Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 16 settembre 2025 |
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'interno per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. |
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 14, che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima disposizione; Visto l'art. 1, comma 7-bis, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che prevede che l'amministrazione dell'interno, l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Forze di polizia, le Forze armate, l'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 del medesimo art. 1, possono individuare, con decreto dell'autorita' politica competente, i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 14 e 15, che disciplinano, rispettivamente, le funzioni istituzionali e l'ordinamento del Ministero dell'interno, e l'art. 11, che indica le funzioni istituzionali affidate alle prefetture-uffici territoriali del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», come modificato e integrato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante «Disposizioni in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante «Organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, che disciplina il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza; Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo - concernenti informazioni di natura patrimoniale e reddituale - per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero per i titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, in quanto la norma censurata omette di fare una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilita' e alla carica ricoperta dai dirigenti; Considerato che il perimetro delle competenze istituzionali del Ministero dell'interno disegnato dall'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, abbraccia, tra l'altro, i seguenti settori: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali; tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; difesa civile; politiche di protezione civile e prevenzione incendi; soccorso pubblico; tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione e asilo; Considerato che per l'espletamento delle predette funzioni il Ministero dell'interno si avvale di personale appartenente a differenti ruoli, ciascuno dei quali disciplinato da un distinto ordinamento, e che, pertanto, le risorse umane gestite dal Dicastero sono composte: dal personale della carriera prefettizia, dal personale della polizia di Stato, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - il cui rapporto di lavoro e' regolato da norme pubblicistiche - e da personale soggetto alla disciplina del rapporto di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Tenuto conto che tra le funzioni e i compiti esercitati dal personale della carriera prefettizia rientrano, ai sensi dell'allegato A al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139: l'espletamento, nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo, delle funzioni del commissario del Governo, dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza e delle attribuzioni in materia di protezione civile, difesa civile e coordinamento delle attivita' di soccorso; le attivita' finalizzate a garantire la regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e la loro funzionalita', anche nei casi di gestione commissariale, nonche' la vigilanza sui servizi statali gestiti dagli enti locali; le attivita' dirette ad assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum popolari; l'espletamento dei compiti di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonche' in materia di immigrazione, di condizione giuridica dello straniero, di asilo e di zone di confine; l'esercizio dei compiti connessi alla responsabilita' del prefetto a garanzia della legalita' amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; il coordinamento delle attivita' di livello internazionale nei diversi settori di competenza dell'amministrazione dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, il raccordo sul territorio delle iniziative di rilievo internazionale e la cura delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea; Considerato che, in virtu' del principio di rotazione degli incarichi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le attivita' e i compiti sopra elencati possono essere svolti da ciascun dirigente della carriera prefettizia nell'ambito del proprio percorso professionale; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro: all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia; alla direzione e amministrazione della polizia di Stato; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo: e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza; ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia; assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti; dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la polizia di Stato, Forza di polizia ad ordinamento civile amministrata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, sollecitandone la collaborazione e che i compiti istituzionali ad essa affidati comprendono: la tutela dell'esercizio delle liberta' e dei diritti dei cittadini; la vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorita'; la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; la prevenzione e la repressione dei reati; il soccorso in caso di calamita' ed infortuni; la sicurezza stradale, ferroviaria, delle frontiere, postale e delle comunicazioni; Tenuto conto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, assicura, ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attraverso le proprie articolazioni centrali e periferiche, lo svolgimento delle seguenti funzioni: soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi; prevenzione incendi e sicurezza tecnica; difesa civile e concorso alle politiche di protezione civile, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non e' possibile procedere, con riferimento ai dati dei titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne' alla valutazione della possibilita' di prevedere la sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo art. 14, comma 1; Ritenuto necessario, in considerazione delle funzioni svolte dal personale della carriera prefettizia, della polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzate alla salvaguardia di beni giuridici fondamentali e di interessi pubblici strategici per la tenuta del sistema istituzionale, tutelare la riservatezza delle informazioni riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali preposti allo svolgimento di attivita' operative e investigative, nonche' di indirizzo, coordinamento e controllo, anche strategico, delle stesse e di quelle ad esse funzionali e di supporto, ivi comprese le attivita' addestrative e di formazione, attesa la stretta connessione di queste ultime con lo svolgimento dei compiti istituzionali; Ritenuto di dover procedere, fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'individuazione dei dirigenti della carriera prefettizia, della polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali - in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna - non sono pubblicati, in tutto o in parte, i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Considerato che la definitiva individuazione delle suddette posizioni e' rimessa al regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;
Decreta:
Art. 1 Individuazione dei prefetti per i quali non sono pubblicati taluni dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali e del principio di rotazione degli incarichi evidenziati in premessa, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono sottratti all'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni di cui all'art. 14, commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernenti i prefetti titolari degli incarichi di seguito indicati: a) capi e vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; b) capi e vice capi dei Dipartimenti; c) direttori centrali e titolari di uffici di livello dirigenziale generale equiparati; d) Commissario e Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana; e) Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; f) Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti; g) capo dell'Ispettorato generale di amministrazione; h) Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo; i) rappresentante del Governo per la Regione Sardegna; j) Commissario e Vice Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia-Giulia; k) direttore della Struttura per la prevenzione antimafia; l) prefetto incaricato di assicurare il collegamento tra gli organi di polizia cui e' demandata l'attuazione dei servizi di pubblica sicurezza presso il Vaticano e le autorita' della Santa Sede; m) titolari delle prefetture-uffici territoriali del Governo; n) Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano; o) referente per la performance; p) ispettori generali di amministrazione. 2. Resta ferma la pubblicazione, in forma aggregata e anonimizzata, a cura dell'amministrazione, dei dati relativi al trattamento economico del personale della carriera prefettizia avente qualifica di prefetto. |
| Art. 2 Individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali evidenziate in premessa, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono sottratti all'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernenti i titolari dei seguenti incarichi nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza: a) Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; b) vice direttore generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie; c) vice direttore generale della pubblica sicurezza per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione; d) vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale; e) dirigenti in servizio presso la segreteria del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e presso gli uffici di supporto ai vice direttori generali della pubblica sicurezza; f) direttori centrali e direttori degli uffici di pari livello, anche a carattere interforze, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, ad eccezione dei direttori centrali dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e per i servizi di ragioneria, per i quali, comunque, non sono pubblicati i dati di cui ai commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del predetto art. 14; g) funzionari della polizia di Stato di livello dirigenziale, funzionari e ufficiali di livello dirigenziale delle altre Forze di polizia, dirigenti delle carriere dell'amministrazione civile dell'interno che prestano servizio presso gli uffici, i servizi e le divisioni in cui si articolano le direzioni centrali e gli uffici di pari livello, anche a carattere interforze, del Dipartimento della pubblica sicurezza, ad eccezione dei dirigenti che svolgono attivita' contrattuale nell'ambito degli uffici, servizi e divisioni delle direzioni centrali e degli uffici di pari livello, anche a carattere interforze, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza; h) direttore dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive; i) direttore del Centro elettronico nazionale (CEN) della polizia di Stato e dirigenti che prestano servizio nell'ambito dello stesso CEN; j) direttore della Direzione investigativa antimafia, funzionari di livello dirigenziale della polizia di Stato, funzionari e ufficiali di livello dirigenziale delle altre Forze di polizia e dirigenti delle carriere dell'amministrazione civile dell'interno che prestano servizio nell'ambito della stessa Direzione investigativa antimafia e dei dipendenti centri operativi; k) direttori della scuola di perfezionamento per le forze di polizia e della Scuola superiore di polizia e dirigenti che prestano servizio nell'ambito delle medesime scuole, con esclusione dei dirigenti che svolgono attivita' contrattuale. Nelle ipotesi in cui i direttori indicati al periodo precedente svolgano attivita' contrattuale non sono comunque pubblicati i dati di cui ai commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del predetto art. 14; l) dirigenti in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nonche' presso l'Ispettorato assistenza, attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con esclusione dei dirigenti che svolgono attivita' contrattuale. Ferma restando l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui al predetto art. 14 concernenti i titolari delle questure, per i dirigenti indicati al periodo precedente, titolari di incarichi dirigenziali di livello generale e che svolgono attivita' contrattuale, non sono comunque pubblicati i dati di cui ai commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del predetto art. 14. |
| Art. 3 Individuazione dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali non sono pubblicati taluni dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Tenuto conto delle peculiari funzioni istituzionali evidenziate in premessa, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono sottratti all'obbligo di pubblicazione i documenti e le informazioni di cui all'art. 14, commi 1, lettere c) ed f), e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernenti il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli altri dirigenti generali del Corpo. |
| Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti istituzionali del Ministero dell'interno, della polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Roma, 16 settembre 2025
Il Ministro: Piantedosi |
|
|
|