delle autorita' competenti. Gli emittenti di ART adottano misure adeguate per assicurare che i soggetti terzi agiscano coerentemente con i rispettivi valori e codici di condotta. Gli emittenti di ART assicurano in ogni momento che i soggetti terzi di cui si avvalgono per distribuire gli ART al pubblico rispettino le procedure volte ad assicurare la conformita' agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della disciplina attuativa della direttiva (UE) 2015/849 e, ove applicabile, del regolamento (UE) 2023/1113 e assicurino, nei propri sistemi di controllo interno, il costante rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della disciplina attuativa della direttiva (UE) 2015/849 e, ove applicabile, del regolamento (UE) 2023/1113. 3. Esternalizzazione di funzioni aziendali Gli emittenti di ART che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno o all'esterno del gruppo restano pienamente responsabili di tutti i servizi e di tutte le attivita' esternalizzati, nonche' delle decisioni di gestione da questi derivanti. L'esternalizzazione di funzioni non puo' comportare la delega delle responsabilita' dell'organo di amministrazione. Gli emittenti di ART mantengono in ogni momento un'idonea struttura e operativita' sostanziale, evitando di diventare un'entita' vuota («empty shells» o «letter-box entities»). A tal fine essi: a) soddisfano in ogni momento tutte le condizioni della loro autorizzazione, assicurando tra l'altro che l'organo di amministrazione eserciti effettivamente le responsabilita' di cui alla Sezione III del presente Capitolo; b) mantengono una struttura e un quadro organizzativo chiari e trasparenti, che consentano loro di assicurare il rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi normativi richiamati nella Sezione II del presente Capitolo; c) se i compiti operativi delle funzioni di controllo interno sono esternalizzati, esercitano una sorveglianza adeguata e sono in grado di gestire i rischi generati dall'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti; d) dispongono di risorse e capacita' sufficienti per assicurare l'osservanza delle lettere da a) a c). L'organo di amministrazione dell'emittente di ART approva, riesamina e aggiorna regolarmente una politica di esternalizzazione, assicurando che le modifiche del caso siano attuate in modo tempestivo. La politica di esternalizzazione: - tiene in considerazione l'impatto dell'esternalizzazione sulle attivita' dell'emittente di ART e sui rischi ai quali l'emittente e' esposto (come i rischi operativi, inclusi i rischi legali, i rischi reputazionali e i rischi di concentrazione); - include le modalita' di rendicontazione e monitoraggio da attuare dall'inizio alla fine degli accordi di esternalizzazione (compresi il processo di due diligence e la valutazione del rischio, la gestione e il monitoraggio dell'accordo, la cessazione, i piani di emergenza e le strategie di uscita); - chiarisce che l'esternalizzazione non esime l'emittente di ART dai propri obblighi legali e regolamentari; - indica che il ricorso all'esternalizzazione non dovrebbe ostacolare l'efficace vigilanza ispettiva o cartolare sull'emittente di ART ne' essere in contrasto con le restrizioni a servizi e attivita' imposte dalle autorita' di vigilanza; - copre anche gli accordi di esternalizzazione infragruppo e tiene conto, ove opportuno, di eventuali circostanze specifiche del gruppo. Fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo, gli emittenti di ART applicano, per quanto compatibile e tenendo conto del principio di proporzionalita', gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02)(3). Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, gli emittenti di ART comunicano alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 54 degli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione. E' facolta' per gli emittenti di ART avviare un confronto preliminare con l'autorita' di vigilanza sui progetti di esternalizzazione piu' rilevanti e/o innovativi, prima di conferire l'incarico. Restano in ogni caso fermi tutti i poteri, anche di intervento e sanzionatori, spettanti all'autorita' di vigilanza. Gli emittenti di ART informano la Banca d'Italia se una funzione esternalizzata e' stata successivamente qualificata come funzione operativa essenziale o importante. L'informativa attesta il rispetto delle condizioni previste per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Gli emittenti informano tempestivamente la Banca d'Italia di modifiche rilevanti e/o eventi gravi riguardanti i propri accordi di esternalizzazione che potrebbero avere un impatto significativo sulla continuita' delle proprie attivita' operative. _______
(1) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 4, del MiCAR, in forza del quale la custodia delle attivita' di riserva e' necessariamente svolta da una persona giuridica diversa dall'emittente di ART. (2) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5, del MiCAR, che dispone, tra le altre cose, che: la custodia delle attivita' di riserva possa essere svolta solo da una banca (per tutti i tipi di attivita' di riserva), da un'impresa di investimento che presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti (se le attivita' di riserva assumono la forma di strumenti finanziari) o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' che presta i servizi di custodia e amministrazione di cripto-attivita' per conto di clienti (se le attivita' di riserva assumono la forma di cripto-attivita'); gli emittenti di ART esercitino tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame dei soggetti terzi con cui concludono accordi per la custodia delle attivita' di riserva ("depositari"); gli accordi con i depositari assicurino che le attivita' di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei soggetti terzi; le politiche e le procedure in materia di custodia delle attivita' di riserva, di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del MiCAR, stabiliscano i criteri di selezione per la designazione dei depositari e la procedura per il riesame di tale designazione. (3) Con riferimento ai servizi TIC offerti da fornitori terzi di servizi TIC, si applica quanto previsto dal DORA e dai relativi atti delegati.
SEZIONE VI CONTINUITA' OPERATIVA
Gli emittenti di ART dipendono da diverse risorse essenziali (ad es. sistemi informatici, inclusi i servizi di cloud, sistemi di comunicazione, personale di base e immobili). Lo scopo della gestione della continuita' operativa e' di ridurre le ricadute operative, finanziarie, giuridiche, reputazionali e altre ripercussioni sostanziali derivanti da incidenti, catastrofi o blocchi prolungati che colpiscono tali risorse, e dalla conseguente interruzione delle procedure operative ordinarie degli emittenti di ART. Altre misure di gestione dei rischi potrebbero essere finalizzate a ridurre la probabilita' di tali incidenti o a trasferirne gli effetti finanziari a terzi (ad es. mediante un'assicurazione). Fatti salvi i requisiti applicabili ai sensi del DORA, gli emittenti di ART istituiscono, nell'ambito dell'attuazione della politica e dei piani di cui all'articolo 34, paragrafo 9, del MiCAR, un solido piano di gestione della continuita' operativa, di risposta e di ripristino per assicurare la loro capacita' di operare su base continuativa, per gestire gli incidenti che potrebbero perturbare l'erogazione di operazioni essenziali in linea con la propensione al rischio e la tolleranza al rischio dell'emittente di ART, nonche' per limitare le perdite e l'eventuale grave interruzione alla fornitura dei servizi. Gli emittenti di ART applicano il Titolo VI degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06).
SEZIONE VII DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E ALLE SIM DI CLASSE 1 CHE EMETTONO ART AI SENSI DELL'ART. 17 DEL MICAR
Le banche e le SIM di classe 1 che emettono ART ai sensi dell'art. 17 del MiCAR applicano, congiuntamente a quanto stabilito nelle discipline di settore e sulla base del principio di proporzionalita' di cui al paragrafo 4 della Sezione I del presente Capitolo, la Sezione II, paragrafo 4, e la Sezione V, paragrafo 2, del presente Capitolo. Le banche e le SIM di classe 1 che emettono ART ai sensi dell'art. 17 del MiCAR applicano altresi' il Titolo V, Sezioni 12 e 12.1, e il Titolo VI degli Orientamenti EBA sul contenuto minimo dei dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attivita' (EBA/GL/2024/06). La gestione dei rischi informatici delle banche e delle SIM di classe 1 che emettono ART ai sensi dell'art. 17 del MiCAR e' disciplinata dal DORA.
Capitolo 3 PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI
SEZIONE I PARTECIPANTI AL CAPITALE 1. Premessa Il MiCAR stabilisce che l'acquisto o l'incremento di partecipazioni qualificate in un emittente di ART o in un CASP debba essere autorizzato dall'Autorita' competente, dettando regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati. L'obiettivo e' assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari di questi intermediari, in linea con la normativa europea relativa agli altri intermediari operanti nel settore finanziario, sia svolta in modo uniforme all'interno del mercato unico, secondo modalita' chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale. Ai sensi del MiCAR, l'Autorita' competente valuta, ove opportuno secondo il principio di proporzionalita', l'idoneita' dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono o acquistano partecipazioni qualificate e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione. La valutazione e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; l'onorabilita', la correttezza e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'emittente di ART o nel CASP; la solidita' finanziaria del candidato acquirente; la capacita' dell'emittente di ART o del CASP di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'eventuale aumento del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo derivante dall'acquisizione. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dal MiCAR; - dal Regolamento delegato della Commissione Europea di attuazione dell'articolo 41, paragrafo 4, del MiCAR; - dal Regolamento delegato della Commissione Europea di attuazione dell'articolo 84, paragrafo 4, del MiCAR; - dal Decreto MiCAR, articoli 12 e 17; - dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB; - dal regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF; - dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 recante "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari" e successive modificazioni; - dal Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 recante "Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione" e successive modificazioni. 3. Disposizioni applicabili All'acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate in emittenti di ART o in CASP si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla Parte I, Capo I, paragrafi da 3 a 6, e Capi da II a VI, dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1, e Capo II, paragrafo 1(1), dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI del Provvedimento della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 recante "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari" e successive modificazioni. Si fa inoltre presente che: - ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del Decreto MiCAR: i) all'acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate in emittenti di ART si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB, nonche', in quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB in materia di invalidita' e impugnazione delle delibere e obbligo di alienazione; ii) la Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di ART quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del MiCAR, quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall'articolo 41, paragrafo 8, del MiCAR; iii) la Banca d'Italia puo' sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di ART quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del MiCAR; - ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Decreto MiCAR, all'acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni qualificate in CASP si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF, nonche', in quanto compatibile, quanto previsto dagli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF in materia di invalidita' e impugnazione delle delibere e obbligo di alienazione. 3.1. Informazioni da allegare all'istanza di autorizzazione Il candidato acquirente fornisce all'Autorita' competente tutti gli elementi necessari a consentire un'adeguata valutazione dell'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata nell'emittente di ART o nel CASP. A questi fini, l'istanza di autorizzazione contiene le informazioni indicate, rispettivamente, per gli emittenti di ART nel Regolamento delegato della Commissione Europea di attuazione dell'articolo 41, paragrafo 4, del MiCAR, e per i CASP nel Regolamento delegato della Commissione Europea di attuazione dell'articolo 84, paragrafo 4, del MiCAR. In aggiunta alle informazioni ivi indicate, l'istanza di autorizzazione contiene le informazioni indicate nella Parte B, Sezione I, lettere c), d), ed e), e nella Parte B, Sezione II, lettere d), e) e f) del Provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 recante "Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione" e successive modificazioni, in quanto compatibili. Per agevolare i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza, e' opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, prendano contatto con l'Autorita' competente prima di presentare l'istanza (c.d. pre-notifica). 4. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione La valutazione dei candidati acquirenti e' condotta sulla base dei criteri indicati nel regolamento MiCAR. In aggiunta a quanto previsto nella Parte III del Provvedimento del 26 luglio 2022 "Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari", come richiamata nel paragrafo 3 della presente Sezione: a) con riferimento alla capacita' dell'emittente di ART o del gruppo cui esso eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali in materia di liquidita', la valutazione e' condotta avendo specifico riguardo ai requisiti relativi alla composizione, alla gestione, all'investimento, alla segregazione e alla custodia della riserva di attivita', anche al fine di soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di token; b) con riferimento all'assenza di un fondato sospetto che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attivita' illecite o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata possa aumentarne il rischio, nel caso in cui i fondi per l'acquisizione delle partecipazioni qualificate consistano in cripto-attivita' o derivino dallo scambio di cripto-attivita' con moneta avente corso legale, la valutazione sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e' condotta tenendo conto anche dei seguenti elementi: 1. l'indirizzo del registro distribuito utilizzato dal candidato acquirente, laddove un trasferimento di cripto-attivita' sia registrato su una rete che utilizza la tecnologia DLT o simile, e il numero di conto di cripto-attivita' utilizzato dal candidato acquirente, laddove tale conto esista e sia utilizzato per l'operazione; 2. il numero di conto di cripto-attivita' utilizzato dal candidato acquirente, nel caso in cui il trasferimento di cripto-attivita' non sia registrato su una rete che utilizza una tecnologia DLT o simile; 3. nel caso in cui il trasferimento di cripto-attivita' non sia registrato su una rete che utilizza la tecnologia DLT o simile e non sia effettuato da o verso un conto di cripto-attivita', un identificativo unico dell'operazione; 4. l'identita' del o dei CASP utilizzati dalle parti dell'operazione, ove presenti. _______
(1) Il rinvio al Capo II, paragrafo 1, e' da intendersi riferito alle disposizioni ai sensi delle quali, se l'istanza di autorizzazione e' irregolare o incompleta, l'Autorita' competente: ne da' comunicazione al candidato acquirente entro 2 giorni lavorativi dalla sua ricezione, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza e gli eventuali documenti o informazioni mancanti; puo' riservarsi di indicare al candidato acquirente gli eventuali documenti o informazioni mancanti con una successiva comunicazione, da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi; invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolarizzata o completata.
