Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2025), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il seguente:
«19-ter. ((Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui)) all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI ((della presente parte)) nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della ((legge 24 novembre 1981)), n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato((,)) chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da ((quattro)) a ((sei)) mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 ((sono inseriti i seguenti)):
«1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
((1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285))»;
3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del ((presente decreto)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ((ai commi 1.2 e 1-bis)) puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o ((per)) l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;
d) all'articolo 256:
((1) al comma 1, le parole da: «e' punito:» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni»;))
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;
((6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)»));
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni ((o)) con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 e' commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresi' la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»;
((3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti e' punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;))
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ((ai sensi dell'articolo)) 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE) 2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spedizione illegale di rifiuti»;
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».

Riferimenti normativi


- Si riportano gli articoli 212, commi da 1 a 19-ter,
255, 256, 256-bis, 258 e 259 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2006, come modificati dalla presente legge:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da ventuno membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui tre dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e);
f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'
assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le
categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di
verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo
per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il
ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno
tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale
dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati
presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
19-ter. Ferme restando le sanzioni previste per il
reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi
tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori
ambientali e commette una violazione delle disposizioni di
cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito
dell'attivita' di trasporto, e' soggetta, oltre alle
sanzioni previste per la specifica violazione, alla
sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 o
di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si
applica la sanzione accessoria della cancellazione
dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con
divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
Omissis.»
«Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi).- 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi
1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a
diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono
effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al
conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida da
quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al
Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
titolari di imprese e i responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee
in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1
e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con
l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei
rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai
contenitori per la raccolta presenti lungo le strade e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la
violazione e' commessa facendo uso di veicoli a motore, si
applica, altresi', la sanzione amministrativa accessoria
del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo
214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai
sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi
1.2 e 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata
attraverso le immagini riprese dagli impianti di
videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri
abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la
violazione di cui al comma 1-bis e' competente
all'applicazione della correlata sanzione amministrativa
pecuniaria.
2. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa
costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo
231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di
cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di
cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o
nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.»
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi
dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua
una attivita' di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti
pericolosi, la pena e' della reclusione da uno a cinque
anni.
1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo
periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che
precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e'
della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1
e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a
motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di
cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis,
consegue la confisca del mezzo utilizzato per la
commissione del reato, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
2. (abrogato)
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e
sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi.
3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che
precede, la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena e' della
reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica
abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato,
fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di
ripristino dello stato dei luoghi.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o
dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che,
pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o
comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le
iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi
rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni
di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e
lettera b).
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di
miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro.
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che
non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque
salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai
soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli
obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.»
«Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a
cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da
tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino
dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle
spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione
della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i
fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono
commessi in funzione della successiva combustione illecita
di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere
inferiori a quelle stabilite dal comma 1.
3.(abrogato)
3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e'
punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre
taluno dei casi di cui al periodo che precede, e' punita
con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue
l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla
meta'.
4. La pena e' aumentata di un terzo se i fatti di cui
ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al
momento della condotta e comunque nei cinque anni
precedenti, siano o siano stati interessati da
dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti
ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo,
inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono
confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che
il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
al citato comma 1 del presente articolo e che non si
configuri concorso di persona nella commissione del reato.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue
la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello
stato dei luoghi.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o
privato.»
«Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila
euro; se la comunicazione e' effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro.
Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
2-bis. All'accertamento della violazione di cui al
comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da
due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si
applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I,
Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi' la
sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di
cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il
trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a
dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono
quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta
euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e
da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e'
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il
formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti
sostitutivi ivi previsti e' punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica
anche a chi nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo
periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la
commissione del reato, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a
tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 116, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza
passata in giudicato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.»
«Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti).- 1.
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26
del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. La pena e' aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.».
 
