Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 117
Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 183 del 8 agosto 2025), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici
onorari di pace

1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) , del Piano nazionale di ripresa e resilienza, puo' applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita' in materia civile, oltre il limite previsto ((dall'articolo 115, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianita' di servizio e alla valutazione di professionalita' richiesti dal citato articolo 115, ((comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto)) n. 12 del 1941.
2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione ((dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ((nel termine di quindici giorni)) ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.
3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga ((agli articoli 13 e 30-bis, comma 1,)) del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace puo' essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
((3-bis. All'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «successivo a quello di immissione nel ruolo» sono soppresse.))

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 110 e 115, comma 3, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante: «Ordinamento
giudiziario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del
04 febbraio 1941:
«Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1.
Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai
tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di
appello, indipendentemente dalla integrale copertura del
relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali
uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu'
magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del
medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico
ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti
procuratori in servizio presso uffici di procura del
medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale
possono essere applicati per svolgere funzioni, anche
direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata
secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via
generale dal Consiglio superiore della magistratura ed
approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con
decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal
presidente della corte di appello per i magistrati in
servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e
dal procuratore generale presso uffici del pubblico
ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro di grazia e
giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi
giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro
distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi
del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e
giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del
procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si
riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che
dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con
preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto il magistrato da applicare,
scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita
le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3
deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di
appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce,
Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza
nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni
altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai
commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato,
nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
Consiglio superiore della magistratura, l'applicazione puo'
essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui
all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo
massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di
applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il
magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu'
dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle
funzioni limitatamente a tali procedimenti.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu'
di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono
determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti
penali la cui trattazione si prevede di durata
particolarmente lunga, il magistrato applicato presso
organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali
procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno
dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.».
«Art. 115 (Magistrati destinati all'ufficio del
massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - 1.
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte
sessantasette magistrati destinati all'ufficio del
massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere
designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di
effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti
di primo o di secondo grado, previa valutazione della
capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte
della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento
fuori del ruolo della magistratura non puo' essere
equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o
requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al
comma 1.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al
fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti
pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del
massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle
tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei
magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo
alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni
giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito
almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano
un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non
inferiore a due anni.
4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu'
di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del
ruolo.».
- Si riportano gli articoli 13, 29, come modificato
dalla presente legge, e 30-bis del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 recante: «Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2017:
«Art. 13 (Destinazione in supplenza dei giudici
onorari di pace). - 1. Nei casi di assenza o impedimento
temporanei del magistrato professionale, il giudice
onorario di pace puo' essere destinato, in presenza di
specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza,
anche nella composizione dei collegi, del magistrato
assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice
onorario da destinare in supplenza e' effettuata con i
criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il
giudice onorario di pace non puo' essere destinato in
supplenza per ragioni relative al complessivo carico di
lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici
professionali.».
«Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari
in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3
consistono in un colloquio orale, della durata massima di
30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine
di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, che e'
incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita'
lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
se non presentano domanda di partecipazione alla procedura
valutativa di cui al comma 3.
8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in
quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina
dei permessi, delle assenze e dei congedi.
9. I magistrati onorari confermati che non hanno
optato per il regime di esclusivita' delle funzioni
onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare
l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno; in tale caso,
ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel
quale e' esercitata l'opzione.».
«Art. 30-bis (Destinazione in supplenza dei
magistrati onorari confermati). - 1. Ad eccezione dei
procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4,
lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di
assenza o impedimento temporaneo dei magistrati
professionali, i giudici onorari di tribunale confermati
possono essere destinati, ove sussistano eccezionali
esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati
assenti o impediti, se cio' e' previsto nell'ambito delle
tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono
predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici
onorari da destinare in supplenza.
2. I giudici onorari di tribunale confermati possono
essere assegnati, con provvedimento del presidente del
tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di
pace del circondario, in caso di assenza, impedimento
temporaneo o vacanza di uno o piu' giudici onorari di pace.
3. L'attivita' di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non
puo' comportare un impegno complessivo superiore a quello
previsto dall'articolo 29-bis.
4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai
sensi dei commi 1 e 2 non e' dovuto alcun trattamento
economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede
di servizio il circondario del tribunale.».
 