SEZIONE II ESPONENTI AZIENDALI
Il MiCAR prevede che i membri dell'organo di amministrazione di emittenti di ART e di CASP(1) possiedano sufficienti requisiti di onorabilita' e le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per amministrare l'emittente di ART o il CASP, siano tenuti a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni e non abbiano precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilita' professionale. Secondo quanto previsto dagli artt. 12, comma 8, e 17, comma 8, del Decreto MiCAR, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB, nonche' la disciplina di cui all'art. 26, commi 5 e 6, del TUB. Ai fini della valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali di cui all'art. 26, comma 6, del TUB, si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dalle Sezioni I, II, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 2, 3, 5 e III, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, recante "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneita' degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti"(2). Ai fini dell'applicazione della Sezione II, paragrafo 1.2, di tale Provvedimento, nella documentazione comprovante l'idoneita' degli esponenti che l'organo competente e' tenuto ad acquisire rientrano le informazioni previste dal campo 6 dell'allegato II al regolamento di esecuzione della Commissione UE di attuazione dell'art. 18, para. 7, del MiCAR e dall'allegato al regolamento di esecuzione della Commissione UE di attuazione dell'art. 62, para. 6, del MiCAR. In aggiunta a quanto previsto dalla Sezione II, paragrafo 1.7, nota 5, del richiamato Provvedimento, tali informazioni sono allegate al verbale di valutazione che l'emittente di ART o il CASP e' tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia. _______
(1) Ai sensi dell'art. 3, para. 1, n. 27, del MiCAR, l'organo di amministrazione e' definito come l'organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attivita', che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l'attivita' del soggetto. Rientrano pertanto nella nozione di esponenti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. (2) Ai fini dell'applicazione di tale Provvedimento, per i soggetti che sono componenti di un organo monocratico, il possesso dei requisiti e' attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti.
Capitolo 4 PIANI DI RISANAMENTO
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il piano di risanamento costituisce un elemento fondamentale nell'ambito dei sistemi di governo aziendale degli emittenti di ART e di EMT e indica le eventuali misure da adottare per ripristinare la conformita' ai requisiti di riserva di attivita', ove previsti(1), assicurare la continuita' dei servizi offerti, riavviare tempestivamente l'operativita' e adempiere agli obblighi stabiliti nel caso in cui si verifichino eventi che comportino un rischio significativo di perturbazione delle attivita'. Gli articoli 46 e 55 del MiCAR impongono agli emittenti di ART e agli emittenti di EMT di elaborare e mantenere un piano di risanamento, da notificare all'autorita' competente. Il presente Capitolo recepisce il contenuto degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento ai sensi degli articoli 46 e 55 del MiCAR (EBA/GL/2024/07), i quali, in particolare, individuano il contenuto minimo dei piani di risanamento e definiscono i principi che disciplinano l'interazione tra i diversi obblighi in materia di pianificazione del risanamento. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dal MiCAR; - dal Decreto MiCAR. Vengono inoltre in rilievo: - gli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento ai sensi degli articoli 46 e 55 del MiCAR (EBA/GL/2024/07) 3. Definizioni Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: - "Capacita' complessiva di risanamento": la capacita' di risanarsi, mediante l'attuazione di opzioni di risanamento in una serie di scenari di tensione finanziaria e non finanziaria; - "Rischio di disancoraggio" ("de-pegging"): il rischio che il valore dell'ART o dell'EMT si disallinei da quello di mercato dell'attivita' o delle attivita' di riferimento, ossia che emergano differenze tra il valore di mercato del token e il valore di mercato dell'attivita' di riferimento. 4. Principio di proporzionalita' In applicazione del principio di proporzionalita', gli emittenti di ART e di EMT applicano le disposizioni del presente Capitolo con modalita' appropriate alle loro dimensioni e complessita' operativa, in modo da assicurare il pieno rispetto delle disposizioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi che esse intendono conseguire. In particolare, in sede di elaborazione e revisione del piano di risanamento, gli emittenti di ART e EMT applicano il principio di proporzionalita' affinche' le informazioni in esso contenute siano coerenti con il profilo di rischio, la natura e il modello di business dell'emittente, la dimensione e la complessita' delle attivita' dallo stesso esercitate, avuto riguardo a: - la significativita' dell'ART o dell'EMT emesso; - per gli emittenti di ART, la dimensione, la volatilita', la composizione, la concentrazione e la natura delle attivita' di riserva e dello stesso token; - per gli emittenti