Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2025, n. 138
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»;
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione;
Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sulla sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 19;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modificazioni.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1 per motivate esigenze di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno puo' impartire, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

NOTE
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 dispone, tra l'altro, che lo Stato ha
legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
recante: «Approvazione dello statuto della Regione
siciliana», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 10 giugno 1946.
- Si riporta il testo degli articoli 68 e 69 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante: «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931:
«Art. 68. - Senza licenza del questore non si possono
dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri
simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire
o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e
che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la
licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio
analogo.
Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 69. - Senza licenza dell'autorita' locale di
pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente,
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e
che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la
licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n. 241 del
1990, presentata allo sportello unico per le attivita'
produttive o ufficio analogo.».
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante: «Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 29
agosto 1977:
«Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite
ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60
e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di
impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di
persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino
e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3);
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi
pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni
straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo
comma;
5) la concessione della licenza per
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie,
feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o
trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole
di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti,
esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici
ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni
all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di
alcolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli
articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni,
locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri
esercizi in cui si vendono o consumano bevande non
alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di
pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica,
litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui
all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art.
64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e
depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per
mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti
(venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di
scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante,
suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere,
conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e
mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti,
collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza
mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi
di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche
od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma
degli enti locali territoriali, i consigli comunali
determinano procedure e competenze dei propri organi in
relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il
Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati
per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo
comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17),
e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 68 e 69 del regio decreto
18 giugno 1931 n. 773 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Provvedimenti in materia di polizia amministrativa

1. I provvedimenti adottati dai comuni e le segnalazioni certificate dagli stessi ricevute, concernenti le materie trasferite ai sensi dell'articolo 1, sono comunicati al prefetto territorialmente competente previamente alla data di svolgimento dell'evento cui si riferiscono.
2. Su richiesta del prefetto, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate di cui al comma 1 possono essere oggetto di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative.
 
Art. 3

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 sono esercitate dalle strutture amministrative gia' operanti per l'esercizio di competenze comunali a carattere autorizzativo.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Norma transitoria

1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio