Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 26 settembre 2025 |
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 285 del 6 dicembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il regolamento di esecuzione 2024/697 della Commissione UE del 19 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 26 febbraio 2024, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone»; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio vini di Romagna, acquisita al prot. ingresso n. 0246079 del 3 giugno 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che il Consorzio vini di Romagna e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la indicazione geografica protetta dei vini «Rubicone»; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 luglio 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Rubicone»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Vista la nota del 18 settembre 2025 del Consorzio vini di Romagna, acquisita al prot. n. 464848 del 18 settembre 2025, concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola 2025/2026; Vista la nota del 26 settembre 2025 (prot. n. 492223 del 26 settembre 2025) della Regione Emilia-Romagna, con le quali si dichiara di concordare con la richiesta del Consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle modifiche inserite nel disciplinare di produzione della I.G.T. «Rubicone» dalla campagna vitivinicola 2025/2026; Vista la nota del Consorzio vini di Romagna del 29 agosto 2025, acquisita al prot. ingresso n. 401227 del 29 agosto 2025, con la quale il predetto Consorzio ha rappresentato che il testo della proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, non risultava consolidato con la modifica minore relativa all'art. 5 del disciplinare di produzione della I.G.T. dei vini «Rubicone» apportata con decreto del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica prot. n. 0020152 del 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 del 10 aprile 2018, e pertanto chiedeva la reintegrazione delle disposizioni mancanti nel testo dell'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione, di seguito indicate: «In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), e' consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella tipologia Passito, nonche' effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente.»; Considerato che la suddetta richiesta del Consorzio vini di Romagna del 29 agosto 2025 e' pervenuta nelle more del periodo di trenta giorni fissato per la presentazione di opposizioni o osservazioni alla proposta di disciplinare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025 e che l'accoglimento di tale richiesta non incide su parti del disciplinare di produzione oggetto dell'attuale domanda di modifica; Ritenuto pertanto, di dover accogliere per le ragioni sopra esposte la motivata richiesta del Consorzio vini di Romagna di reintegrare il comma 6 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Rubicone», con le disposizioni introdotte dal suddetto decreto prot. n. 0020152 del 20 marzo 2018; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» approvata con il presente decreto; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto. |
| Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «RUBICONE»
Art. 1.
Denominazioni e Tipologie
1.1. La indicazione geografica protetta «Rubicone» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026. |
| Art. 2.
Base ampelografica
2.1. La indicazione geografica protetta «Rubicone» e' riservata ai seguenti prodotti vitivinicoli: bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato; rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante, novello, passito (categoria vino) e mosto di uve parzialmente fermentato; rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato. 2.2. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta «Rubicone» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite. 2.3. La indicazione geografica protetta «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni di seguito elencati: Alicante, Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega, Grechetto gentile (sin. Pignoletto), Malbo gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino, Merlese, Merlot, Merlot Khorus, Montu', Moscato bianco, Müller Thurgau, Negretto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Riesling, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco, e' riservata ai vini e ai mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%. 2.4. I vini a indicazione geografica protetta «Rubicone» con la specificazione di uno dei vitigni indicati al comma 2.3 possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato per i vini bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi, nella tipologia passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, e nella tipologia spumante, quest'ultima limitatamente ai vini bianchi. 2.5. La indicazione geografica protetta «Rubicone» con la specificazione di due dei vitigni elencati al comma 2.3 e' riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace, frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato, nonche', limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche nella tipologia novello, nella tipologia passito per i vini rossi ottenuti dai vitigni Malbo gentile, Uva Longanesi e Sangiovese, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. |