di EMT, la dimensione, la volatilita', la composizione e la concentrazione delle attivita' a garanzia dei fondi ricevuti; - la significativita' e i profili di rischio dei CASP cui si e' fatto ricorso per la prestazione dei servizi relativi a ART o EMT emessi; - la significativita' e i profili di rischio delle reti DLT utilizzate dall'emittente per l'emissione di ART o di EMT; - il profilo di rischio dei fornitori terzi diversi dai CASP e dalle reti DLT che prestano un servizio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology, ICT), significativo o critico, all'emittente. In ossequio al principio di proporzionalita', gli emittenti di token non significativi indicano nel proprio piano di risanamento che le informazioni in esso contenute saranno aggiornate periodicamente e quanto meno al verificarsi di un cambiamento sostanziale nel modello di business o nel profilo finanziario dell'emittente e/o del token emesso. Per gli emittenti di token significativi la frequenza di aggiornamento del piano di risanamento e' quanto meno annuale. Resta fermo l'obbligo per entrambe le categorie di emittenti di notificare all'autorita' competente ogni aggiornamento del proprio piano di risanamento senza indebito ritardo(2). Le previsioni degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento e di questo Capitolo relative al contenuto del piano di risanamento per quanto riguarda la riserva di attivita', comprese quelle di cui al paragrafo 29, punti 1) e 3), al paragrafo 30, punti 6) e 7), al paragrafo 31 e al paragrafo 53 degli Orientamenti non si applicano agli emittenti di EMT che sono banche o SIM di classe 1 e agli IMEL che emettono EMT non significativi ai quali l'autorita' competente non ha imposto l'obbligo di detenere una riserva di attivita' ai sensi dell'articolo 58, par. 2, del MiCAR. _______
(1) Ai sensi del MiCAR, non sono soggetti a tale requisito gli emittenti di EMT che sono banche o SIM di classe 1 e gli IMEL che emettono EMT non significativi ai quali l'autorita' competente non ha imposto l'obbligo di detenere una riserva di attivita' a norma dell'art. 58, par. 2, del MiCAR. (2) In conformita' con la Sezione 4.7 degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento, gli emittenti sono tenuti a notificare all'autorita' competente, senza indebito ritardo, le eventuali revisioni o aggiornamenti del piano, che devono avvenire quanto meno ogni volta che si verifichi un cambiamento sostanziale nel modello di business o nel profilo finanziario dell'emittente e/o del token emesso.
SEZIONE II CONTENUTO DEI PIANI 1. Elementi fondamentali dei piani e tempistiche di aggiornamento Il piano di risanamento contiene i seguenti elementi essenziali: a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano di cui alle successive lettere b), c) e d); b) informazioni relative alla governance del piano (come ulteriormente specificate nel paragrafo 2.1) e all'insieme degli indicatori di risanamento e rispettive soglie di monitoraggio (come ulteriormente specificati nel paragrafo 2.2); c) una descrizione delle opzioni di risanamento attivabili che includa, quanto meno: un'analisi degli scenari di risanamento utilizzati per testare la capacita' di risanamento degli emittenti; una descrizione delle misure preparatorie funzionali a facilitare l'attuazione o rendere piu' efficace il piano; una valutazione dei rischi associati all'esecuzione di ciascuna opzione e degli eventuali impedimenti alla sua realizzazione, unitamente alle misure in grado di superare tali impedimenti; informazioni sui servizi che gli emittenti intendono mantenere in caso di eventi che comportino un rischio significativo di interruzione delle attivita' e le modalita' con cui intendono farlo; d) il piano di comunicazione e divulgazione con cui si intendono informare i possessori di token e le altre parti interessate, compreso il pubblico, in merito all'attuazione del piano di risanamento. 1.1. Informazioni di governance del piano Le informazioni riferibili ai processi di sviluppo, mantenimento e attuazione del piano specificano almeno: a) i ruoli e le funzioni delle persone incaricate dell'elaborazione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano, incluse le politiche e le procedure che disciplinano l'approvazione del piano e i relativi aggiornamenti e revisioni; b) il modo in cui il piano si integra con la strategia aziendale e la struttura di gestione del rischio dell'emittente (compresa la dichiarazione sulla propensione al rischio); c) le procedure e le tempistiche stabilite per l'aggiornamento periodico del piano oppure conseguente a cambiamenti sostanziali riguardanti il token specifico, l'emittente o il suo ambiente operativo; d) le condizioni e le procedure necessarie a garantire l'attuazione tempestiva delle opzioni previste nel piano e del piano nel suo complesso; e) la scadenza entro cui prendere la decisione di attivare un'opzione di risanamento, i tempi di attivazione di quest'ultima e la tempistica con cui si intende informare l'autorita' competente; f) gli indicatori quali-quantitativi di risanamento e le relative soglie di monitoraggio che rendono manifeste le possibili vulnerabilita', carenze o minacce riguardanti l'importo, la liquidita' e la ripartizione delle riserve