Allegato 1
(articolo 8, comma 1)

«Tabella B
(articolo 1, comma2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
+-------------------------------------+-----------------------------+ |A. Magistrato con funzioni direttive | | |apicali giudicanti di legittimita': | | |Primo Presidente della Corte di | | |cassazione  |1  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |B. Magistrato con funzioni direttive | | |apicali requirenti di legittimita': | | |Procuratore generale presso la Corte | | |di cassazione  |1  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |C. Magistrati con funzioni direttive | | |superiori di legittimita':  |  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Presidente aggiunto della Corte di | | |cassazione |1  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Procuratore generale aggiunto presso | | |la Corte di cassazione  |1  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Presidente del Tribunale superiore | | |delle acque pubbliche  |1  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |D. Magistrati con funzioni giudicanti| | |e requirenti direttive di | | |legittimita  |65  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |E. Magistrati con funzioni giudicanti| | |e requirenti di legittimita' nonche' | | |magistrati destinati all'esercizio | | |delle funzioni di procuratori europei| | |delegati innanzi alla Corte di | | |cassazione  |442  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |F. Magistrato con funzioni direttive | | |requirenti di coordinamento | | |nazionale: Procuratore nazionale | | |antimafia e antiterrorismo  |1  | +-------------------------------------+-----------------------------+ |G. Magistrati con funzioni direttive | | |di merito di secondo grado, | | |giudicanti e requirenti |52 | +-------------------------------------+-----------------------------+ |H. Magistrati con funzioni direttive | | |di merito di primo grado elevate, | | |giudicanti e requirenti |53 | +-------------------------------------+-----------------------------+ |I. Magistrati con funzioni direttive | | |di merito giudicanti e requirenti di | | |primo grado |314 | +-------------------------------------+-----------------------------+ |L. Magistrati con funzioni giudicanti| | |e requirenti di merito di primo e di | | |secondo grado, di magistrato | | |distrettuale, di coordinamento | | |nazionale presso la Direzione | | |nazionale antimafia e antiterrorismo | | |e semidirettive di primo grado, di | | |primo grado elevate e di secondo | | |grado, magistrati destinati alle | | |funzioni di procuratori europei | | |delegati, nonche' magistrati | | |destinati alle funzioni requirenti di| | |membro nazionale, aggiunto e | | |assistente presso l'Eurojust. |10.059* | +-------------------------------------+-----------------------------+ |M. Magistrati destinati a funzioni | | |non giudiziarie |180 | +-------------------------------------+-----------------------------+ |((N. Magistrati ordinari)) in |(numero pari a quello dei | |tirocinio |posti vacanti nell'organico) | +-------------------------------------+-----------------------------+ |TOTALE |11.171 | +-------------------------------------+-----------------------------+

* L'incremento di cinquantotto unita' decorre dal 1° luglio 2026.».
 
Art. 2

Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello

1. Presso le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che sono individuate dal Consiglio superiore della magistratura con deliberazione adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere destinati, in numero non superiore a venti, magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita' e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonche' da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.
2. Nel termine di quarantacinque giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura definisce la procedura deliberando il trasferimento dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.
3. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, definisce un piano di smaltimento e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti in forza del procedimento di cui al presente articolo in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il ((30 giugno 2026)). Il piano e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
4. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nella sede e per un massimo di due anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennita' di cui al primo periodo non e' cumulabile con quella prevista dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97. Al magistrato trasferito ai sensi del comma 2 l'aumento previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.
((4-bis. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di spesa stabiliti dal comma 6, il Consiglio superiore della magistratura bandisce una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura di cui al comma 2 presso le sedi di corte d'appello individuate a norma del comma 1, e delibera il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta.))
5. Si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133.
((5-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266.))
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ((ai commi 4 e 4-bis)) e' autorizzata la spesa di euro 584.372 per l'anno 2025, di euro 1.221.432 per l'anno 2026 e di euro 916.074 per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 194 del citato regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12:
«Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre
sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
di primo presidente della Corte di cassazione e di
procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima
di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la
sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
e' di tre anni.».
- Si riportano gli articoli 32 e 47 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001:
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino,
nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore
ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato
disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice
civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo
caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non
ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero,
all'INPS.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per protezione dei dati personali, sono adottate,
in conformita' alle regole tecniche previste dal Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Si riporta l'articolo 13 della legge 2 aprile 1979,
n. 97 recante: «Norme sullo stato giuridico dei magistrati
e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e
degli avvocati dello Stato», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 06 aprile 1979:
«Art. 13 (Indennita' di missione). - Le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.
1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta,
con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui
all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati
trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di
servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori
della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del
R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il
primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo
anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati
compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e
secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche'
il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11
della legge 26 luglio 1978, n. 417.».
- Si riporta l'articolo 12 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 recante: «Adeguamento del trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 07 agosto
1978:
«Art. 12
L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo
comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e' fissata nella misura di:
L. 200.000 per il personale con qualifica di
dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
L. 170.000 per tutto il rimanente personale. Le
suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre
mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in
godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico
l'indennita' di prima sistemazione viene aumentata
dell'importo di cui al comma precedente.».
- Si riportano gli articoli 3 e 5 della legge 4 maggio
1998, n. 133 recante: «Incentivi ai magistrati trasferiti
d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
105 del 08 maggio1998:
«Art. 3 (Trasferimento del coniuge). - 1. Al coniuge
dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad
una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della
legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2
dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.
2. Se il coniuge e' anch'esso magistrato, la
disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento
agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle
incompatibilita'. In tal caso la disposizione si intende
riferita all'ufficio giudiziario piu' vicino.».
«Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi
disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i
magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi
dell'articolo 1 l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai
soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari
a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni
anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al
sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la
sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha
diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di
provenienza, con le precedenti funzioni, anche in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi
direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di
legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di
incarichi direttivi o semidirettivi.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999,
n. 266 recante: «Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni
per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.183
del 06 agosto 1999:
«Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
- 1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale
nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio,
che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o
dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad
essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza
o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni
nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella
sede piu' vicina.».
 
Art. 3

Applicazioni a distanza di magistrati ordinari

1. In deroga a quanto previsto ((dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al)) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1((, Riforma 1.4,)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalita' previste dal comma 9.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonche' il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravita' dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. ((La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza.))
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresi' ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel termine e secondo le modalita' stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, i magistrati interessati ((presentano)) domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la ((presentazione)) della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza e' comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato.
6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 9, puo' assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilita', ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.
7. Il magistrato applicato a distanza ((svolge le udienze)) da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato e' assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo.
8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttivita' di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale e' assegnato ((e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo.))
9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione ((a distanza)) predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, ((individuandoli)) tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.
10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresi' gli estremi.
11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennita' di disponibilita' in misura corrispondente al triplo dell'indennita' mensile prevista dall'articolo 2((, commi 1 e 2,)) della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza e' corrisposta una ulteriore indennita' pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97. Il magistrato applicato a distanza ha altresi' diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari a 0,16. 12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, e' versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 110 del citato regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1 della presente legge.
- Si riportano gli articoli 127-bis, 127-ter e 128 del
codice di procedura civile:
«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti
audiovisivi). - Lo svolgimento dell'udienza, anche
pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza puo'
essere disposto dal giudice quando non e' richiesta la
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti,
dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma e' comunicato
alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza.
Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla
comunicazione, puo' chiedere che l'udienza si svolga in
presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilita' e
dell'importanza della presenza delle parti in relazione
agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei
cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con
il quale puo' anche disporre che l'udienza si svolga alla
presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con
collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso
resta ferma la possibilita' per queste ultime di
partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle
quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di
cui al secondo comma possono essere abbreviati.
Art. 127-ter (Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza). - L'udienza, anche se
precedentemente fissata, puo' essere sostituita dal
deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e
conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti
diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero
e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno
richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non puo'
essere sostituita quando la presenza personale delle parti
e' prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il
giudice assegna un termine perentorio non inferiore a
quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte
costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla
comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni
successivi con decreto non impugnabile e, in caso di
istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone
in conformita'. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una
delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e
fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni
di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel
provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo
possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine
assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio
per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se
nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia
cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il
deposito delle note di cui al presente articolo e'
considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il
provvedimento depositato entro il giorno successivo alla
scadenza del termine si considera letto in udienza.
Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in cui si
discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il
giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte
chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di
ordine pubblico o di buon costume. Il giudice puo' altresi'
disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi
dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si
opponga.
Il giudice esercita i poteri di polizia per il
mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare
chi contravviene alle sue prescrizioni.».
- Si riporta l'articolo 2 della citata legge 4 maggio
1998, n. 133:
«Art. 2 (Indennita' in caso di trasferimento
d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai
sensi dell'articolo 1 e' attribuita, per il periodo di
effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di
quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura
pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'.
L'effettivo servizio non include i periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile
con quella prevista dal primo e dal secondo comma
dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n.
27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli
articoli 1 l'aumento previsto dal secondo comma
dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
compete in misura pari a nove volte l'ammontare della
indennita' integrativa speciale in godimento.».
- Per l'articolo 13 della citata legge 2 aprile 1979,
n. 97, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 2
della presente legge.
- Si riporta il comma 1038, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n322 del 30 dicembre 2020:
«1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, "Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto" e "Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito". Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.».
 
Art. 4

Poteri straordinari dei capi degli uffici

1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore ((della magistratura)), che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario e' predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualita' del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.
2. In attuazione del piano ((di cui al comma 1)) possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonche' riassegnati affari gia' assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e ((7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al citato regio decreto)) n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.
3. Nell'elaborazione del piano ((di cui al comma 1)) il capo dell'ufficio puo' disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli ((rientranti nelle materie)) indicate nel piano. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari gia' assegnati nelle materie estranee, purche' siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.
4. Il piano ((di cui al comma 1)) e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.
((4-bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2026 conserva efficacia, quanto all'individuazione del carico esigibile, il programma per la gestione dei procedimenti civili e penali pendenti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, redatto dal capo dell'ufficio giudiziario per l'anno 2025. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 e' differito al 31 gennaio 2027.
4-ter. I termini previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonche' i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 sono prorogati di sessanta giorni.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 06 luglio 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore
penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli
dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni
anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti
civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il
programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con
l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per
ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base
dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio
precedente e di quanto indicato nel programma di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di
lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno,
nonche' l'ordine di priorita' nella trattazione dei
procedimenti pendenti, individuati secondo criteri
oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della
causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di
giudizio precedenti, nonche' della natura e del valore
della stessa;
b-bis) per il settore penale, i criteri di
priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida
elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente anche in considerazione del
programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, o vengono specificate le motivazioni
del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della
valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono
comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e
sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma
1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono
indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti civili, amministrativi e tributari
concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012,
anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro
di cui al comma 1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi
e reiterati ritardi da parte di uno o piu' magistrati
dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa
idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione
di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove
necessario, la sospensione totale o parziale delle
assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi
di lavoro. La concreta funzionalita' del piano e'
sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di
smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari,
nonche' la documentazione relativa all'esito delle
verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio
giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio
presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio
direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da
quelli adottati.
5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un
aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in
misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno
precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne
accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a
consentire l'eliminazione delle eventuali carenze
organizzative. La concreta funzionalita' degli interventi
e' sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi
adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari,
nonche' la documentazione relativa alle verifiche
periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel
caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al
relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare
interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli
adottati.
5-quater. Il presidente di sezione segnala
immediatamente al capo dell'ufficio:
a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da
parte di uno o piu' magistrati della sezione, indicandone
le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato
interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
b) il verificarsi di un rilevante aumento delle
pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo
la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali
possono parimenti indicarne le cause.
5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al
comma 5-quater puo' essere effettuata anche dagli avvocati
difensori delle parti.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e'
sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel
processo civile, amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis.
Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.";
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: "il
processo esecutivo per consegna e rilascio" sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: "i
processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV
e V, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle
seguenti: "i processi di cui al libro IV, titolo II, capi
II, III, IV e V, del codice di procedura civile";
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: "per
i processi dinanzi alla Corte di cassazione" sono
soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: "a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo
4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;";
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: "b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898,";
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le
parole: "euro 187" sono sostituite dalle seguenti: "euro
206";
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le
parole: "euro 374" sono sostituite dalle seguenti: "euro
450";
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le
parole: "euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "euro
660";
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le
parole: "euro 880" sono sostituite dalle seguenti: "euro
1.056";
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le
parole: "euro 1.221" sono sostituite dalle seguenti: "euro
1.466";
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.";
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole:
"compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento"
sono inserite le seguenti: "e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis";
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: "euro 672"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 740";
s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito
dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi
proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e
117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per
quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di
residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello
Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di
ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro
300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi
previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del
1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito
abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro
IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato
rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma
1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle
lettere precedenti e per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. I
predetti importi sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini
del presente comma, per ricorsi si intendono quello
principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che
introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e'
aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed
incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie
provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato
nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore
a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore
a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore
a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore
superiore a euro 200.000.";
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito
il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della
lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario"
sono soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della
parte VI e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento
del contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.353
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2
aprile 1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115".
9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e'
abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2017, una quota
pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e'
destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui
al terzo periodo e' destinata a fronteggiare le
imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle
connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai
programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento
dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli
uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari
stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro
straordinario; l'autorizzazione al prolungamento
dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro
straordinario e' disposta, in deroga alla normativa
vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore
a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 25 per cento
all'incentivazione della produttivita' e al fabbisogno
formativo del personale amministrativo della giustizia
amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75
per cento alle spese di funzionamento degli uffici della
giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal
comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle
risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo
9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della
giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l'elenco
degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31
dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni
anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati
maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con
riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di
gestione di cui al comma 1. Per l'anno 2011 la percentuale
indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al
cinque per cento.
13. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito
l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa,
provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis
tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo
conto della produttivita' e delle dimensioni di ciascun
ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al
comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in
conformita' ai criteri di cui al primo periodo.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior
gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al
comma 10, secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter
dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure
autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura
gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate
annualmente dalla legge di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in misura tale da garantire l'integrale copertura
delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: ", per una sola
volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono
soppresse;
2) al quarto comma le parole: ", salva la
pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente
mediante indicazione degli estremi della sentenza e
dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse;
b) all'articolo 729, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: "e in due giornali indicati
nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e
pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia".
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione
del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e il Consiglio della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita' della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
un Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio
designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
dei conti o tra i professori ordinari di contabilita'
pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per
cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore
della magistratura con provvedimento motivato puo'
attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le
funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche
penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».
- Si riportano gli articoli 7-bis e 7-ter del citato
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo
1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di
cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i
consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia
del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione
degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non
determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti
adottati.
1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate
di documenti organizzativi generali, concernenti
l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli
obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla
base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel
quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai
dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente
della Corte di cassazione, sentiti il dirigente
dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di
cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del
quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello o del Primo presidente della Corte di cassazione,
sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto
conto dei programmi delle attivita' annuali di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti
previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici
giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal
dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando
vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando
le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati
ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle
degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono
elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con
delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base
alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso
contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi,
dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei
magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle
singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di
affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia
compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi
indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto
organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di
miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori
amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo
dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione
dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di
riferimento per l'informatica e, per la Corte di
cassazione, anche del direttore del centro elettronico di
elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni
rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base
di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e contengono soltanto i
rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al
contenuto delle proposte e alle scelte organizzative
adottate.29
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono
approvati se il Consiglio superiore della magistratura non
si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla
data di invio per via telematica del parere del consiglio
giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate
osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il
parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo
e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore
delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni.
I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici
giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni
antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il
relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il
giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare
tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e
successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine
essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale
sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e'
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al
compimento dell'attivita' medesima.
[2-quater.]
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti
esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
integrazione delle competenze.
[3.]
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da
ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e'
operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi
non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli
uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato
anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni
effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dai commi da 1-bis a 2.5.
Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e
la sostituzione dei giudici impediti). - 1. L'assegnazione
degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e
giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente
dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal
magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e
predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio
superiore della magistratura ed approvati contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel
determinare i criteri per l'assegnazione degli affari
penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio
superiore della magistratura stabilisce la concentrazione,
ove possibile, in capo allo stesso giudice dei
provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la
designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle
funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il
dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione
revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un
collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento
motivato viene comunicata al presidente della sezione e al
magistrato interessato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura
stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del
giudice astenuto, ricusato o impedito.
2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che
la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro
garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza
dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i
magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.41
3.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni in materia di
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25
luglio 2005, n. 150», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 20 marzo 2006:
«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale
preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare
esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei
termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione
penale, l'osservanza delle disposizioni relative
all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare,
tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita
le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per
il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad
uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o
piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono
sempre specificamente individuati per la cura degli affari
in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella
attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica predispone, in
conformita' ai principi generali definiti dal Consiglio
superiore della magistratura, il progetto organizzativo
dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire
l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo
conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b);
b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare
le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto
alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali
indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero
degli affari da trattare, della specifica realta' criminale
e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse
tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei
procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione
dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i
meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura
automatica;
e) i criteri e le modalita' di revoca
dell'assegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per l'individuazione del procuratore
aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario,
ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita'
di risorse umane sia tale da non consentirne la
costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti
procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon
funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati,
nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea
nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei
medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato
ogni quattro anni, sulla base di modelli standard stabiliti
con delibera del Consiglio superiore della magistratura,
sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente
e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati,
ed e' approvato dal Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del consiglio giudiziario e valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del
progetto e' prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo.
Con le medesime modalita' di cui al primo periodo, il
progetto organizzativo puo' essere variato nel corso del
quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso ((indetto con il decreto del Ministro della giustizia 9 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 78 del 13 ottobre 2023, come rettificato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 19 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2023,)) e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalita':
a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006;
b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi:
1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio;
2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;
3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
27 dicembre 2024, n. 202 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini normativi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15:
«Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della giustizia). - 1. Le disposizioni
dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari,
si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari
dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31
dicembre 2024.
2. - 8-sexies. (Omissis).».
- Si riporta il comma 381 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022:
«381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di
consentire una piu' celere copertura delle vacanze
nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il
tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei
all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali
adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021
ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si
articola in sessioni, anche non consecutive, una delle
quali della durata di quattro mesi effettuata presso la
Scuola superiore della magistratura e una della durata di
otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre
periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici
giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) un mese, per il secondo periodo;
c) quattro mesi, per il terzo periodo.».
- Si riportano gli articoli 18, 20 e 21 del decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 recante: «Istituzione
della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 03 febbraio
2006:
«Art. 18 (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati
ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di
diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali
della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata
presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche
non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.
Le modalita' di svolgimento delle sessioni del tirocinio
sono definite con delibera del Consiglio superiore della
magistratura.»
«Art. 20 (Contenuto e modalita' di svolgimento
Sessione presso la Scuola). - 1. Nella sessione effettuata
presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in
tirocinio frequentano corsi di approfondimento
teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio
superiore della magistratura con le delibere di cui al
comma 1 dell'articolo 18, nonche' su ulteriori materie
individuate dal comitato direttivo nel programma annuale.
La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al
perfezionamento delle capacita' operative e professionali,
nonche' della deontologia del magistrato ordinario in
tirocinio.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata
competenza e professionalita', nominati dal comitato
direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo
culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che
assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati
ordinari in tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il
comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della
magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.
Art. 21 (Contenuto e modalita' di svolgimento
Sessione presso gli uffici giudiziari). - 1. La sessione
presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il
primo periodo, della durata di quattro mesi, e' svolto
presso i tribunali e consiste nella partecipazione
all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie o
ai reati rientranti nella competenza del tribunale in
composizione collegiale e monocratica, compresa la
partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia
garantita al magistrato ordinario in tirocinio la
formazione di una equilibrata esperienza nei diversi
settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e'
svolto presso le procure della Repubblica presso i
tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, e'
svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
2. Il comitato direttivo approva per ciascun
magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio
da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del
distretto di residenza del magistrato ordinario in
tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso
comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il
programma garantisce all'uditore un'adeguata formazione nei
settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una
specifica preparazione nelle funzioni che sara' chiamato a
svolgere nella sede di prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i
magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di
tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della
magistratura, su proposta del competente consiglio
giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati
affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in
tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che
trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio
superiore.».
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
«Art. 8 (Nomina a magistrato ordinario). - 1. I
concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per
esami sono classificati secondo il numero totale dei punti
riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con
decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei
posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma 3-bis.
2.
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di
preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina,
sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di
svolgimento della prova orale.
3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle
prove orali del concorso il Ministro della giustizia
richiede al Consiglio superiore della magistratura di
assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si
renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della
graduatoria medesima; detti posti non possono superare il
decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore
della magistratura provvede entro un mese dalla
richiesta.».
 
