Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 settembre 2025
Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e vv., Alghero - Milano Linate e vv., Cagliari - Roma Fiumicino e vv., Cagliari - Milano Linate e vv., Olbia - Roma Fiumicino e vv., Olbia - Milano Linate e vv.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;
Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2022, di cui e' stata pubblicata la pertinente informativa in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C524 del 29 dicembre 2021;
Considerato che con il citato d.m. n. 466 del 2021 le istituzioni pubbliche coinvolte (Regione autonoma Sardegna, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) hanno voluto garantire la continuita' di un servizio su collegamenti considerati vitali per le popolazioni sarde per il tempo strettamente necessario a declinare un nuovo regime impositivo che, superato il periodo di emergenza legato alla pandemia da COVID-19, assicurasse piu' efficacemente e stabilmente la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna attraverso collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, nonche' con tariffe sempre accessibili;
Viste le risultanze di un apposito studio commissionato dalla Regione autonoma Sardegna e condotto da «advisor» indipendente che, attraverso un complesso processo di approfondimento e analisi, identifica in modo puntuale, anche rispetto ai dati del volato effettivo, le reali esigenze del Territorio che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato e definisce i contenuti di detto nuovo regime impositivo;
Considerato che detti contenuti sono stati condivisi con i competenti uffici della Commissione europea, e sono stati adeguati alle osservazioni formulate da tali uffici;
Vista la nota prot.n. 11257 in data 1° agosto 2025, con la quale la presidente della Regione autonoma della sardegna ha convocato per il giorno 11 agosto 2025, ore 10,00, la conferenza di servizi, di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 144/1999, con la finalita' di definire il nuovo regime di imposizione di oneri di servizio pubblico da/per la sardegna di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 41/1 in data 1° agosto 2025;
Atteso che il giorno 11 agosto 2025, in modalita' da remoto, si e' tenuta la suindicata Conferenza di servizi ai cui lavori hanno preso parte i rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC e che la Conferenza, dopo aver concordato alcune modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione tecnica del progetto di continuita' territoriale, lo ha approvato all'unanimita';
Vista la nota prot. n. 14473 del 27 agosto 2025 con la quale l'assessorato ai trasporti della Regione autonoma della Sardegna ha trasmesso il parere favorevole espresso in data 26 agosto 2025 dalla quarta commissione consiliare del consiglio regionale della Sardegna, in ordine allo schema di oneri di servizio pubblico (OSP) approvato dalla Conferenza di servizi dell'11 agosto 2025, unitamente alla delibera DGR n. 44/16 del 27 agosto 2025, con la quale la giunta regionale ha approvato in via definitiva l'anzidetto schema di imposizione di cui gia' alla deliberazione n. 43/7 del 20 agosto 2025;
Ritenuto di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte in parola conformemente alle risultanze della suindicata Conferenza di servizi recepite nell'allegato tecnico a tale scopo predisposto, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Considerata la necessita' di assicurare senza interruzioni la continuita' territoriale della Regione autonoma della Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;
Tenuto conto che e' stata fissata la decorrenza del nuovo regime impositivo alla data del 29 marzo 2026 e che, in pari data, cesseranno gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che e' posta a carico della Regione autonoma della Sardegna la copertura finanziaria dell'imposizione, nel caso in cui non venga presentata accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. I servizi aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale, limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto.
 
Allegato

Allegato tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. I servizi aerei di linea relativi alle rotte di cui all'articolo 1 sono sottoposti a oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 diventano obbligatori dal 29 marzo 2026.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 4

1. I vettori dell'Unione europea che intendono operare i servizi aerei di linea su una o piu' delle rotte indicate all'articolo 1, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano alla Regione autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore alcuna accettazione ai sensi del precedente articolo 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'articolo 1, puo' essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 29 marzo 2026.
2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica sono conformi al disposto dell'articolo 17 del regolamento (CE)1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
3. Le informative relative agli inviti a partecipare a ciascuna gara sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

1. La Regione autonoma della Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'articolo 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara, nonche' a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse e agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto.
 
Art. 7

1. E' demandata al direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari l'adozione del decreto con il quale e' reso esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'articolo 5, e' concesso al rispettivo vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della gara stessa ed e' approvata la convenzione per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritta dalla Regione autonoma della Sardegna e dal singolo vettore aggiudicatario.
 
Art. 8

1. Alla data del 29 marzo 2026 cessano gli effetti del decreto ministeriale 25 novembre 2021, n. 466 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e in quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it
Roma, 9 settembre 2025

Il Ministro: Salvini