((Art. 1-bis

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantita' di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente»;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ovvero presso altri luoghi,» sono inserite le seguenti: «in entrambi i casi»;
b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della meta'».))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 11 e 38 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante: «Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi "uno contro
uno" e "uno contro zero"). - 1. I distributori assicurano,
al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura
elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di
uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo
equivalente. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura
usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso
il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei
domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di
AEE di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito di
cui al primo periodo puo' essere effettuata, su base
volontaria, anche dai distributori di AEE professionali
incaricati dai produttori di tali apparecchiature di
provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al
dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro
dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei
domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di
AEE di tipo equivalente. L'attivita' di ritiro gratuito ai
sensi del primo periodo puo' essere effettuata, su base
volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai
distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che
effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a
distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al
comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite
elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori
sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare e di
immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali
commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure
mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet.
Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresi'
tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo
di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo
comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' compreso anche il deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i
rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo presso i locali del proprio punto di vendita
ovvero presso altri luoghi, in entrambi i casi comunicati
al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a
disposizione dal medesimo e realizzati in conformita' a
quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai
centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei
decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma
1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006 o
ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli
208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis
della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento
adeguato. Al deposito preliminare alla raccolta effettuato
dai distributori ai sensi del presente comma non si
applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le
disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006. I rifiuti ritirati ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere
raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per
tipologia nella stessa area di deposito preliminare. Il
trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto
di trattamento puo' avvenire, a scelta del distributore o
del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il
quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500
chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui
all'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20
febbraio 2023, n. 40. Il deposito preliminare ha durata non
superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo
ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I
dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto
di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per
tipologia nell'area di deposito preliminare, sono
conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso
in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i
dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro
di coordinamento per le finalita' di cui all'articolo 34,
comma 2.
5. Il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato
in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato,
nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento mediante appositi sistemi di
copertura, anche mobili, nonche' raggruppati avendo cura di
tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformita'
all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. L'integrita' delle apparecchiature e'
garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a
evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e
la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che
effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a
distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica,
possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di
deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro
distributore che non operi mediante tecniche di
comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente
il ritiro e il deposito in conformita' alle disposizioni
del presente decreto.
6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che
effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del
registro cronologico di carico e scarico di cui
all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ne' all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono
tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per
la tracciabilita' dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis,
comma 3, del decreto legislativo stesso.
7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta
e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto
da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello
dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se
diverso dal punto di vendita stesso, e' accompagnato dal
documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di
produzione, la tipologia di materiale e il luogo di
destinazione.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano
altresi' al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e
dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello
svolgimento della propria attivita'.
10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono
abrogati.».
«Art. 38 (Sanzioni). - 1. Il distributore che,
nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3,
indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE e'
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per
ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
1-bis. La mancata comunicazione, da parte del
distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro
di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito
preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma
4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
1-ter. La violazione da parte del distributore degli
obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o
incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta
l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative
ridotte della meta'.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il
produttore:
a) che non provvede ad organizzare il sistema di
raccolta separata dei RAEE professionali di cui
all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di
trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18,
comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative
operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui
agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime
operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
b) che, nel momento in cui immette una
apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non
provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 25, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la
sanzionabilita' delle identiche condotte commesse dopo il
10 luglio 2010;
c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di
AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 5.000;
d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di
ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli
impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo
27, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 ad euro 30.000;
e) che, dopo il termine di cui all'articolo 40, comma
4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui
all'articolo 28, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato;
f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di
cui all'articolo 28, comma 5, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per
ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma
la sanzionabilita' delle identiche condotte commesse dopo
il 31 dicembre 2010;
g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso
la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8,
immette sul mercato AEE, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
h) che, entro il termine stabilito dall'articolo 29,
comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o
non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi
previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 ad euro 20.000.
3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento
al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 20.000. In caso di mancata registrazione ovvero
qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno
dei requisiti per l'iscrizione, l'autorita' diffida a
provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente
i quali l'autorizzazione e' revocata.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
all'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi
dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni
amministrative ridotte alla meta'. La violazione
dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte
dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche
non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione
d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29. Le
persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione
dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte
al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni
successivi.
5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui
all'articolo 30, comma 2, comporta l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro
1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato
estero.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la
spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga
in difformita' dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI,
si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
10, comma 10.2, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e
non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi
realizzati dal sistema collettivo inadempiente
nell'esercizio precedente a quello in cui si e' verificata
la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei
cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE
e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto
riciclaggio.
7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto legislativo, nonche' per la
destinazione dei proventi delle stesse si applicano le
disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
 
Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) e' aggiunto il seguente:
«4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) all'articolo 452-sexies:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla meta' quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»;
2) il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla meta' quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 131-bis, 452-sexies e
452-quaterdecies del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 131-bis (Esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due
anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla
predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le
modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del
pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma,
anche in considerazione della condotta susseguente al
reato, l'offesa e' di particolare tenuita' e il
comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare
tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha
agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche
in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha
profittato delle condizioni di minorata difesa della
vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona.
L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede:
1) per delitti, puniti con una pena superiore nel
massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive;
2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e
341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto
dall'articolo 343;
3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis,
423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e
577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo
comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis,
612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis,
648-ter;
4) per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti
di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli
184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del
capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633,
salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della
medesima legge;
4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti
dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis,
256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato,
sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si
tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva
prevista nel primo comma non si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo
caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di
cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando
la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del
pericolo come circostanza attenuante.».
«Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale
ad alta radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque
abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona
o si disfa illegittimamente di materiale ad alta
radioattivita'.
La pena di cui al primo comma e' aumentata sino alla
meta' quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per
l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle
strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».
«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di
conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate
fino alla meta', quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle
strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui
all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono
a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il
profitto del reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il
giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».
 
((Art. 2-bis

Misure urgenti in materia di pene accessorie

1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno ne' superiore a cinque anni:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 452-bis e 452-quater del
codice penale:
«Art. 452-bis (Inquinamento ambientale). - E' punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero
in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui
l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o
distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena
e' aumentata da un terzo a due terzi.».
«Art. 452-quater (Disastro ambientale). - Fuori dai
casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente
cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione
da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di
un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema
la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione
della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,
storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero
in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.».
- Per gli articoli 452-sexies e 452-quaterdecies del
codice penale si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2 della presente legge.
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 382-bis
del codice di procedura penale

1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 382-bis del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1.
Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del
codice penale, si considera comunque in stato di flagranza
colui il quale, sulla base di documentazione
videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresi', nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter,
452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale
e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256,
commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei casi di delitti non colposi per i quali e'
previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o
nelle pertinenze delle strutture sanitarie o
socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche
o private, in danno di persone esercenti una professione
sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle
funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', ovvero commessi
su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio
sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica o individuale ovvero per
ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 9
della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, ((dopo la parola)): «353-bis,» ((sono inserite le seguenti)): «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,» e le parole: «nonche' ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.
146 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e
dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile
2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,
517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter,
256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e
259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta
persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano
denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze
stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere
il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono
denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo
illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro
o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come
prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
eversione, anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a);
b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all', convertito, con modificazioni, dalla , i quali, nel
corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al
contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle
infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla
normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo
fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta
persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a)
ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico
o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano,
alterano o comunque intervengono su un sistema informatico
o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in
esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini
e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso
il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono
il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali.
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini
nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga
e' data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se
richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita'
antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi
antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche'
quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere
informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel
corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che
vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di
procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159

1. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, ((452-sexies,)) 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
((1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attivita' economiche possa agevolare l'attivita' di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni puo' essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 34 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (L'amministrazione giudiziaria dei beni
connessi ad attivita' economiche e delle aziende). - 1.
Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19
o di quelli compiuti per verificare i pericoli di
infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di
quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dall'Autorita' nazionale anticorruzione,
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero
esercizio di determinate attivita' economiche, comprese
quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o
indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione
o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del
codice penale o possa comunque agevolare l'attivita' di
persone nei confronti delle quali e' stata proposta o
applicata una delle misure di prevenzione personale o
patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente
decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i
delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater,
452-sexies, 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e
648-ter del codice penale, nonche' per i delitti di cui
agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo,
1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e non ricorrono i presupposti per
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di
cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente
per l'applicazione delle misure di prevenzione nei
confronti delle persone sopraindicate dispone
l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento delle predette attivita' economiche, su
proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17
del presente decreto. Nei casi di cui al periodo
precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono
sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio
delle attivita' economiche possa agevolare l'attivita' di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies
e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui
agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche',
limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti
pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi
1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la
proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle
aziende o dei beni puo' essere formulata anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario dimora la persona.
2. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata
per un periodo non superiore a un anno e puo' essere
prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non
superiore complessivamente a due anni, a richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione
dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessita'
di completare il programma di sostegno e di aiuto alle
imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di
fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale
nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario,
il quale esercita tutte le facolta' spettanti ai titolari
dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura.
Nel caso di imprese esercitate in forma societaria,
l'amministratore giudiziario puo' esercitare i poteri
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri
organi sociali secondo le modalita' stabilite dal
tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione
dell'attivita' d'impresa, senza percepire ulteriori
emolumenti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' eseguito sui
beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel
possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nel quale e' iscritta l'impresa. Qualora oggetto della
misura siano beni immobili o altri beni soggetti a
iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al
comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici
registri.
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi
di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma
2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
capi I e II del titolo III del presente libro.
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione
giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il
tribunale, qualora non disponga il rinnovo del
provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca
della misura disposta ed eventualmente la contestuale
applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo
34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne
costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio
partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al
procedimento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del
presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti
di revoca con controllo giudiziario e di confisca si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni
sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano
dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha
motivo di ritenere che i beni siano frutto di attivita'
illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui
all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne
il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma
del comma 2.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231