Art. 6
Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni
pedagogiche

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
((2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 e' abrogato;
b) all'articolo 32:
1) al comma 3, le parole: "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;
2) il comma 4 e' abrogato.))

3. In deroga al disposto dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i magistrati ausiliari in corte d'appello gia' prorogati in conformita' al disposto dell'articolo 63, comma 2, del medesimo decreto-legge ((n. 69 del 2013)) continuano a esercitare le funzioni fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017 e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2026 di cui al comma 2.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 3.960.000 per l'anno 2026.
5. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027».
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2026.
7. Al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
3) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026»;
4) il termine di cui al comma 13((,)) limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' differito al 1° gennaio 2027.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.
9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole((:)) «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026» e le parole((:)) «dalla data di entrata in vigore della ((presente legge))» sono soppresse. ((Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilita' di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024.))
10. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5.639.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149 recante: «Attuazione della legge 26
novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre
2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei
procedimenti pendenti). - 1. Le disposizioni previste dalla
sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro
anni dalla data della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data.
2. I procedimenti civili, penali e amministrativi
pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di
cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti.
3. I procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale ordinario alla data di efficacia del presente
decreto sono definiti da questo sulla base delle
disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei
provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto. I
procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030
proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la
completa definizione delle misure organizzative relative al
personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni
circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi,
mediante istituti di flessibilita', del personale
amministrativo di altri uffici del distretto individuato
con provvedimenti del direttore generale del personale e
della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il
personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante
applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal
Consiglio superiore della magistratura.
5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i
minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva,
rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio
2030 si intende fissata davanti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi
incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi
magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva
l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice
di procedura civile.».
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 recante: «Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). -
1.
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al
predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati,
con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che
quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i
magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito
l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero
sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso
distretto.
3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
il 31 ottobre 2026.
4. (abrogato)
5.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma
2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di
funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all'articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta
la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in
vigore del presente decreto ha durata quadriennale con
decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei
magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge
28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di
tribunale in servizio a tale data possono essere destinati
in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14
e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la
liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai
criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Consiglio superiore della magistratura
adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6,
comma 1, individuando, nei limiti delle risorse
disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
organiche degli uffici del giudice di pace e delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei
confronti di magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta
data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.».
- Si riportano gli articoli 63 e 67del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 63 (Giudici ausiliari). - 1. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici
ausiliari nel numero massimo di ottocentocinquanta.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito
decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
formulata dal consiglio giudiziario territorialmente
competente nella composizione integrata a norma
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,
n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli
giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d),
acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e'
iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque
anni, il candidato. Ai fini della formulazione della
proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,
lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile
cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi
cinque anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice
ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e
amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non
piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda,
nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che
abbiano esercitato con valutazione positiva la loro
funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo
da non piu' di tre anni al momento di presentazione della
domanda;
c) i ricercatori universitari in materie
giuridiche;
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da
non piu' di tre anni al momento di presentazione della
domanda;
e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda.».
«Art. 67 (Durata dell'ufficio). - 1. Il giudice
ausiliario e' nominato per la durata di cinque anni,
prorogabili per non piu' di cinque anni.
2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui
all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al
compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi
di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma
dell'articolo 71.».
- Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155 recante: «Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148», come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie
dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi
distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Nei confronti
dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di
cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 14 recante: «Disposizioni integrative,
correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai
decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre
2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.48 del 27 febbraio 2014, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.2
2. Fino al 31 dicembre 2026, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.4
3. Fino al 31 dicembre 2026, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente
natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del
funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
e 3.6
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente
articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni
medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate
esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni
del giudice per le indagini preliminari e del giudice
dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con
decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che
nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause
concernenti controversie di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre
che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o
penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione
distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio
dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere
adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti
individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate
del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche
presso la sede principale, secondo criteri determinati con
la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente
articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4;
quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si
provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 10 della legge 15 aprile 2024,
n. 55 recante: «Disposizioni in materia di ordinamento
delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione
dei relativi albi professionali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.95 del 23 aprile 2024, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Formazione degli albi e istituzione degli
ordini regionali e delle province autonome). - 1. In sede
di prima attuazione della presente legge, il presidente del
tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un
commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che,
nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del
proprio orario di servizio, provvede alla formazione degli
albi dei pedagogisti e degli educatori professionali
socio-pedagogici.
2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta
giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi
diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che
hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo
2026, indice l'elezione dei presidenti degli albi e
provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione
degli ordini regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformita' a quanto previsto dalla
presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il
commissario nomina un presidente di seggio, un
vicepresidente, due scrutatori e un segretario,
scegliendoli tra funzionari della pubblica
amministrazione.».
 
