Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 agosto 2025 |
Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto l'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, recante istituzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», come modificata dall'art. 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79; Visto l'art. 22-bis della richiamata legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante disposizioni in materia di «incarichi post doc» e, in particolare, il comma 5 del predetto articolo in forza del quale «Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito»; Visto, altresi', l'art. 22-ter della summenzionata legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'art. 1-bis, comma 1, della legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante disposizioni in materia di «incarichi di ricerca» e, in particolare, il comma 5 del medesimo articolo in forza del quale «Per gli incarichi di cui al presente articolo e' corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica» con particolare riguardo all'art. 38 disciplinante la «progressione economica del ruolo dei ricercatori»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante «Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», con particolare riguardo al disposto dell'art. 2 disciplinante la «Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente»; Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476; Viste le disposizioni in materia previdenziale di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; Viste le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternita', di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247; Viste le disposizioni in materia di congedo per malattia, di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto degli articoli 22-bis, comma 5, e 22-ter, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, procedendo alla definizione degli importi minimi da destinare al trattamento retributivo delle figure ivi disciplinate; Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione dei riferiti articoli 22-bis e 22-ter si fara' fronte con le disponibilita' finanziarie dei bilanci delle universita', degli enti di ricerca e delle istituzioni ivi contemplate, nei limiti previsti dall'art. 22-ter, comma 10, e fatte salve le specifiche eccezioni ivi stabilite;
Decreta:
Art. 1
Trattamento economico minimo degli incarichi post-doc
1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla singola istituzione in relazione all'impegno richiesto e alla complessita' delle attivita' da svolgere. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non puo' in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto. 3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, e' attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo. |
| Art. 2
Trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca
1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e' corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico, definito dalla singola istituzione in relazione all'impegno richiesto e alla complessita' delle attivita' da svolgere. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non puo' in ogni caso essere inferiore ad euro 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, e' attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 6 agosto 2025
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1822 |
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