1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento»;
2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;
3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;
5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma));»;
b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;
c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;
5) la lettera f) e' abrogata;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, ((lettera a) )), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto»)).

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 25-undecies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-undecies (Reati ambientali). - 1. In
relazione alla commissione dei reati previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la
sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,
la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi
dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da
quattrocentocinquanta a mille quote;
e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la
sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il
caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento
quote per i casi previsti dal secondo comma;
e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies,
la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo
452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote; per la violazione dell'articolo
452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo
452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da
quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso
previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote
nei casi previsti dal terzo comma;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente
articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi
previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo,
e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo
periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la
sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a
quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione
pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta
quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo,
e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento
a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a
settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo
periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da
cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo
periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria
da seicento a milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta
quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo
periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille
quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4,
secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta
quote;
f) (abrogata);
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo
periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo
259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le
sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b)
ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti
dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2,
commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
c) per i reati del codice penale richiamati
dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150
del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due
anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti
dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9,
comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
ridotte della meta' nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma
2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei
casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere
b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita'
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater,
452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli
articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.».
 
Art. 7
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285

1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;»;
b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 15 e 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo codice
della strada», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992, come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Atti vietati). - 1. Su tutte le strade e
loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le
piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa
attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei
fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di
scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si
scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per
quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla
conduzione degli animali;
f) fuori dai casi di cui all'articolo 20,
insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con
oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai
rifiuti;
f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255,
255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui
agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a
mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e
diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi
e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o
incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad
euro 173.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f) e h), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 ad
euro 102.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
«Art. 201 (Notificazione delle violazioni). - 1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione puo'
essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla
data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e
scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate o con accesso o transito vietato,
attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito
regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento
sono definite le condizioni per l'installazione e
l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di
consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di
circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle
corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente,
nonche' il controllo della durata di permanenza all'interno
delle medesime zone;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141,
143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3,
158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione
della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo
7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e
217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di
rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi
regolamenti adottati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le
condizioni per l'installazione e l'esercizio dei
dispositivi di controllo nonche' per l'accesso alle banche
di dati necessarie per il loro funzionamento. Per
l'accertamento delle violazioni, la documentazione
fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al
momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di
targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada;
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della
violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il
confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo
e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
1-quinquies. I dispositivi per l'accertamento e il
rilevamento automatico delle violazioni possono accertare
contemporaneamente due o piu' violazioni tra quelle
indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per
l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna
delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal
primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi
approvati od omologati possono essere comunque utilizzate
dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per
l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati
esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le
quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente
approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti
ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei
requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti
obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe
tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o
dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita',
il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.
5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e
1-bis, la contestazione immediata non e' necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione
nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni
previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e
176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17,
commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie,
svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di
esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di
polizia stradale attraverso la semplice visione delle
immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che
sono installati lungo le strade stesse. In tali casi,
l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel
momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti
di videosorveglianza, con l'acquisizione e conservazione di
un filmato avente data e orario certificati in modo
contestuale dall'operatore di polizia, oppure deve
risultare dalla visione delle registrazioni effettuate
nelle ventiquattro ore precedenti al momento
dell'accertamento, quando l'orario di effettivo
funzionamento e' certificato conforme al tempo coordinato
universale (UTC). Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono determinate le
modalita' di acquisizione e conservazione delle
registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni
accertate, che prevedono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida di cui
all'articolo 218, sono segnalate immediatamente agli
operatori di polizia eventualmente presenti lungo
l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di
consentire la contestazione della violazione, ove
possibile. Qualora tale contestazione non sia stata
effettuata, si procede alla notificazione degli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai
dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente
comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 45.
5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano
altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine
possono essere utilizzate le immagini riprese dagli
impianti di videosorveglianza installati lungo le strade
poste fuori o all'interno dei centri abitati.».
 