Art. 7

Modifiche al codice di procedura civile

1. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole((:)) «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di ((quest'ultimo determina)) la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio e' comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), non e' stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 445-bis del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo
obbligatorio). - Nelle controversie in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e
di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio
domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta
con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica
preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la
pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma
dell'articolo 696 - bis, in quanto compatibile nonche'
secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di
cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilita' della domanda di
cui al primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi
che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero
di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento
tecnico interrompe la prescrizione.
Il conferimento dell'incarico al consulente o, se
successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la
sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine
previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce
l'espletamento della consulenza. Il deposito della
consulenza tecnica di ufficio e' comunicato dalla
cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se
intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
In assenza di contestazione, il giudice, se non
procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato
fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate nella relazione del
consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il
decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato
agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla
verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni,
entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia
dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di
cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso,
il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal
comma precedente e' inappellabile.».
 
((Art. 7-bis
Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di
giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale e altre disposizioni per agevolare
l'adempimento spontaneo dei provvedimenti medesimi

1. Al fine di agevolare il raggiungimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi previsti in materia di processo civile dal Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la devoluzione del contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) all'articolo 133, comma 1, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».
2. Ai fini della deflazione del contenzioso mediante l'adempimento spontaneo delle prescrizioni impartite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia medesima, nell'esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, puo' assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilita', un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti, ivi compresi quelli relativi alle misure di sicurezza, previsti dalla normativa di riferimento. Con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stabiliti i presupposti e le modalita' per l'attuazione del primo periodo del presente comma.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 119 e 133, dell' allegato
1, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante:
«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.156
del 07 luglio 2010, come modificati dalla presente legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
b-bis) i provvedimenti adottati dall'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi
di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo
22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in materia di impianti di generazione di energia elettrica
di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti
di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per
la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive
avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo,
previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai
sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice
amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli
articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli
adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155;
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa
Stato-regione;
m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di
diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari che lo
rappresenta;
m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure
di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di
cui al regolamento (UE) 2021/23.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono
dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.».
«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni;
3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e
3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'articolo 19, comma 6-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione
dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento
amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi
e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
a-bis) le controversie relative all'applicazione
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del
diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133,
commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro
del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli
atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dall'Agenzia per la cybersicurezza;
m) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche,
compresi quelli relativi all'imposizione di servitu',
nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti
d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui
ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e
i provvedimenti commissariali adottati in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'
gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225
del 1992 e le controversie comunque attinenti alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti,
seppure posta in essere con comportamenti della pubblica
amministrazione riconducibili, anche mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a
diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
incolumita' pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e
di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto
dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo
10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all'esercizio
dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai
provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi
ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal
soggetto che l'ha concesso;
z-septies) le controversie relative ai
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche;
z-octies) le controversie relative alle procedure
di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di
cui al regolamento (UE) 2021/23.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 4-quater, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). -
Omissis.
4-quater. La disciplina del procedimento
sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia e' definita con
regolamento che stabilisce, in particolare, termini e
modalita' per l'accertamento, la contestazione e la
notificazione delle violazioni della normativa in materia
di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni
di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e
delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e
sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo
periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti
sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Omissis.».
 
