Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di desloratadina, «Desloratadina Mylan Generics».


Estratto determina AAM/PPA n. 571/2025 del 19 settembre 2025

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DESLORATADINA MYLAN GENERICS, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata.
Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041081148 (base 10) 175Q9W (base 32).
E' autorizzata altresi', con variazione tipo IB, B.II.f.1z), l'eliminazione della durata di conservazione in uso per il flacone, per la confezione di cui sopra e per la seguente confezione del medicinale gia' autorizzate.
Confezione A.I.C. n.: 041081136 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.
Principio attivo: desloratadina.
Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano, Italia.
Procedura europea: FR/H/0494/001/IB/026/G.
Codice pratica: C1B/2025/678.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le nuove confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1, e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

1. Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui al paragrafo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.