| Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD |
| CIRCOLARE 23 settembre 2025, n. 37 |
| Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura incentivante «Resto al Sud». |
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Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito: decreto-legge n. 91/2017), recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 91/2017 relativo alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 91/2017 che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia (di seguito: Invitalia) quale soggetto gestore della misura «Resto al Sud» (di seguito: misura), per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare del suddetto incentivo; Visto l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017 che demanda ad un decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91/2017, l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, delle modalita' di attuazione della stessa, nonche' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 del decreto-legge n. 91/2017 e di controllo e monitoraggio dell'incentivo, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme; Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 91/2017 che prevede che, per il finanziamento della misura, sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025; Vista la delibera del CIPE del 7 agosto 2017, n. 74, che dispone che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2017, sono assegnati 715 milioni di euro alla misura; Vista la delibera del CIPE del 22 dicembre 2017, n. 102, che dispone che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 91/2017, sono assegnati ulteriori 535 milioni di euro alla misura; Visto l'art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 91/2017 che prevede che le risorse pubbliche destinate alla misura sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e che la relativa gestione, di cui e' titolare Invitalia, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla cui rendicontazione provvede la stessa Invitalia; Visto il decreto-legge n. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare l'art. 18; Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico n. 174 del 9 novembre 2017, che adotta il «Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» (di seguito: decreto 174/2017); Vista la circolare del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 33 del 22 dicembre 2017 (di seguito: circolare n. 33/2017), recante «Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, art. 1, del decreto-legge n. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123», come modificata dalla circolare del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 22 del 27 novembre 2019; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (di seguito: decreto legislativo n. 123/1998); Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale i soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge; pertanto, il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale; Vista la nota di Invitalia del 19 settembre 2025, con la quale, facendo seguito a precedenti comunicazioni della medesima societa' sull'imminente esaurimento dei fondi disponibili, e' stata comunicata l'esigenza di procedere alla chiusura dello sportello agevolativo «Resto al Sud» a far data dal 15 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, al contempo, che, a decorrere dalla medesima data del 15 ottobre 2025, sara' operativo lo sportello per la ricezione delle domande relative alle misure «ACN» e «Resto al Sud 2.0», istituite dal decreto-legge n. 60/2024; Visto l'art. 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;
si dispone quanto segue:
1. A partire dal 15 ottobre 2025 non e' consentita la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo. 2. I soggetti proponenti, ivi inclusi coloro che presentano domanda nelle more della chiusura dello sportello, hanno diritto alle agevolazioni - ai sensi del gia' menzionato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 - esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 1, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 91/2017, tenuto conto delle percentuali di riparto per i contributi previste al punto 2 della delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017. 3. Del presente avviso e' data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2025
Il Capo Dipartimento f.f.: Labonia |
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