Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 18 settembre 2025, n. 143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
 

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati singolarmente la «Parte» e collettivamente le «Parti»):
Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
Richiamando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India, firmato a New Delhi il 3 febbraio 2003 e scaduto il 19 maggio 2019;
Tenendo conto dell'organizzazione di riunioni periodiche tra le Parti, come il Joint Defence Committee [Comitato congiunto di Difesa] e il Military Cooperation Group [Gruppo di cooperazione militare];
Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti sara' regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita', interesse reciproco e mutuo rispetto per la sovranita' e l'integrita' territoriale di entrambe le Parti. Il presente Accordo sara' attuato in conformita' con i rispettivi ordinamenti nazionali, con il diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2
Settori di cooperazione

1. La cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di difesa include i seguenti settori:
a. Politica di sicurezza e difesa;
b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico, commercio di prodotti e servizi per la difesa;
c. Cooperazione industriale nel campo della difesa incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures;
d. Attivita' formative in campo militare;
e. Problematiche ambientali causate dalle attivita' militari;
f. Servizi di sanita' militare, storia militare, sport militare;
g. Maritime Domain Awareness, aviazione militare;
h. Condivisione di informazioni nel campo della difesa in accordo con procedure da concordare tra Italia e India;
i. Ogni altro settore di interesse comune per le Parti.
2. La cooperazione puo' essere realizzata con le seguenti modalita':
a. visite di delegazioni di enti civili e militari;
b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
d. scambio di personale docente, nonche' studenti di istituti militari;
e. partecipazione a corsi teorici, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze, a tavole rotonde e a simposi organizzati presso enti militari e civili della Difesa;
f. visite di navi ed aeromobili militari;
g. organizzazione di attivita' culturali e sportive;
h. supporto ad iniziative commerciali, incluso lo sviluppo congiunto, la produzione congiunta e la creazione di joint ventures relative ai prodotti della Difesa, nonche' servizi collegati a tematiche della Difesa;
i. ogni altra modalita' da concordare tra le Parti.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 3
Istituzioni competenti

1. Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati collettivamente «i Ministeri della Difesa delle Parti») sono le istituzioni competenti per l'implementazione di questo Accordo. Essi possono svolgere consultazioni bilaterali, a turno in Italia e in India, o attraverso l'utilizzo di apparecchi per videoconferenze.
2. L'Accordo prevede scambi di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti ai livelli appropriati. Tali scambi possono includere, ma non sono limitati a:
a. Riunioni annuali del Joint Defence Consultative [consultazione congiunta di Difesa] ODC) e dei
b. Gruppi di Lavoro Congiunti (JWG) sulle Navi e i Sottomarini.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 settembre 2025
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4
Questioni finanziarie

1. Ciascuna Parte sara' responsabile per le rispettive spese sostenute nell'attuazione del presente Accordo.
2. Tutte le attivita' svolte secondo il presente Accordo saranno soggette alla disponibilita' di fondi delle Parti.

 
Articolo 5
Compensazione dei danni

Le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attivita' svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Terze Parti o entita'.

 
Articolo 6
Cooperazione nel settore dei materiali per la Difesa
1. Armamenti, munizioni, armi e sensori.
Conformemente alle rispettive legislazioni e politiche italiane e indiane, le Parti possono sviluppare cooperazioni nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella vendita, nelle politiche, nel controllo qualita', nella manutenzione, nelle consulenze o in qualsiasi altra attivita' decisa congiuntamente riguardo agli equipaggiamenti, ai sistemi, alle piattaforme, alle parti di ricambio, agli hardware, ai software o a qualsiasi altra questione tecnica o commerciale preventivamente concordata.
Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito verso terze parti senza il previo consenso della Parte che ha originariamente fornito il materiale. 2. Modalita'
Le attivita' di cooperazione risultanti da questo Articolo potranno assumere le seguenti modalita':
a. ricerca scientifica, test, controllo qualita' e progettazione;
b. scambio di esperienze nel settore tecnico;
c. produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della Difesa e agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.
Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico e amministrativo, al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

 
Articolo 7
Proprieta' intellettuale e trattamento dei dati personali

In accordo con le rispettive legislazioni nazionali e con il diritto internazionale applicabile, nonche', per quanto concerne la Parte italiana, in conformita' alle obbligazioni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nell'esecuzione di questo Accordo:
a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprieta' intellettuale - inclusi i brevetti derivanti dalle attivita' condotte in conformita' con questo Accordo;
b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potra' essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalita' concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

 
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la Sicurezza o da altra Autorita' designata dalle Parti.
4. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondo ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' permesso al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze parti/organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Senza pregiudizio alla immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la Sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.

 
Articolo 9
Disposizioni aggiuntive

Con riguardo a qualsiasi questione particolare coperta dalle disposizioni del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono stipulare separati accordi aggiuntivi, di natura generale o specifica, che possa, nella loro opinione, promuovere l'effettiva attuazione del presente Accordo. Qualsiasi accordo aggiuntivo stipulato dai Ministeri della Difesa delle Parti ai sensi di questo articolo entra in vigore al momento della firma.

 
Articolo 10
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni dirette tra le Parti, senza alcun riferimento a terze Parti o entita' internazionali.

 
Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti si comunicano il completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

 
Articolo 12
Emendamenti

1. Il presente Accordo puo' essere emendato per iscritto di comune intesa.
2. Gli emendamenti entrano in vigore secondo quanto specificato all'articolo 11 (Entrata in vigore) del presente Accordo.

 
Articolo 13
Effetti

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificando all'altra Parte la sua intenzione. La terminazione di questo Accordo sara' effettiva novanta (90) giorni dopo la ricezione della menzionata notifica.
3. La denuncia del presente Accordo lascia impregiudicati i programmi e le attivita' in corso, la sicurezza delle informazioni classificate, la proprieta' intellettuale e il trattamento dei dati personali, previsti dallo stesso, a meno che non sia concordato diversamente dalle Parti.
4. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese avra' la prevalenza.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 9 ottobre 2023, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, hindi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico