| Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 5 agosto 2025 |
| Istituzione, per l'anno 2025, di un fondo con risorse residue della quota dell'8 per mille per interventi per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'art. 47-quater, comma 1, come sostituito dall'art. 6-bis, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero della salute si articola in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che abroga il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e, in particolare, la tabella 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, nell'ambito del Capo IV «Assistenza sociosanitaria», ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio sanitario nazionale: i percorsi assistenziali integrati e le modalita' di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale (art. 21); l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 28); l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 35); articolando l'assistenza residenziale, in ragione al livello di intensita' assistenziale, nelle seguenti tipologie: a) trattamenti specialistici, b) trattamenti terapeutico-riabilitativi, c) trattamenti pedadogico-riabilitativi (art. 35, comma 2); Visto l'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunita' terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunita' terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e gia' finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»; Visto il successivo art. 21-sexies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Considerato che le risorse di cui all'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, risultano iscritte sul capitolo 4409, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della salute, denominato Somme da assegnare alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunita' terapeutiche accreditate in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, afferente alla Missione 20 - Tutela della salute, nell'ambito del Programma 14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie, azione 2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA; Preso atto di dover quindi provvedere alla ripartizione del fondo relativo all'annualita' 2025, in attuazione della richiamata normativa, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite all'annualita' 2024 (come da intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024, rep. atti n. 228/CSR) in quanto ultime disponibili alla data del presente decreto, ed alla conseguente assegnazione in favore di tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 agosto 2025;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonche' l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunita' terapeutiche accreditate in misura ulteriore rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e gia' finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard, si provvede, ai sensi dell'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, alla ripartizione della somma di 23.276.969 euro tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard relative all'anno 2024 di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024 (rep. atti n. 228/CSR), ed alla contestuale assegnazione degli importi riportati nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| | Tabella A
Ripartizione Fondo riferito all'annualita' 2025 per Comunita' terapeutiche accreditate, ai sensi dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato 1 SCHEDA RILEVAZIONE COSTI DIPENDENZE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
1. Entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2027, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute una rendicontazione conclusiva contenente l'indicazione delle prestazioni erogate a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto dalle strutture di cui al successivo comma 2, nonche' la relativa spesa sostenuta a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono riguardare l'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso le stesse regioni/province autonome di residenza degli assistiti o presso altre regioni o province autonome. 3. La rendicontazione in attuazione di quanto previsto al comma 1 deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e deve riguardare le prestazioni di cui al comma 2, e quindi la correlata spesa, aggiuntive rispetto al numero di analoga tipologia di prestazioni erogate nell'anno precedente a quello oggetto della rendicontazione e finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. |
| | Art. 3
1. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di euro 23.276.969 accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 e compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2025
Il Ministro della salute: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1420 |
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