Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2025
Approvazione della variante alle norme di attuazione (NdA) del Piano di bacino del fiume Tevere, VI stralcio.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visto l'art. 63, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorita' di bacino»;
Visto l'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici e, in particolare, la lettera d) che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente il bacino idrografico del fiume Tevere, gia' bacino nazionale, ed in cui confluiscono bacini gia' interregionali e regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto, in particolare, l'art. 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»;
Visti gli articoli 57, comma 1, lettera a), n. 2, 65, comma 8, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che, in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci, in particolare, del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 170, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche' l'art. 175 del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, concernente l'approvazione del «Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.A.I.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013, recante «Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2015, recante «Approvazione delle modifiche delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale - P.S. 6 per l'assetto idrogeologico - P.A.I.», relativo alla modifica dell'art. 43 delle predette norme tecniche di attuazione;
Visto l'art. 12 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, che, al comma 7, ha previsto, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, particolari forme e modalita' per l'esercizio delle attivita' di pianificazione di bacino e di aggiornamento dei medesimi piani;
Vista la nota n. 5872 del 14 marzo 2017, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ha fornito chiarimenti per il periodo transitorio che va dall'adozione del predetto decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 all'avvio operativo delle nuove Autorita' di bacino distrettuale, stabilendo che l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino e delle varianti sostanziali dei medesimi sia di competenza del ministro, mentre tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino possono essere gestite con l'adozione/approvazione diretta da parte del segretario generale, attraverso proprio decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla citata legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla cui entrata in vigore sono soppresse le Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla predetta legge n. 183 del 1989;
Considerato che il procedimento di adozione della variante in esame si e' svolto secondo modalita' e tempistiche conformi al periodo transitorio intercorrente fra la soppressione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali e la costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018;
Vista la nota n. 3242 del 26 giugno 2017, con la quale il Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, in esito alle preliminari attivita' di aggiornamento del «Piano di bacino del fiume Tevere, VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico, P.A.I - Norme tecniche di attuazione», concernenti l'introduzione dell'art. 9-bis e le modifiche all'art. 4, finalizzate all'attribuzione dei livelli di pericolosita' all'inventario dei fenomeno franosi del predetto Piano, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, la relazione istruttoria concernente l'aggiornamento proposto, ivi compreso l'iter procedurale di adozione;
Vista la nota n. 23612 del 6 novembre 2017, con cui la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 294 del 2016, ha dato specifiche disposizioni all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale in merito all'iter per l'approvazione e l'adozione di varianti PAI di cui all'art. 12, commi 6 e 7, del medesimo decreto;
Considerato che, in linea con le disposizioni ministeriali ricevute, l'Autorita' di bacino ha avviato un confronto tecnico con le regioni ricadenti nel bacino del fiume Tevere, condividendo il percorso da compiere nonche' i contenuti sostanziali della variante, attesa l'introduzione di vincoli sulle attivita' di trasformazione del territorio per le aree contemplate nell'Inventario dei fenomeni franosi allegato al PAI, oggetto di variante;
Visto il decreto del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale n. 18 del 6 marzo 2018, concernente la «Adozione del progetto di Variante al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - PAI - Norme tecniche di attuazione - NTA - introduzione dell'art. 9-bis e modifiche all'art. 4», ai fini della espressione dei pareri regionali in seno alle Conferenze programmatiche regionali di cui all'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che e' stata garantita la partecipazione pubblica ai fini dell'aggiornamento di piano in questione, pubblicando i relativi avvisi nei bollettini ufficiali delle regioni del territorio del bacino del fiume Tevere;
Visto l'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede «Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino»;
Visto, altresi', l'art. 68, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche»;
Considerato che, in esito alle predette Conferenze programmatiche, le regioni interessate hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli al progetto di variante al Piano di bacino del fiume Tevere, mediante determinazione dirigenziale della Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilita' della Regione Umbria n. 13660 del 14 dicembre 2018, determinazione dirigenziale della Direzione regionale lavori pubblici [...] della Regione Lazio, n. G12842 del 27 settembre 2019; deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2030 del 18 novembre 2019; deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana n. 973 del 27 settembre 2021; verbale della riunione del 26 novembre 2019 firmato dal dirigente ad interim del Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilita', reti e logistica della Regione Abruzzo e nota firmata dal dirigente della Direzione protezione civile e sicurezza del territorio della Regione Marche protocollo n. 1406703 del 14 novembre 2022;
Considerato che la Segreteria tecnico operativa dell'Autorita' di bacino distrettuale ha esaminato i pareri regionali e le correlate osservazioni espresse dalle predette Conferenze programmatiche ed ha elaborato la variante alle NTA del piano di bacino del fiume Tevere, VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) - introduzione dell'art. 9-bis e modifiche all'art. 4, decidendo di proporre alla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale il testo della variante in questione, stabilendo che le predette modifiche abbiano valore di norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini della loro immediata operativita';
Visto il parere favorevole della Conferenza operativa dell'Autorita' distrettuale, espresso in data 23 novembre 2022;
Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale n. 30 del 21 dicembre 2022, recante «Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico - P.A.I. - variante alle Norme tecniche di attuazione - adozione misure di salvaguardia»;
Visto il parere n. 46/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano di bacino del fiume Tevere, VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI), di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale n. 30 del 21 dicembre 2022, nei termini di seguito esplicitati:
a) dopo l'art. 9 e' introdotto il seguente:
«art. 9-bis (Prima attribuzione della pericolosita' alle aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi di cui all'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi"). - 1. Per le aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi individuate nell'elaborato "Inventario dei fenomeni franosi", non oggetto di valutazione del livello di rischio e, quindi, non incluse nell'elaborato "Atlante delle situazioni di rischio da frana", e' effettuata la prima attribuzione della pericolosita'. Tale attribuzione e' condotta mediante applicazione semplificata dei criteri contenuti nell'allegato alle presenti norme, recante "Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana", individuando le fasce di pericolosita' da dissesto per fenomeni gravitativi. All'inventario dei fenomeni franosi si applica la seguente tabella di prima attribuzione della pericolosita':


===================================================================== | Livello di | Stato di | | | pericolosita | attivita | Tipo di fenomeno | +=====+=====================+===============+=======================+ | | | | Frana per crollo o | | | | | ribaltamento; debris | | | | | flow (colata di | | | Pericolosita' molto | | detrito); orlo di | | P4 | elevata |Fenomeno attivo| scarpata di frana. | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | |Frana per scivolamento;| | | | | frana per colamento; | | | | | frana complessa; area | | | | |con franosita' diffusa;| | | |Fenomeno attivo| area interessata da | | | | | deformazioni | | | | | gravitative profonde | | | | | (DGPV); area | | | | | interessata da | | | | | deformazioni | | | | |superficiali lente e/o | | | | | soliflusso; frana non | | P3 |Pericolosita' elevata| | cartografabile. | | | +---------------+-----------------------+ | | | | Frana per crollo o | | | | |ribaltamento; frana per| | | | |scivolamento; frana per| | | | | colamento; frana | | | | Fenomeno | complessa; area con | | | | quiescente | franosita' diffusa; | | | | | area interessata da | | | | | deformazioni | | | | | gravitative profonde | | | | | (DGPV); debris flow | | | | | (colata di detrito); | | | | | orlo di scarpata di | | | | | frana; frana non | | | | | cartografabile. | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | | Falda e/o cono di | | | | | detrito; area a | | | |Fenomeno attivo| calanchi di erosione. | | | +---------------+-----------------------+ | | | Fenomeno | Falda o cono di | | | | quiescente | detrito. | | P2 | Pericolosita' media +---------------+-----------------------+ | | | | Frana per crollo o | | | | |ribaltamento; frana per| | | | |scivolamento; frana per| | | | | colamento; frana | | | | Fenomeno | complessa; area con | | | | inattivo | franosita' diffusa; | | | | | area interessata da | | | | | deformazioni | | | | | gravitative profonde | | | | | (DGPV); debris flow | | | | | (colata di detrito); | | | | | orlo di scarpata di | | | | | frana; frana non | | | | | cartografabile. | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+ | | | Fenomeno | Falda o cono di | | | | inattivo | detrito. | | | +---------------+-----------------------+ | | | |Frana per scivolamento;| | P1 | Pericolosita' bassa | Fenomeno | frana per colamento; | | | | presunto |frana complessa; falda | | | | | e/o cono di detrito; | | | | |debris flow (colata di | | | | | detrito); frana | | | | | presunta; orlo di | | | | | scarpata di frana. | +-----+---------------------+---------------+-----------------------+


2. Alle fasce di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 con le seguenti corrispondenze:
fasce a pericolosita' P4: art. 14;
fasce a pericolosita' P3: art. 15;
fasce a pericolosita' P2: art. 11;
fasce a pericolosita' P1: art. 11.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, comma 5, e seguenti:
l'«Inventario dei fenomeni franosi» e' aggiornato con le fasce di pericolosita' risultanti all'esito delle attivita' di cui all'art. 10, comma 1;
l'«Atlante delle situazioni di rischio da frana» e' aggiornato con le situazioni di rischio risultanti all'esito delle attivita' di cui all'art. 10, comma 2».
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «Atlante delle situazioni di rischio da frana» sono inserite le seguenti: «l'Inventario dei fenomeni franosi»;
c) all'art. 4, comma 4, dopo le parole: «Atlante delle situazioni di rischio da frana» sono inserite le seguenti: «l'Inventario dei fenomeni franosi».
 
Art. 2

1. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Abruzzo.
Roma, 4 giugno 2025

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2489