Art. 8
Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura

1. A tutela e salvaguardia dell'ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attivita' di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dagli articoli 452-bis, 452-quater, ((452-quinquies e 452-sexies)) del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, e' possibile avvalersi ((anche)) dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Riferimenti normativi

- Per gli articoli 255, 256, 256-bis e 259 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1 della presente legge.
- Per l'articolo 452-sexies del codice penale si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 2 della presente
legge.
- Si riporta l'articolo 452-quinquies del codice
penale:
«Art. 452-quinquies (Delitti colposi contro
l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli
452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a
due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma
precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o
di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite
di un terzo.».
 
Art. 9
Misure urgenti per il finanziamento della attivita' di ripristino
ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

1. Al fine di consentire al Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, di realizzare gli interventi di cui al medesimo comma 5, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «((Fondi di riserva e speciali))» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.
3. Al Commissario ((unico di cui al comma 1)) sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 10 (Disposizioni urgenti finalizzate
all'attuazione delle misure in materia di personale a
supporto delle attivita' di ricostruzione nei territori
delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di
maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella
Terra dei fuochi). - Omissis
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo
5, anche alla bonifica dell'area denominata «Terra dei
fuochi» individuata dalle direttive dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute
d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23
dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle
seguenti attivita':
a) ricognizione degli interventi di indagine
ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica effettuati e programmati, nonche' delle iniziative
volte a garantire la salubrita' dei prodotti
agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il
monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate
nell'area interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle
disponibili per l'attuazione degli interventi e delle
iniziative di cui alla lettera a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative
ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo
periodo, nonche' stima delle risorse finanziarie necessarie
e attuazione degli interventi medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto
di contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica,
ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o
permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito
agli interventi e alle iniziative attuati e programmati.
Omissis.».
- Si riportano gli articoli 192, comma 3, e 244 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 192 (Divieto di abbandono). - Omissis
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio
a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con
i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate.
Omissis.».
«Art. 244 (Ordinanze). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni
individuano siti nei quali accertino che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al
comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento,
con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune,
diffida con ordinanza motivata il responsabile della
potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del
presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata
anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non
provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro
soggetto interessato, gli interventi che risultassero
necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente
titolo sono adottati dall'amministrazione competente in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 250.
4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi
del presente articolo, le province medesime si avvalgono
del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
((Art. 9-bis

Misure per rafforzare lo sviluppo
del Mezzogiorno

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per il Sud», da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, e' adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, e' soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di tre unita' di personale dirigenziale generale e di quattro unita' di personale dirigenziale non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, e' autorizzata la spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud e' assegnato il contingente di sessanta unita' di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono state individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unita', anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, gia' attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il decreto di nomina e' altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Il Dipartimento per il Sud puo' procedere alla stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. Per le finalita' di cui al precedente periodo, a decorrere dall'anno 2026, e' autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, cessano alla data di soppressione della predetta Struttura di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.
7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Conseguentemente, al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Dipartimento puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
8. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo, il Dipartimento per il Sud puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - INVITALIA SpA. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 2.444.310 annui a decorrere dall'anno 2026.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.
10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9;
b) quanto a euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 7 e 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante: «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01 settembre 1999:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono
in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - Omissis
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162:
«Art. 10 (Organizzazione della ZES unica). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica
amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, dal Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro
per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro del
turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri
competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna
riunione, nonche' dai Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle
province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo
delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria tecnica,
costituita da rappresentanti designati delle
amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura
di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della
Cabina di regia e' approvato il regolamento di
organizzazione dei lavori della stessa. Per la
partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata
«Struttura di missione ZES», alla quale e' preposto un
coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in
quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La
Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre
2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in
particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura, sulla base degli orientamenti della
Cabina di regia ZES, supporto all'Autorita' politica
delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del
Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico
della ZES unica di cui all'articolo 11;
b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di
regia ZES;
c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle
attivita' previste nel Piano strategico della ZES unica;
c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza
almeno semestrale e sulla base degli indicatori di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti
dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli
incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di
verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia delle
misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei
risultati attesi come indicati nel Piano strategico della
ZES unica;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di
aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della
ZES unica;
e) definisce, in raccordo con le amministrazioni
competenti, le attivita' necessarie a promuovere
l'attrattivita' della ZES unica per le imprese e garantire
la disponibilita' e l'accessibilita' al pubblico delle
informazioni rilevanti;
f) definisce, in raccordo con le amministrazioni
competenti, le attivita' necessarie a prevenire tentativi
di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata;
g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di
amministrazione procedente ai fini del rilascio
dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto
salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo
15;
h) assicura lo svolgimento delle attivita' di
comunicazione istituzionale e di pubblicita' della ZES
unica, mediante il portale web della ZES unica di cui
all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Struttura di missione di cui al comma 2 e'
composta da un contingente di tre unita' dirigenziali di
livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro
unita' dirigenziali di livello non generale e di sessanta
unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di
personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono
individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale
trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta
unita', anche tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e'
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la durata di esso, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Alla predetta Struttura e' assegnato un
contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete
un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000
al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per
singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro
700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il
trattamento economico del personale collocato in posizione
di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi
del secondo periodo e' corrisposto secondo le modalita'
previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale
non dirigenziale puo' essere composto anche da personale di
societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto
regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale
non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303
del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le
competenze degli uffici. Con il medesimo decreto e'
individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono
trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni gia'
di titolarita' dei Commissari straordinari di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123.
6. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR relativi alla
infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre
2026, la Struttura di missione ZES puo' assumere le
funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso,
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo
e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 3
e 6, la Struttura di missione ZES puo' avvalersi, mediante
apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui
al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del
2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi
dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei
Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano
automaticamente, ove non confermati nell'ambito del
contingente di unita' dirigenziali non generali assegnato
alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel sito internet istituzionale del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I
contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione
territoriale ai sensi del secondo periodo del comma
7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91
del 2017 alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano automaticamente alla data indicata nel
decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta
salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente
prevista.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai
sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91
del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una
relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di
competenza e degli impegni finanziari assunti
nell'espletamento dell'incarico.
10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, il comma 3 e' abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7,
pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n.
91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono
sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle
attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche».».
- Si riporta l'articolo 19, commi da 1 a 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
Omissis
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla
definizione della disciplina per il trasferimento delle
medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere
dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e
passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le
unita' di personale. Con il medesimo decreto si provvede
alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. (GU n. 264 del 11
novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - Omissis
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del
Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Si riporta l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - Omissis
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla
Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
Omissis.».
- Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 10
Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma
sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

1. All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, ((con modificazioni,)) dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta ((richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto)) contributo per la ricostruzione».
((1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sopravvenuta agibilita' dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo gia' riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si da' luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma».))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 22-ter del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2022, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n.
25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22-ter (Misure urgenti di sostegno per la
sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da
eventi calamitosi di particolare gravita'). - . Le misure
di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui
all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della
protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a
seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c), del medesimo codice possono essere
prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri su richiesta del Presidente della regione
interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati
in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati
nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello
stato di emergenza nonche' la disponibilita' delle
occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive
contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del
predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018, fino al termine massimo di durata delle medesime
contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle
misure di cui al primo periodo e' comunque subordinato alla
verifica del perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e,
in caso di maturata scadenza del termine per la
presentazione della domanda di contributo per la
ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la
concessione del medesimo contributo per la ricostruzione.
La sopravvenuta agibilita' dell'immobile o la mancata
presentazione, nel termine di cui al precedente periodo,
della domanda di contributo per la ricostruzione
determinano la decadenza dalle misure di cui al primo
periodo gia' riconosciute al soggetto interessato nel
perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e nelle more
della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si
da' luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi
del presente comma.».
 