Art. 8
Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento
della magistratura di sorveglianza

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre piu' gravose attivita' connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della liberta' personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di cinquantotto unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 14, e come sostituita dal decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, e dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, e' sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia l'organico in aumento di cui al comma 1 e' destinato ad incrementare le piante organiche dei singoli uffici di sorveglianza.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per l'anno 2025, di euro 2.476.686 per l'anno 2026, di euro 5.076.121 per l'anno 2027, di euro 6.225.492 per l'anno 2028, di euro 6.225.492 per l'anno 2029, di euro 7.287.758 per l'anno 2030, di euro 8.085.220 per l'anno 2031, di euro 8.091.977 per l'anno 2032, di euro 8.382.151 per l'anno 2033, di euro 8.406.332 per l'anno 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Riferimenti normativi

- La legge 5 marzo 1991, n. 71, recante: «Dirigenza
delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
58 del 9 marzo 1991.
- La legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante: «Ratifica
ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della
Repubblica di Albania per il rafforzamento della
collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6
novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con
l'ordinamento interno», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024.
- Il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante:
«Disposizioni per il riordino della disciplina del
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 aprile 2024.
- La legge 9 agosto 2024, n. 114, recante: «Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 10 agosto 2024.
 
((Art. 8-bis
Autorizzazione di spesa per le finalita' di cui all'articolo 97-ter
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, in materia di accertamento della
fattibilita' tecnica di particolari modalita' di controllo
dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 97-ter del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 05
agosto1989:
«Art. 97-ter. (Modalita' di accertamento della
fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle
particolari modalita' di controllo di cui agli articoli
275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). - 1. Quando svolge
l'accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa
quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e
282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle
particolari modalita' di controllo da parte del giudice, la
polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della
societa' incaricata di fornire i relativi servizi
elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore l'attivabilita', l'operativita' e la
funzionalita' dei mezzi elettronici o degli altri strumenti
tecnici negli specifici casi e contesti applicativi,
analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la
copertura di rete, la qualita' della connessione e i tempi
di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o
dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi
o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto
ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo
sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e
comunque nelle successive quarantotto ore all'autorita'
giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del
comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa
quella operativa, delle modalita' di controllo, per le
valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu'
gravi.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79 recante: «Misure urgenti per garantire la
sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 20 giugno
2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale
per il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo
2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni
esercizio finanziario ed accertate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al
termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale
per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge
8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli
sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle
Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le
medesime procedure di cui al primo periodo del presente
comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere
dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui
alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza del processo quando e' superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma ((restando)) la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 ((rinnovano)) la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e ((la data di entrata)) in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis((, secondo comma,)) del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 4 e 5-sexies della legge 24
marzo 2001, n. 89 recante: «Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura
civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03
aprile 2001, come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Termine di proponibilita'). - 1. La domanda
di riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza,
entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude
il procedimento e' divenuta definitiva. In ogni caso la
domanda puo' essere proposta in pendenza del processo
quando e' superato il termine ragionevole di durata dello
stesso.».
«Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine
di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma
della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso
credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e'
ancora tenuta a corrispondere e la modalita' di riscossione
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con
la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si
impegna altresi' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a
comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della
documentazione presentata.
1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti
dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno
dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di
equa riparazione, a pena di decadenza.
2. Decorsi due anni dalla dichiarazione
precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica
amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di
richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione
o la documentazione allegata con le modalita' previste dai
decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro
il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di
dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la
documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice
ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di
cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono
indicate le modalita' di presentazione telematica dei
modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti
incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
4. Ferma restando la decadenza di cui al comma 1-bis,
nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della
dichiarazione o della documentazione di cui ai commi
precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso e,
per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o
la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei
mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli
obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al
primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata,
incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione
ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue i provvedimenti per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto
sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo
di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma
5, i creditori non possono procedere all'esecuzione
forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre
ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma
della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di
cui al titolo I del libro quarto del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un
funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui e'
riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un
importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico
definito, nei limiti dello stanziamento previsto.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a
norma della presente legge si effettuano mediante
accreditamento sui conti. correnti o di pagamento dei
creditori. Il creditore puo' delegare alla ricezione del
pagamento un legale rappresentante con il rilascio di
procura speciale.
10.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in
corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o
l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme
liquidate a norma della presente legge in caso di mancato,
incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai
commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei
siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni
complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in
vigore del presente articolo, conservano validita'.
12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la
dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita'
disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026,
a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori
di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o
giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi
di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022
e la data di entrata in vigore della presente disposizione,
qualora non vi abbiano provveduto, presentano la
dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita'
disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di
decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministero della
giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di
presentazione della dichiarazione a pena di decadenza,
stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso
pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e
comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale,
alle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle
organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui
agli articoli 840-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile e 196-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di
cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio
nazionale forense per la diffusione presso gli ordini
territoriali.».
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» ((della missione)) «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto ((agli articoli 3 e 8-bis)) e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie ((disponibili)) a legislazione vigente.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.