| Art. 3 Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati designati con la indicazione geografica protetta «Rubicone» comprende l'intero territorio amministrativo delle Province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini e dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano dell'Emilia della Provincia di Bologna. |
| Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e' aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 4.2. Resa a ettaro e titolo alcolometrico minimo naturale. La produzione massima di uva per ettaro di vigneti in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta «Rubicone» bianco, a tonnellate 29, per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta «Rubicone» rosso e rosato, a tonnellate 26; per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta «Rubicone» con la specificazione del vitigno non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati: «Rubicone» Alicante t/ha 20 «Rubicone» Ancellotta t/ha 20 «Rubicone» Barbera t/ha 22 «Rubicone» Bombino bianco t/ha 29 «Rubicone» Cabernet franc t/ha 22 «Rubicone» Cabernet sauvignon t/ha 22 «Rubicone» Canina nera t/ha 26 «Rubicone» Centesimino t/ha 15 «Rubicone» Chardonnay t/ha 24 «Rubicone» Ciliegiolo t/ha 22 «Rubicone» Famoso t/ha 29 «Rubicone» Fortana t/ha 26 «Rubicone» Garganega t/ha 29 «Rubicone» Grechetto gentile t/ha 24 «Rubicone» Malbo gentile t/ha 22 «Rubicone» Malvasia (da Malvasia Bianca di Candia e/o Malvasia di Candia Aromatica e/o Malvasia Istriana) t/ha 29 «Rubicone» Manzoni bianco t/ha 24 «Rubicone» Marzemino t/ha 25 «Rubicone» Merlese t/ha 22 «Rubicone» Merlot t/ha 22 «Rubicone» Merlot Khorus t/ha 22 «Rubicone» Montu' t/ha 29 «Rubicone» Moscato bianco t/ha 29 «Rubicone» Müller Thurgau t/ha 24 «Rubicone» Negretto t/ha 22 «Rubicone» Pinot bianco t/ha 24 «Rubicone» Pinot grigio t/ha 20 «Rubicone» Pinot nero t/ha 22 «Rubicone» Raboso (da Raboso veronese) t/ha 22 «Rubicone» Refosco dal peduncolo rosso t/ha 22 «Rubicone» Riesling t/ha 24 «Rubicone» Riesling italico t/ha 24 «Rubicone» Sangiovese t/ha 25 «Rubicone» Sauvignon t/ha 24 «Rubicone» Syrah t/ha 22 «Rubicone» Trebbiano (da Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano) t/ha 29 «Rubicone» Uva Longanesi t/ha 23 «Rubicone» Verdicchio bianco t/ha 29 Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica protetta «Rubicone», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 8,5% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati bianchi; 8,5% vol per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati rossi e rosati; 8,5% vol per gli spumanti. |
| Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Rubicone» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.politicheagricole.it). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 26 settembre 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e che le operazioni di frizzantatura e spumantizzazione siano effettuate nell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e delle regioni limitrofe. 5.2. E' consentito, a favore dei vini a indicazione geografica protetta «Rubicone», l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria. 5.3. Nella vinificazione e nella elaborazione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone», nonche' nelle operazioni di frizzantatura e spumantizzazione e stabilizzazione dei vini medesimi sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente. 5.4. Per i vini a indicazione geografica protetta «Rubicone» tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale. 5.5. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del vino passito rosso, anche con la specificazione di uno o due vitigni di cui al comma 4, dell'art. 2, che non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica protetta. 5.6. E' consentito a favore dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%. In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), e' consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» in tutte le tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. E' altresi' consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella tipologia Passito, nonche' effettuare la fermentazione o larifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica «Rubicone» nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica «Rubicone» nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