Art. 11
Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: «17 settembre 2025» sono sostituite ((dalle seguenti:)) «31 dicembre 2025».
((1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo e' fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' prorogabile fino a ulteriori cinque anni. La proroga e' disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.
1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unita' immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo e' concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo e' concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unita' immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
e) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
g) interventi per far fronte a interruzioni di attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis.
1-quater. I contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
1-quinquies. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies.
1-sexies. I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali e' concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.
1-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-bis e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 e' incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8-bis del decreto-legge 11
giugno 2024, n. 76 recante: «Disposizioni urgenti per la
ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione
civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 11 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8-bis (Proroga dello stato di emergenza per
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
15 settembre 2022 nella regione Marche). - 1. Lo stato di
emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive
modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle province di
Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di
Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei
comuni situati nella parte settentrionale della provincia
di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2025 al fine di consentire la
prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente stanziate per il
superamento del predetto contesto emergenziale.».
- Si riportano gli articoli 2, 3, 6 e 9, comma 2, della
legge 18 marzo 2025, n. 40 recante: «Legge quadro in
materia di ricostruzione post-calamita'», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2025:
«Art. 2 (Stato di ricostruzione di rilievo
nazionale). - 1. Entro il termine di scadenza dello stato
di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di
carattere calamitoso di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo, a seguito di una relazione
presentata dal capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante
la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche
sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del
rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle
conseguenze dell'evento, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei
dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei
ministri, valutata l'impossibilita' di procedere ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018, puo' deliberare lo stato
di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione e'
adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata
per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e
delle province autonome interessate. La deliberazione di
cui al secondo periodo puo' essere adottata nei casi in cui
sia necessario provvedere ad una complessiva revisione
dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in
conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e
infrastrutture e della necessita' di attivare l'insieme
delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III
della presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque
nell'ambito dei territori per i quali e' stato
precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi
calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale
decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018, non puo' eccedere la
durata di cinque anni ed e' prorogabile fino a dieci anni.
La proroga e' disposta con deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata
per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del
Commissario straordinario alla ricostruzione di cui
all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa
delle regioni e delle province autonome interessate.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora
siano completate le attivita' di ricostruzione pubblica e
privata e sussistano i presupposti per provvedere al
rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale puo' essere revocato prima della sua
scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario
straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3
della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e
delle province autonome interessate.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello
stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario
straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di
coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei
quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento
dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle
amministrazioni competenti in via ordinaria per il
coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento,
pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella
titolarita' della contabilita' speciale di cui all'articolo
3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli
interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con
l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi, non
prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento
calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori
pubblici e di acquisizione di beni e servizi.»
«Art. 3 (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, successivamente
alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo
nazionale di cui all'articolo 2, e' nominato un Commissario
straordinario alla ricostruzione, che puo' essere
individuato nel presidente della regione interessata o, in
caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di
una delle regioni interessate. In alternativa, con le
medesime modalita' previste dal primo periodo, il
Commissario straordinario alla ricostruzione e' individuato
tra soggetti dotati di professionalita' specifica e
competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto
conto della complessita' e rilevanza del processo di
ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo
periodo puo' essere disposta la revoca dell'incarico di
Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi
inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni
commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni
sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove
nominata, all'Autorita' politica delegata per la
ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati
disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria
generale dello Stato, una relazione sullo stato di
attuazione della ricostruzione, anche al fine di
individuare ulteriori misure di accelerazione e
semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del
Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei
limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le
spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla
ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della
presente legge confluite nella contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma
6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario
straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo
del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri, si provvede alla costituzione,
all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento
della struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge. La struttura di supporto di cui al primo
periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f),
del presente articolo, puo' essere articolata a livello
territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, puo'
fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione,
disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica
delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del
capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui
al presente articolo delle attivita' e funzioni che non
saranno concluse dal commissario delegato nominato per
l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Alla disciplina del completamento delle
attivita' e funzioni gia' avviate dal commissario delegato
nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del
primo periodo al commissario straordinario si provvede
mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi
dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di
assicurarne l'immediata operativita', personale
dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato
dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in
servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale,
dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli
enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e
gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' necessari in materia di
ricostruzione, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento
economico del personale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate le specifiche dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale, anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima
struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della
struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al
trattamento di missione del personale di cui al comma 4,
lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte
corrente del fondo per le spese di funzionamento dei
Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui
all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del
Dipartimento della protezione civile e con il capo del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate
dalla presente legge con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano
generale pluriennale di interventi riguardante le aree e
gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono
determinati anche il quadro complessivo dei danni e il
relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo.
Il piano degli interventi puo' prevedere altresi' eventuali
misure di delocalizzazione necessarie, relative
esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli
eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del
contributo concedibile per la ricostruzione, specificando
altresi' le spese connesse alla demolizione dell'immobile
ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a
seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli
interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella
contabilita' speciale di cui alla lettera f), puo'
prevedere misure di riqualificazione morfologica ed
ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi
alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli
argini e di eventuale ampliamento delle aree di
esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla
base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella
relazione del capo del Dipartimento della protezione civile
di cui all'articolo 2, e' adottato dal Commissario
straordinario, di concerto con i Ministri interessati e
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,
che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo
economico e di tutela ambientale, e' commisurato alla
durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di
rilievo nazionale ed e' attuabile progressivamente nel
limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai
sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui
alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo
scopo e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui
alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
f):
1) nelle more dell'adozione del piano generale
pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in
attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui
agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla
ricognizione e all'attuazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu'
urgenti necessita', d'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati
designati ai sensi del medesimo articolo 4;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture
sportive e gli immobili destinati a finalita'
turistico-ricettiva e quelli di titolarita' degli enti del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una
procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi,
in funzione del danno e delle vulnerabilita', eventualmente
anche sulla base delle schede di censimento dei danni
adottate durante la fase emergenziale, concedendo i
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli
interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del
demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere
pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
4) qualora necessario in relazione alla tipologia
di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli
interventi integrati di mitigazione del rischio
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e
della biodiversita', gia' previsti e finanziati a
legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento
calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo
13, comma 2, lettera c);
5) nei limiti delle risorse di parte corrente del
fondo per le spese di funzionamento dei Commissari
straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6,
comma 1, confluite e disponibili nella contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi
della lettera f) del presente comma, puo' autorizzare le
regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali
dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei
territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di
spesa per assunzioni a tempo determinato previsto
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma
3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero
stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e
amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a
tempo determinato, mediante lo scorrimento delle
graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, unita' di
personale con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo. La ripartizione delle unita' di cui al
precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni
interessati e' operata dal Commissario straordinario con
provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del presente
articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dei
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse
destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono
utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso
alla data dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza
semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo
4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle
principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate,
anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' del relativo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di
monitoraggio su ogni altra attivita' prevista dalla
presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito
della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della
Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le
regioni e le province autonome interessate nonche' con i
rappresentanti delle province e dei comuni interessati,
designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze
possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto
salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze
commissariali recanti misure nelle materie di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.»
«Art. 6 (Fondi per la ricostruzione e per le spese di
funzionamento). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un
fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di
funzionamento dei Commissari straordinari alla
ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono
trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi
conseguenti agli eventi per cui e' deliberato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con
l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione,
come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13,
comma 1. Al finanziamento del fondo per le spese di
funzionamento dei Commissari straordinari alla
ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti
legislativi. Nel rispetto del principio di trasparenza, la
pubblicita' dei fondi di cui al primo periodo e' assicurata
mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti
digitali interconnessi con la piattaforma unica della
trasparenza istituita presso l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3
e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso
la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della
cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la
contabilita' speciale intestata al commissario delegato per
l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla
conclusione delle attivita' emergenziali e di assistenza
della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma
1, le risorse finanziarie statali nonche' quelle derivanti
dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di
normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli
eventi per i quali e' deliberato lo stato di ricostruzione
di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilita'
speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta
del Commissario straordinario, subordinatamente alla
verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei
processi di ricostruzione, in accordo con i dati
informativi desumibili dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla
rendicontazione delle risorse della contabilita' speciale
viene data tempestiva e adeguata pubblicita' ai sensi
dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione
nel sito internet istituzionale del Commissario
straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 2 del presente
articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2,
comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al fondo per la
ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che sono versate ai bilanci delle
amministrazioni dalle quali provengono.».
«Art. 9 (Ricostruzione privata). - . Per gli
interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione
degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per
i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di
rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di
intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione
nonche' i limiti, i parametri generali, i presupposti, le
condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con
disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello
stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al
citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge
sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere
i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate
le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione,
tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono
iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo
6, comma 1, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera f).
2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito
dei territori di cui all'articolo 1, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse
finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi
del comma 1 del presente articolo, il Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina,
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione, da
realizzare con priorita', per il rafforzamento locale degli
edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in
cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima
infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le
infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi
per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla
persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri
e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli
aspetti architettonici, storici, paesaggistici e
ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione.
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al
rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
prescritta.».
- Si riporta il comma 898 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024 n. 207 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«898. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno
2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000
euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure
in favore degli enti locali, alla realizzazione di
interventi in materia sociale e socio-sanitaria
assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da
parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel
territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del
patrimonio storico, artistico e architettonico nonche'
all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture
stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita'
e di riqualificazione ambientale e di interventi
riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il
sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi,
la ricerca e il digitale.».
- Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016 n. 232 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.».
 
Art. 12

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.