di attivita' (ove richieste) e i fondi che gli emittenti devono detenere in qualsiasi momento. Inoltre, i piani di risanamento degli emittenti che hanno stipulato accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento e la custodia della riserva di attivita' e, se applicabile, la distribuzione al pubblico dei token(1), includono: i) la descrizione dei processi adibiti allo scambio di informazioni per avviare il processo di escalation nel caso in cui una delle parti rilevi il superamento di una soglia di un indicatore di risanamento; ii) le modalita' con cui gli accordi con ciascuno dei soggetti terzi assicurano che l'emittente sia informato del superamento (o del probabile superamento in tempi brevi) della soglia e sia messo in grado di attivare tempestivamente il piano. Gli emittenti soggetti al DORA(2) e ai pertinenti requisiti relativi alla gestione del rischio relativo alle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) redigono i loro piani di risanamento in maniera coerente con i piani di risposta e ripristino in materia di TIC. 1.2. Indicatori di risanamento e soglie di monitoraggio Gli emittenti di ART e EMT includono nel piano di risanamento una serie di indicatori idonei a definire dei criteri atti a segnalare la necessita' di accrescere la frequenza del monitoraggio o di attivare il piano di risanamento. A B ). Gli emittenti, inoltre, possono integrare le categorie minime con indicatori ulteriori a quelli elencati nell'allegato. In particolare, gli emittenti includono almeno un indicatore di "rischio di disancoraggio" (de-pegging)(4). Gli indicatori di risanamento sono coerenti con il profilo di rischio specifico dell'emittente e il suo quadro di propensione al rischio (RAF) e includono indicatori di natura qualitativa e quantitativa da monitorare con frequenza e modalita' adeguate a consentire la tempestiva presentazione all'autorita' competente dei dati relativi ai suddetti indicatori, se richiesto. Per gli indicatori quantitativi la calibrazione delle soglie di monitoraggio segue un approccio progressivo di allerta (c.d. "traffic light approach") che consente di calibrare l'informativa al proprio organo di amministrazione in base al raggiungimento (probabile o effettivo) o al superamento delle soglie di monitoraggio. Le soglie di monitoraggio degli indicatori di risanamento vengono calibrate in maniera diversa a seconda del tipo di indicatore(3). Piu' in dettaglio, la calibrazione considera: - per gli indicatori di adeguatezza patrimoniale, le dimensioni, la complessita', la tipologia e il modello di business specifici dell'emittente; - per gli indicatori di rischio operativo e di fiducia del mercato, le caratteristiche sia dell'emittente sia del token; - per gli altri indicatori, le caratteristiche del token. Il superamento della soglia da parte di uno o piu' indicatori di risanamento non determina l'attivazione automatica delle opzioni di risanamento previste nel piano. La decisione di attivazione del piano e' rimessa all'organo di amministrazione dell'emittente stesso sulla base di un'analisi ragionata delle circostanze determinanti il superamento della soglia. Resta ferma la necessita' di informare l'autorita' competente di quest'ultima circostanza e dell'eventuale decisione di attivazione o non attivazione del piano. Piu' nel dettaglio, la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o quella di astenersi dall'adottarla pur ricorrendone i presupposti e' comunicata senza indugio all'autorita' competente, unitamente alle tempistiche relative alle azioni di risanamento da intraprendere per rimediare al superamento della soglia(5). 1.3. Opzioni di risanamento, scenari e continuita' operativa Le opzioni di risanamento da includere nel piano sono coerenti con il modello di business dell'emittente e la natura dell'ART o dell'EMT emessi. In relazione alle opzioni di risanamento obbligatorie ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, terzo capoverso, del MiCAR, gli emittenti specificano: - l'importo massimo delle commissioni di liquidita' da imporre sui rimborsi e le modalita' con cui sara' comunicata al pubblico la durata dell'applicazione di tali commissioni. Queste ultime sono fissate in modo da non aumentare le risorse di liquidita' dell'emittente a spese dei possessori di token e hanno una durata di applicazione temporanea limitata alla fase di tensione, al solo scopo di limitare le richieste di rimborso mentre il valore del token viene stabilizzato; - a livello aggregato (ad esempio come percentuale dell'intero importo dei token emessi) e a livello di portafoglio (wallet), i limiti al numero o all'ammontare di token rimborsabili in un giorno lavorativo in base alla gravita' del superamento della soglia o delle soglie degli indicatori di risanamento; - le ulteriori azioni correttive che verranno adottate dopo il periodo di sospensione dei rimborsi per evitare che tale circostanza incida negativamente sulla reputazione dell'emittente e sulla fiducia dei possessori di token e che, una volta revocata la sospensione, quest'ultima si traduca in un aumento delle richieste di rimborso; - le modalita' con le quali pianificano di ripristinare la conformita' ai requisiti regolamentari e comunicare al mercato le fasi