6.1. I vini a indicazione geografica protetta «Rubicone», anche con la specificazione del nome di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Rubicone» bianco colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: di buona intensita', con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell'ambiente di coltivazione; sapore: da secco a dolce, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. «Rubicone» bianco vivace colore: giallo paglierino; odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale; sapore: da secco a dolce, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. «Rubicone» bianco frizzante colore: giallo paglierino; odore: di buona intensita', con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi; sapore: da secco a dolce, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. «Rubicone» bianco spumante colore: giallo paglierino; odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane piu' o meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti; sapore: da brut nature a dolce, fresco, tendenzialmente sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. «Rubicone» rosso colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali (soprattutto viola) e/o, a note speziate; sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Rubicone» rosso passito colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate; sapore: dal secco al dolce, caratteristici, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Rubicone» rosso vivace colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base varietale e dell'areale di coltivazione; sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Rubicone» rosso frizzante colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche; sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Rubicone» rosso novello colore: rosso rubino brillante; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; «Rubicone» rosato colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con note fruttate prevalenti; sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Rubicone» rosato vivace colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con note fruttate prevalenti; sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Rubicone» rosato frizzante colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate piu' decise; sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Rubicone» rosato spumante colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti; sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante, spumante e vivace) colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: di buona intensita', con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in composizione ed intensita' a seconda del vitigno e dell'ambiente di coltivazione; nella tipologia spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti; i vini con l'indicazione di vitigno Famoso, Moscato e Malvasia possono presentare note di moscato e di rosa piu' o meno spiccate; sapore: da secco a dolce, piu' o meno fresco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. «Rubicone» con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace) colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate; sapore: da secco a dolce, piu' o meno morbido e piu' o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidita' e pienezza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. «Rubicone» rosato con indicazione di vitigno come da art. 2 comma 4, anche nelle tipologie vivace e frizzante colore: rosato, con varie intensita' e tonalita'; odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all'affinamento piu' o meno prolungato sui lieviti; sapore: da brut nature a dolce, fresco e sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. «Rubicone» passito, con indicazione di vitigno a bacca nera con la specificazione di uno o due vitigni a bacca nera di cui al comma 4, art. 2 colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate; sapore: dal secco al dolce, caratteristico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Rubicone» novello, con indicazione di vitigno a bacca nera colore: rosso rubino brillante, piu' o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del vitigno; odore: vinoso e con spiccate note fruttate; sapore: di buona morbidezza e giusta acidita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Per le tipologie previste dal presente disciplinare della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato» bianco, rosso e rosato, le caratteristiche al consumo corrispondono a quelle sopra descritte per i relativi vini, fatto salvo che il sapore e' limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1% vol ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale. |
| Art. 7.
Designazione e presentazione dei vini
7.1. Alla indicazione geografica protetta «Rubicone» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 7.2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 7.3. Nella designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati a indicazione geografica protetta «Rubicone» e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni secondo la normativa vigente in materia. 7.4. Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica protetta «Rubicone» e' consentito utilizzare la menzione «vivace» secondo la normativa vigente in materia. 7.5. Ai sensi della normativa vigente, l'indicazione geografica protetta «Rubicone» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizioni che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica protetta di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. 7.6. Nella designazione e presentazione dei vini rossi a indicazione geografica protetta «Rubicone» passito e' consentito utilizzare nella etichettatura la specificazione Appassimento, utilizzando caratteri di dimensioni non superiori alla denominazione «Rubicone». |
| Art. 8.
Confezionamento
8.1. I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione geografica protetta «Rubicone» possono essere immessi al consumo in contenitori di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, conformemente alla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione. |
| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
«Rubicone» - Tutte le categorie di prodotti vitivinicoli (1, 4, 5, 8, 11) A) Informazione sulla zona geografica 1) Fattori naturali rilevanti per il legame. La IGP «Rubicone» ricalca grossomodo i tanto discussi confini della Romagna, che di fatto non sono mai stati stabiliti in senso amministrativo, ma definiscono un territorio piuttosto uniforme dal punto di vista geo-pedologico e per il carattere della sua gente, modellato su una storia comune di sacrifici e privazioni. L'area definita dalla IGP «Rubicone» ricomprende tre zone geo-morfologicamente distinte, la pianura alluvionale, la pedecollina e la collina vera e propria, e due modi di fare viticoltura differenti riconducibili ai due modelli principali di viticoltura storica, ovvero quello greco e quello etrusco. L'Appennino romagnolo ha un'origine geologica comune, che risale all'Era terziaria, e si compone, in linea generale, di formazioni calcaree e argillose. La formazione geologica che, per la sua estensione, maggiormente caratterizza la Romagna e' la «Marnoso-arenacea», una fascia piu' o meno ampia di stratificazioni successive e alternate di arenarie torbiditiche e marne. Durante il periodo Messiniano, quando il Mediterraneo rimase isolato dall'oceano Atlantico, si depositarono rocce evaporitiche (gesso, anidrite, salgemma) che in Romagna sono ben visibili nella «Vena del gesso». Seguono poi le deposizioni del Pliocene, a dominante argillosa, che si presentano spesso con la tipica morfologia a «calanchi», riscontrabile nelle valli basse. I terreni pedecollinari, tendenzialmente piani, appartengono al Quaternario recente e spesso sono terreni molto evoluti e tendenzialmente decarbonatati. Da questa successione di rocce e' normale che siano derivati, per effetto dell'erosione naturale e dell'intervento dell'uomo, terreni piu' o meno calcarei, argillosi, misti e, dove sono intervenute azioni di dilavamento ed erosione chimica, terreni residuali di costituzione diversa. La pianura, di origine alluvionale, si compone di terreni a tessitura da franca ad argillosa, passando per tutta una serie di composizioni intermedie, che i Romagnoli hanno sempre saputo valutare ai fini della scelta colturale. Quindi l'area dell'IGP comprende terreni anche piuttosto diversi tra loro, ma con una buona uniformita' all'interno di fasce, piu' o meno ampie, parallele al crinale appenninico e che si ripropongono in modo pressoche' simile nelle varie province interessate: Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini (minor presenza di suoli derivati dalla Marnoso-arenacea). Dal punto di vista climatico, l'indice di Winkler, presenta valori crescenti dall'Appennino verso la pianura, per poi ridursi nuovamente verso il litorale per effetto dell'azione mitigatrice del mare. Il regime termo-pluviometrico presenta una certa variabilita', in relazione all'altitudine degli ambienti. Si passa da un clima temperato sub-continentale nella fascia collinare (la piu' importante per la viticoltura) a uno temperato fresco in alta collina, con temperatura media annua che scende da 12-14°C fino a 8-10°C e anche meno in alto Appennino. In pianura il clima assume caratteri piu' continentali, con valori medi annui di temperatura intorno a 14-16°C, con sufficiente ventilazione, e indice di Winkler che sale fin verso i 2400 gradi giorno circa rispetto ai 1800-2200 gradi giorno delle varie fasce altimetriche ed esposizioni collinari. Queste condizioni assicurano il conseguimento di un ottimale grado di maturazione alle diverse varieta' di vite coltivate in Romagna. Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e, secondariamente, primaverile. Nel periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate dall'elevata umidita' relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche superficiali, dai terreni profondi, nonche' da una migliore entita' e distribuzione delle piogge in collina. Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera area geografica della IGP «Rubicone» particolarmente vocata alla viticoltura. 2) Fattori umani rilevanti per il legame. Un'importante via d'acqua come il Po e la vicinanza al mare consentirono l'arrivo in Romagna di diverse civilta' e con loro di vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la domesticazione della vite silvestre in loco e' stato un fatto importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti dioiche nelle Pinete costiere, ma l'introgressione genica su materiale autoctono di varieta' mediorientali e' stata fondamentale per la nascita di uve di buona qualita', adatte anche a situazioni fredde e umide come quelle della pianura romagnola. Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su alberi d'alto fusto, in modo da sfuggire alla stratificazione del freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all'umidita', complice dello sviluppo di malattie fungine. Nelle aree collinari, invece, le varieta' introdotte trovarono condizioni piu' simili a quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalita', tipicamente Greca, dell'alberello, che ancora oggi sporadicamente persiste. I classici latini parlano di viti particolarmente produttive nelle aree tra Rimini e Faenza, cio' non toglie che comunque originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di «Caesenas» e del «Faventinum». Dopo la caduta dell'Impero Romano, la coltura della vite in Romagna viene mantenuta grazie alla continuita' politica dell'Impero Romano d'oriente e al contributo dei monasteri nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni. Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura promiscua della vite a «piantata», che raggiungera' la sua massima espressione nel XVIII secolo con l'introduzione della Mezzadria, poiche' consentiva di coltivare su tre livelli: al livello piu' alto si trovavano alberi d'alto fusto, che producevano frutti, foglie e legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con i loro grappoli e al suolo si mettevano per lo piu' fagioli o altre colture erbacee poco esigenti in termini di luce. Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un lungo periodo di arretratezza economica e sociale durante tutto il Governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal 1815 al 1860). Questa situazione di arretratezza colpi' anche la vitivinicoltura, tanto che, a fine Ottocento, le commissioni provinciali del Comitato centrale ampelografico denunciarono uno stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di vitigni e mancanza di tecnologia. Sicuramente la situazione non miglioro' dopo l'arrivo di oidio, peronospora e fillossera dall'America. Dopo il Primo conflitto mondiale, parti' la ristrutturazione dei vigneti rovinati dalla fillossera, con un notevole restringimento della base ampelografica. Per assistere ad uno sviluppo e ad un miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola piu' decisi, pero', occorre aspettare gli anni '60. La stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che partiva da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare, negli anni '90 del Novecento, ad un buon livello qualitativo, con una gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le piu' varie esigenze dei consumatori. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Rubicone - Categoria: Vino (1) I vini «Rubicone» della tipologia bianco presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, con riflessi che spaziano dal giallo, tono su tono, al verdolino o al ramato, come nel caso del Pinot grigio. All'olfatto i vini si caratterizzano per la finezza dei profumi, con note floreali delicate di acacia e biancospino e note fruttate che rispecchiano generalmente il vitigno principale di composizione. Al sapore, che esplora un'ampia gamma tra il secco e il dolce, i vini risultano armonici, ben strutturati, freschi e sapidi. I vini «Rubicone» della tipologia rosato presentano un colore rosato piu' o meno intenso correlato soprattutto al processo di vinificazione. Il sapore e' fresco ed armonico e va dal secco al dolce con equilibrata acidita'. Si pone particolare attenzione alla tipologia «Rubicone» rosato Sangiovese, che si lega alla tradizione locale, in quanto nel passato, per rinvigorire il Sangiovese rosso si usava la pratica del «salasso», destinando a rosato la quota di mosto prelevata. Le tecnologie permettono ora di definire meglio questa tipologia con aromi che vanno dal floreale di violetta a sentori di frutti rossi appena maturi (fragola, lampone, ciliegia, ribes, ad es.). I vini «Rubicone» della tipologia rosso presentano una colorazione «rubino» di intensita' variabile a seconda del vitigno e delle tecniche di vinificazione e macerazione, che influenzano anche la componente aromatica, che si esprime con note fruttate piu' o meno mature che, talvolta, si accompagnano a note floreali (soprattutto viola, ma anche rosa) e/o, a note speziate. Al sapore possono spaziare dal secco al dolce, con buona morbidezza e giusta acidita'. Nella tipologia novello il vino rosso esprime profumi e note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica, che esalta il profilo vinoso e le note tipiche del vitigno. I vini «Rubicone» della tipologia passito presentano un colore rosso rubino piu' o meno intenso; all'olfatto si esprimono con note fruttate piu' o meno mature che talvolta si accompagnano a note floreali e/o a note speziate; al sapore possono essere da secchi a dolci, armonici e con buona struttura ed equilibrata acidita'. Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dalle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato e con buona ventilazione, ai terreni ben drenati e con sufficiente disponibilita' idrica, alle escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettendo l'ottenimento di uve con un adeguato tenore zuccherino, giusta acidita' e una ottima espressione di tutte le altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varieta' viti, che poi si ritrovano nei vini derivati. Per quanto riguarda la produzione di vino passito e' importante la scelta della tecnica di appassimento, che puo' essere condotta sia in pianta che in fruttaio (locale tradizionalmente adibito a questa pratica). La durata del periodo di appassimento varia e dipende delle caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al prodotto finito. L'appassimento e' altresi' favorito dalla pronunciata escursione termica fra il giorno e la notte, che si registra in particolare nel periodo tardo-estivo/autunnale, e dalla ventilazione che interessa la zona di produzione. Risultano particolarmente adatti ad essere sottoposti all'appassimento i grappoli di struttura «spargola», cioe' con ampi spazi fra gli acini, la cui selezione avviene nel vigneto al momento della vendemmia. La preparazione delle uve per l'appassimento, rispetto alla raccolta di quelle destinate alle altre tipologie di vino, viene anticipata, per avere un contenuto acidico piu' elevato e in grado di bilanciare il contenuto zuccherino del vino ottenuto. «Rubicone» - Categorie: Vino spumante (4), Vino spumante di qualita' (5), Vino frizzante (8) La produzione di vini spumanti e frizzanti vanta una consolidata tradizione, corroborata da piu' recenti miglioramenti tecnici e tecnologici. La particolare accuratezza nella fase di coltivazione e raccolta delle uve e in quella di vinificazione consente di ottenere vini base freschi e puliti che con la successiva ben guidata presa di spuma portano ad avere vini spumanti e frizzanti di particolare finezza ed eleganza. La qualita' dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati e' strettamente legata alla base varietale del territorio, che mette a disposizione uve con caratteristiche tecnologiche ideali per tale destinazione enologica. Inoltre, la messa a punto delle metodiche di frizzantatura e spumantizzazione, perfezionando i metodi piu' tradizionali (in bottiglia) e/o adottando attrezzature all'avanguardia, ha largamente contribuito ad elevare la qualita' del prodotto finale. Le stesse considerazioni valgono per i mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati, che vengono prodotti con il metodo Charmat-Martinotti per conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite ad un moderato grado alcolico. Le caratteristiche qualitative delle predette categorie di prodotti vitivinicoli sono il risultato dell'interazione tra le caratteristiche ambientali (clima temperato, ventilato e con buone escursioni e suolo), le qualita' tecnologiche delle varieta' di viti e la capacita' del viticoltore nella scelta delle tecniche colturale e di vinificazione. In estrema sintesi si puo' parlare di terroir, ovvero di un prodotto espressione del legame causale con l'origine geografica. «Rubicone» - Categorie: Mosto di uve parzialmente fermentato (11) Il mosto di uve parzialmente fermentato si ottiene dalla parziale fermentazione di mosto di uva: ne risulta un prodotto particolare per le sue caratteristiche di freschezza e di intense note fruttate, nonche' di basso tenore alcolico (il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore all'1% vol ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale). Oggi il prodotto si ottiene ostacolando la fermentazione mediante filtrazione o centrifugazione, e con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentite. Tradizionalmente era un prodotto presente nella filiera vitivinicola romagnola, visto che le uve venivano pigiate direttamente in campo, per essere poi