Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 23 settembre 2025
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 21 del 7 giugno 2024, recante: «Disposizioni transitorie in relazione agli istituti di mobilita', comando, assegnazione temporanea o distacco». (Ordinanza n. 50).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;
al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427 [ndr Societa' Giubileo Spa], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.
Visto
il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Visti, altresi'
il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40, rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»», al comma 1, prevede che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla Misura M1C3 - investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo puo' avvalersi del Commissario straordinario delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;
la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici», con particolare riferimento agli aspetti relativi al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli interventi ed al monitoraggio dello svolgimento degli stessi, con attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 234/2021, in caso di criticita' realizzative o esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei tempi previsti dai contratti di affidamento;
il decreto del 24 giugno 2022 con il quale il Ministro del turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, investimento 4.3 «Caput mundi - Next generation EU per grandi eventi turistici» del PNRR, come individuati nella ordinanza Commissariale n. 2/2022.
Vista
la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, al comma 488 dispone che «in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. E' altresi' autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Visti
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 (cd. d.P.C.M. «Accoglienza»), con il quale e' stato approvato il Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, e' stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, di cui ai seguenti Allegati:
Allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato», comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;
Allegato 2, «Programma Caput Mundi», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «Caput Mundi - Next Generation Eu per grandi eventi turistici» del PNRR;
Allegato 3, recante «Integrazione dell'Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente», approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, che «al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma», all'art. 1, comma 496, ha autorizzato, tra l'altro, la spesa per il finanziamento dei maggiori costi per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale.
Visti
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;
l'art. 1, comma 5-bis, del d.P.R. 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del d.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato d.P.R. 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]».
Viste
la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'Addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la disposizione commissariale n. 7 del 5 maggio 2023, con la quale e' stata costituita la «Segreteria tecnica del Giubileo 2025», composta da rappresentanti indicati dalle principali articolazioni dell'amministrazione pubblica statale, regionale e locale nonche' della Santa Sede, con funzioni generali di coordinamento e di indirizzo in ordine alla definizione delle iniziative da assumere al fine di garantire una programmazione puntuale, volta alla realizzazione delle attivita' di competenza, necessarie all'organizzazione degli eventi giubilari, e di assicurare le migliori condizioni di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai turisti;
la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale») articolata in tre Direzioni (come da ultima modifica/integrazione effettuata con disposizione commissariale n. 9/2025).
Vista, altresi',
l'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 con la quale e' stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l'Ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse umane competente ratione materiae con nota prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289.
Considerato che
Roma Capitale, con nota prot. n. GB/45591 del 30 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2907, in ragione della riduzione d'organico subita nell'ultimo decennio e del costante transito del personale verso altre amministrazioni, ha richiesto al Commissario straordinario l'emanazione di un provvedimento transitorio che consentisse di rinviare, in deroga alla normativa vigente, sino al 31 dicembre 2025, le fuoriuscite di personale da Roma Capitale verso altre pubbliche amministrazioni, compresi gli organi centrali di Governo, conseguenti al ricorso al comando, alla mobilita' ovvero ad istituti similari, al fine di garantire all'Amministrazione capitolina l'esecuzione delle attivita' connesse alle celebrazioni giubilari, sia organizzative sia legate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali;
per far fronte alle esigenze sopra rappresentate, con ordinanza commissariale n. 21 del 7 giugno 2024, il Commissario straordinario ha disposto che «l'Amministrazione capitolina, in relazione alle richieste di mobilita', comando, assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, e' autorizzata a denegare tale richieste, in deroga all'art. l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al 31 dicembre 2025».
Preso atto che
Roma Capitale, in data 5 maggio 2025, ha pubblicato all'albo pretorio capitolino la determinazione dirigenziale n. 819/2025 di indizione di dieci concorsi pubblici, per esami, per il conferimento di complessivi ottocentootto posti in diversi profili professionali, per i quali gia' sono state espletate le prove preselettive e scritte e pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali;
con le celebrazioni per il Giubileo dei Giovani, svolte dal 28 luglio al 3 agosto 2025, si sono conclusi i c.d. «Grandi Eventi» ossia gli eventi a potenziale grande dimensione, previsti dal calendario giubilare pubblicato il 9 maggio u.s., la cui organizzazione ha richiesto un rilevante impegno del personale di Roma Capitale in avvalimento.
Ritenuto che
la necessita' del Commissario straordinario di continuare ad avvalersi fino al termine dell'anno giubilare della professionalita' e delle conoscenze dell'Amministrazione capitolina maturate dai dipendenti di Roma Capitale per la realizzazione dei restanti interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella citta' di Roma debba tenere conto della conclusione delle principali celebrazioni giubilari e dell'avvio della fase conclusiva del Giubileo stesso, nonche' delle procedure di reclutamento avviate dall'amministrazione capitolina.
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17, comma 14, ai sensi del quale «Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 30, comma 1-quinquies ai sensi del quali «Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'art. 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte».
Atteso che
il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]».
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) che l'Amministrazione capitolina, a parziale rettifica di quanto disposto al punto 1) dell'ordinanza commissariale n. 21 del 07/06/2024 e in deroga all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127, in relazione alle richieste di mobilita', comando, assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, puo' autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, tali richieste entro il numero complessivo di dodici;
2) che resta ferma la validita' dell'ordinanza commissariale n. 21 del 7 giugno 2024 per quanto non diversamente disposto con la presente ordinanza;
3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 23 settembre 2025

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri