Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loperamide cloridrato, «Loperamide Grindeks».


Estratto determina AAM/PPA n. 554/2025 del 12 settembre 2025

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LOPERAMIDE GRINDEKS, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:
confezione:
«2 mg capsule rigide» - 16 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050650074 (base 10) 1J9QYU (base 32);
principio attivo: loperamide cloridrato.
Titolare A.I.C.: AS GRINDEKS, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils Iela 53, LV-1057, Riga, Lettonia.
Procedura europea: HU/H/0806/001/IA/001.
Codice pratica: C1A/2025/563.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le nuove confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1, e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.