successive. Per ulteriori indicazioni sulle altre opzioni di risanamento da inserire nel piano e sulle modalita' di loro rappresentazione (in termini di misure preparatorie per attuarle, di criteri per evidenziarne la fattibilita' e credibilita', di garanzia sulla continuita' operativa durante la loro attuazione, di monitoraggio della loro esecuzione e di dialogo con l'autorita' competente) si fa rinvio ai paragrafi da 44 a 48, da 50 a 51 e agli Allegati II e III degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento. Gli emittenti che svolgono anche operazioni diverse dall'emissione di ART e/o EMT valutano le implicazioni che tali ulteriori attivita' producono sulla loro capacita' complessiva di risanamento e specificano le misure piu' appropriate a garantire che il piano sia conforme a quanto previsto dal MiCAR e dalle presenti disposizioni. I piani di risanamento prevedono un numero adeguato di scenari che descrivono un'ampia serie di shock. In particolare, il numero e la complessita' degli scenari da considerare per testare la propria capacita' complessiva di risanamento sono in linea con i criteri di proporzionalita' di cui alla Sezione 4.1 degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento, sono concepiti in modo tale da mettere a rischio la conformita' degli emittenti ai requisiti applicabili alla riserva di attivita' nel caso in cui l'emittente non attui tempestivamente alcuna misura di risanamento e sono riferiti alternativamente (o anche congiuntamente) a stress finanziari di sistema, finanziari idiosincratici e non finanziari. 1.4. Mantenimento dei servizi Gli emittenti, in caso di eventi che comportino un rischio significativo di interruzione delle attivita', includono nei piani: i) le modalita' con cui intendono riprendere tempestivamente l'operativita' per adempiere ai propri obblighi; ii) un elenco dei servizi che intendono mantenere dato il proprio modello di business; iii) le modalita' con cui intendono garantire il mantenimento dei servizi relativi agli ART e EMT, tra cui almeno quelli legati all'emissione o al rimborso dei token. Qualora l'attuazione delle opzioni di risanamento incida negativamente sulla prestazione, da parte di un emittente, di uno qualsiasi dei servizi individuati, la descrizione delle opzioni di risanamento illustra le modalita' con le quali l'emittente in questione prevede di garantire la continuita' dei suddetti servizi in sede di attuazione del piano di risanamento. Gli emittenti che gestiscono accordi di pagamento in euro quali definiti dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la sorveglianza di strumenti, schemi e accordi di pagamento elettronici (quadro di riferimento PISA) garantiscono che le proprie azioni di risanamento siano coerenti con l'obiettivo di continuare ad aderire ai principi delineati nel suddetto quadro di riferimento PISA. Gli emittenti garantiscono che le azioni previste nei propri piani di risanamento non incidano indebitamente sulla capacita' dei CASP con i quali operano di rispettare le disposizioni di cui al DORA. 1.5. Piano di comunicazione e divulgazione Gli emittenti di ART e EMT illustrano, nel proprio piano di risanamento, le modalita' con cui intendono informare i possessori di token e le altre parti eventualmente interessate sull'eventuale attuazione delle opzioni di risanamento. Il piano di comunicazione e divulgazione riguarda le comunicazioni ai soggetti interni (es. personale, comitati aziendali, rappresentanti del personale), nonche' ai soggetti esterni all'emittente (es. possessori di token, azionisti e ad altri investitori, autorita' competenti, mercati finanziari e relative infrastrutture, altre controparti e pubblico). Nel piano di comunicazione e divulgazione l'emittente, tra l'altro, descrive: i) le modalita' con cui intende gestire le eventuali reazioni potenzialmente negative da parte del mercato; ii) le modalita' con cui intende mantenere attivi i propri servizi relativi ai token e le tempistiche con cui intende riprendere le proprie operazioni e l'adempimento dei propri obblighi; iii) gli scenari in cui considera sara' improbabile riprendere le operazioni o adempiere ai propri obblighi e che, conseguentemente, condurranno alla decisione di attivare il piano di rimborso da parte dell'autorita' competente; iv) i canali e le strategie di comunicazione (incluse loro combinazioni) cui intende ricorrere durante la fase di risanamento. _______
(1) Cfr. articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del MiCAR. (2) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022). (3) Per ulteriori indicazioni sulla scelta degli indicatori da includere nei piani, sulla frequenza e la modalita' di monitoraggio delle rispettive soglie di calibrazione si rinvia ai paragrafi da 22 a 28 degli Orientamenti EBA sui piani di risanamento. (4) Per ulteriori dettagli sulla tipologia di indicatori da inserire nel piano si rinvia ai paragrafi da 29 a 32 degli Orientamenti dell'EBA sui piani di risanamento. (5) Gli Orientamenti EBA sui piani di risanamento, paragrafi da 37 a 41, specificano puntuali tempistiche per l'avvio del processo di escalation e per la notifica all'autorita' competente del superamento delle soglie di monitoraggio e dell'attivazione o meno del piano.
