Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 17 settembre 2025, n. 137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
COSTA RICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,
Desiderosi di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,
Riconoscendo nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,
Consapevoli che tale cooperazione contribuira' ad una piu' profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi' come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocita'.
Entrambe le Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.
 
Articolo 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Universita' e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Universita', negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Articolo 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.
 
Art. 4

Clausole finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando cio' sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attivita' incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilita', fatto salvo il principio della reciprocita', favoriranno le attivita' di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, universita' e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.
 
Articolo 6

Le Parti rafforzeranno, altresi', la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una piu' equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
 
Articolo 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.
Per quanto riguarda le modalita' di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.
 
Articolo 8

Ciascuna delle Parti fara' in modo che le Universita', Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.
 
Articolo 9

Ciascuna delle Parti si sforzera' di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.
 
Articolo 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonche' nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creativita' contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonche' l'organizzazione congiunta di nuove attivita'. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversita' delle espressioni culturali.
 
Articolo 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.
 
Articolo 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.
Le parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.
A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.
 
Articolo 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu', anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa.
Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
 
Articolo 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Le Parti potranno altresi' incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
 
Articolo 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialita' applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Ciascuna delle due Parti potra' sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.
 
Articolo 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sara' posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
 
Articolo 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilita' e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
 
Articolo 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.
Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' intellettuale.
Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.
 
Articolo 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.
 
Articolo 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sara' risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.
 
Articolo 21

Il presente Accordo avra' durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.
Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.
La cessazione del presente Accordo non inficera' gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.
Il presente Accordo potra' essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.
Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico