Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2025 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO |
COMUNICATO |
Modifica del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). |
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Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 24 luglio 2025, e' stato modificato il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue: Art. 34, comma 1: cassata la frase «e la gestione»: 1. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la Commissione dell'informazione impartisce alla Direzione generale competente, anche attraverso l'approvazione di un apposito regolamento, gli indirizzi generali e le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936; Art. 34, comma 3: sostituita la frase «la non diffusione» con «l'applicazione diffusa»: 3. L'organizzazione e la gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro sono improntati ai principi di trasparenza e accessibilita' in modo tale da fornire, alle istituzioni pubbliche e agli operatori, informazioni chiare e utili a contribuire ad un ordinato sviluppo delle relazioni industriali e di lavoro e a monitorare le dinamiche della contrattazione collettiva. A questo fine la Commissione dell'informazione fornisce istruzioni alla Direzione generale competente in merito alla esatta collocazione nell'Archivio dei contratti collettivi da tempo scaduti e non rinnovati, nonche' dei contratti collettivi che, per numero di aziende, lavoratori coinvolti e relativa distribuzione territoriale, denotino, in base alla serie storica delle rilevazioni periodiche svolte dall'Ufficio competente, l'assenza di un effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali ovvero l'applicazione diffusa nel settore o sottosettore di riferimento dell'Archivio; Art. 35, comma 2: aggiunta al termine del paragrafo la frase «Parimenti di procedere per gli accordi di rinnovo, di cui al comma precedente»: 2. Nel corso della procedura istruttoria per l'assegnazione del codice alfanumerico unico, la Commissione dell'informazione conformemente alle previsioni di cui all'art. 16, comma 2, lettere b) e d) della legge 30 dicembre 1986, n. 936 puo' formulare alla competente Direzione generale proprie osservazioni e richieste di chiarimenti da indirizzare ai soggetti stipulanti, disponendo inoltre eventuali indagini sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro previste e applicate dai nuovi contratti collettivi nazionali di categoria per i quali si richieda l'attribuzione del codice alfanumerico unico. Parimenti di procedere per gli accordi di rinnovo, di cui al comma precedente. |
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