SEZIONE III INTERAZIONE TRA I DIVERSI OBBLIGHI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO 1. Premessa La presente Sezione fornisce criteri di coordinamento per evitare incoerenze e duplicazioni fra diversi piani di risanamento nei casi in cui: (i) piu' emittenti offrano il medesimo token ovvero un unico emittente offra due o piu' token; (ii) un emittente sia soggetto all'obbligo di redigere un piano di risanamento ai sensi della direttiva 2014/59/EU (c.d. BRRD). 2. Piu' emittenti dello stesso token ed emittenti che offrono al pubblico due o piu' token Quando un token e' emesso da piu' emittenti, ciascuno di essi prevede nel proprio piano di risanamento le modalita' atte a garantire il coordinamento efficace con i piani degli altri emittenti. Gli emittenti di uno stesso token stabiliscono in ciascuno dei propri piani di risanamento misure atte a garantire che: a) gli indicatori di risanamento previsti siano allineati fra loro; b) le soglie degli indicatori di risanamento connessi ai token siano fissate allo stesso livello; c) le opzioni di risanamento previste in ciascun piano siano coerenti tra loro; d) l'attivazione e l'esecuzione dei rispettivi piani di risanamento sia concordata e coordinata tra tutti gli emittenti; e) l'attuazione di determinate opzioni di risanamento da parte di uno degli emittenti non incida indebitamente sull'attuazione di altre opzioni di risanamento da parte degli altri emittenti; f) l'attuazione dei piani di risanamento avvenga in modo tale che tutti i possessori di token siano trattati in modo equo e paritario. Quando uno stesso emittente offre al pubblico due o piu' token, esso redige un piano di risanamento per ciascun token emesso e garantisce che: a) gli indicatori di risanamento di ciascun piano siano coerenti; b) le soglie dei medesimi indicatori di risanamento siano fissate allo stesso livello in ogni piano; c) le opzioni di risanamento previste in ciascun piano non siano in contraddizione tra loro; d) l'attivazione e l'esecuzione di un piano di risanamento non incida negativamente sull'attivazione e sull'attuazione degli altri piani di risanamento; e) l'attuazione di una qualsiasi opzione di risanamento non interferisca con la prestazione di servizi relativi agli altri token emessi. 3. Emittenti soggetti ad altri obblighi di pianificazione del risanamento ai sensi della legislazione settoriale dell'UE Previo accordo con le autorita' designate ai sensi del MiCAR e le autorita' competenti ai sensi della BRRD, e fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui a quest'ultima direttiva, gli emittenti di ART non significativi e di EMT che sono banche o SIM tenute a redigere un piano di risanamento ai sensi della BRRD ("piano redatto ai sensi della BRRD") in conformita' al TUB e alle relative disposizioni(1) possono includere nel piano redatto ai sensi della BRRD un allegato contenente indicazioni sulle parti idonee a conformarsi alle Sezioni delle presenti disposizioni oppure aggiungere al piano redatto ai sensi della BRRD nuove sezioni o informazioni che indicano la conformita' con le presenti disposizioni. Qualora, per conformarsi alle presenti disposizioni, si rediga un allegato al piano redatto ai sensi della BRRD, gli emittenti specificano in una dichiarazione ad hoc e/o nell'indice dell'allegato le sezioni e le pagine del "piano redatto ai sensi della BRRD" in cui figurano le informazioni richieste dalle presenti disposizioni. _______
(1) Cfr. Disposizioni in materia di piani di risanamento. |
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