trasferite nelle cantine all'interno di botti (Castellata): in queste condizioni era inevitabile l'avvio della fermentazione, anche perche' la solfitazione immediata era rara e i trasporti non erano cosi' celeri. La tradizione dei mosti parzialmente fermentati, quindi, e' veramente molto antica in Romagna e forse e' stata una delle prime modalita' di commercializzazione di rilievo, specie per il Trebbiano romagnolo, fuori regione. Scrive Augusto Bucci: «L'industria basata sulla filtrazione dei mosti era in verita' conosciuta, nel napoletano, fin dai primi anni dell'Ottocento, per la preparazione dei cosiddetti lambiccati. La produzione, a causa della crisi dovuta all'oidio, veniva prevalentemente dalla Puglia che era diventata nel frattempo sede di una importante industria di filtrati dolci. Al nord nel 1875 Carlo Gancia inizio' la preparazione dell'apprezzato spumante italiano applicando il sistema dello Champagne al Moscato di Canelli. Questa industria si affermo' poi in altre parti d'Italia e non bastando piu' la produzione pugliese ci si rivolse anche alla Romagna specie alle produzioni di Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda Cotignola ecc. (Vite e vino in Romagna. 2007). L'importanza dei filtrati dolci di Romagna e' ribadita dalla prima Guida gastronomica d'Italia, pubblicata a cura del Touring Club Italiano nel 1931: «Nella zona di Lugo si hanno pure dei vini bianchi filtrati, dolci, noti come Filtrati bianchi di Romagna, dei quali si fa ampio commercio» (TCI, 1931). Come ogni tradizione, anche quella dei mosti parzialmente fermentati nasce da consuetudini che si diffondono perche' trovano le condizioni ideali per un risultato di successo. In questo caso, il contesto ambientale e una base ampelografica particolarmente adatta a conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite ad un moderato grado alcolico. Negli ultimi anni si e' iniziato a valorizzare la produzione e il commercio di mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati, prodotti con il metodo Charmat-Martinotti. Il mosto parzialmente fermentato viene stoccato nelle cantine tutto l'anno e viene utilizzato per la dolcificazione di vini fermi, frizzanti e spumanti. E' quindi un prodotto dall'utilizzo poliedrico che viene commercializzato come prodotto tal quale, ma anche come correttivo di alcuni prodotti, con un risultato qualitativo decisamente piu' performante. L'interazione tra i fattori naturali, l'esperienza degli operatori e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione permette di produrre vini di qualita' le cui caratteristiche sono legate sia alla zona di produzione che ai vitigni da cui provengono. Pertanto, anche in questo caso il legame causale si basa sulla qualita' specifica del prodotto attribuibile al terroir, quindi all'origine geografica con il suo contesto ambientale, colturale e culturale. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) Non bisogna dimenticare che accanto ad una tradizione viti-vinicola importante, la Romagna e' stata anche la culla della frutticoltura moderna e le minori esigenze della vite rispetto ai fruttiferi, hanno fatto si' che questa venisse collocata solo nei terreni meno fertili, quindi in collina e nelle terre «dure» di pianura. Il gradiente termico tra collina e pianura e la maggiore umidita' in quest'ultima area, hanno orientato la scelta degli agricoltori di pianura verso vitigni a maturazione piu' tardiva e a maggiore tolleranza ai marciumi, riservando le varieta' precoci per i limiti superiori e le esposizioni piu' a nord della viticoltura romagnola. In passato, con un clima autunnale spesso abbastanza fresco, la pratica dell'appassimento si rendeva necessaria per migliorare le caratteristiche compositive dei vini, da cui la tradizione della pratica dell'appassimento. Inoltre, la raccolta abbastanza tardiva, cui seguivano autunni freddi, faceva si' che il vino mantenesse un certo residuo zuccherino durante l'inverno e, messo in bottiglia, riprendesse a fermentare con i primi caldi primaverili, ottenendo una frizzantatura naturale. Da questa prassi piuttosto comune, l'apprezzamento dei Romagnoli sia per i vini abboccati che secchi, fermi o frizzanti o spumanti. A seconda dell'orografia, della geo-pedologia e del clima e' possibile trovare la migliore interazione tra fattori ambientali e vitigno per arrivare alla migliore espressione delle varie tipologie di vino previste dal disciplinare a IGP «Rubicone» e riprese dalla tradizione locale. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli. |
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