| Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2025 (vai al sommario) |
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| LEGGE 18 settembre 2025, n. 140 |
| Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Citta' del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Citta' del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018. |
| | Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso. |
| | Art. 3
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: «non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di eta'»; b) all'articolo 1559, comma 1: 1) alla lettera b), la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «due»; 2) la lettera c) e' abrogata; c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «due». |
| | Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 settembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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