Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 23 settembre 2025 |
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del 26 settembre 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del 12 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»; Considerato che, per la medesima denominazione di origine protetta e' tuttora in esame, presso i competenti servizi della Commissione europea, una domanda di modifica dell'Unione che prevede la modifica del nome della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» in «Castelli di Jesi» e del relativo disciplinare di produzione; Esaminata la documentata domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini, acquisita al prot. ingresso n. 0107183 del 16 febbraio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che l'Istituto marchigiano di tutela vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G. dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni; Vista la nota del 17 settembre 2025 dell'Istituto marchigiano di tutela vini, acquisita al prot. n. 460187 del 17 settembre 2025, concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola 2025/2026; Vista la nota del 18 settembre 2025 della Regione Marche, acquisita al prot. n. 466942 del 18 settembre 2025, in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui alle modifiche inserite nel disciplinare di produzione D.O.C.G. dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» dalla campagna vitivinicola 2025/2026; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'11 agosto 2025, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto. |
| Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA»
Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' riservata ai vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026. |
| Art. 2. Base ampelografica dei vigneti
I vini a denominazione di origine controllata e garantita, di cui all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, e iscritti nel Registro nazionale della varieta' di uve da vino, per un massimo del 15%. |
| Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, ricade nelle Province di Ancona e Macerata. Tale zona e' cosi' delimitata: parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano - Jesi - Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la localita' di Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni - Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla Localita' Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla Strada di Apiro - Poggio San Vicino in prossimita' di Case Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino - Apiro. Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico sino al Cimitero di Sant'Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada Domo - Serra San Quirico che percorre sino all'incrocio con la strada statale n. 76. Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di Serra San Quirico, passa poi attraverso le localita' Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e poi in prossimita' della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona - Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i Comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e raggiunge Ostra. Percorre la Strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio, che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito - San Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i Comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al Fiume Musone. L'uso della menzione «Classico» e' riservato al vino ottenuto dalle uve raccolte nella zona originaria piu' antica. Tale zona e' costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai Comuni di Ostra e di Senigallia in Provincia di Ancona. |
| Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.politicheagricole.it). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 23 settembre 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 4. Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione deli vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta tendone. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una densita' di almeno 2.700 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico, e' di 10 tonnellate per ettaro. A detto limite, in annate favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» Classico i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
===================================== | Vino | % Vol. | +=====================+=============+ | Castelli di Jesi | | |Verdicchio Riserva | 12,00| +---------------------+-------------+ | Castelli di Jesi | | |Verdicchio Riserva | | |Classico | 12,00| +---------------------+-------------+
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| Art. 5. Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento, concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al decreto del 18 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita. E' vietato l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme dell'Unione e nazionali. Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno diciotto mesi di cui almeno sei in bottiglia. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. |
| Art. 6. Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» (anche con la specificazione Classico) colore: giallo paglierino con riflessi da verdognoli a dorati; odore: si riscontrano aromi delicati, fini con iniziali note fruttate tendente al minerale e balsamico con l'affinamento e l'invecchiamento; sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla; titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. |
| Art. 7. Designazione e presentazione
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve figurare l'annata di produzione delle uve. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 puo' essere utilizzato la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente. E' consentito altresi' l'uso delle unita' geografiche e toponomastiche aggiuntive, riferite a frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. (allegato 1). E' facolta' del singolo produttore riportare in etichetta l'unita' geografica piu' ampia «Marche». In tali casi nell'etichettatura della denominazione «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» deve essere scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la sequenza di seguito indicata: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva denominazione di origine controllata e garantita (o l'acronimo D.O.C.G. o denominazione di origine protetta); menzione: (Classico); Marche. Il termine geografico «Marche» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva». Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonche' con caratteri di altezza non superiore rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva». |
| Art. 8. Confezionamento e presentazione
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3,00. Per tutte le tipologie l'uso di formati speciali da litri 6, 9 e 12 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali. I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a strappo. |
| Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per il legame La zona geografica delimitata per la produzione del Verdicchio DOCG e' individuata in parte del bacino geografico del Fiume Esino, nei territori di ventidue comuni della Provincia di Ancona e due di Macerata storicamente Castelli perche' gravitanti nella politica e nell'economia di Jesi che nel 1194 ha dato i natali a Federico II di Svevia. L'area dista circa km 20 dal mare e si sviluppa nelle colline poste attorno alla Valle Esina che ha in Jesi una quota di mt 96 s.l.m. fino ai 630 mt di Cingoli. Le caratteristiche pedoclimatiche di tale territorio sono il prodotto dell'influenza del mare, del sole, delle brezze, della piovosita' e del riparo offerto dalle montagne che superano anche i 2000 mt di quota. Cio' produce un clima temperato adatto alla coltivazione della vite e delle altre colture mediterranee. Partendo dalle rocce sedimentarie orograficamente le Marche sono distinte in tre fasce longitudinali: fascia pre-appenninica, fascia appenninica, fascia collinare sub-appenninica che dalla prima arriva al mare. L'insieme del mesoclima della fascia collinare marchigiana e la pedogenesi hanno creato nella regione una differenziazione dei suoli nello spazio con predominanza di dorsali calcaree. Le aree collinari, ove si sviluppa la denominazione, confluenti nel bacino del Fiume Esino presentano un alto contenuto in argille, alta percentuale di carbonato di calcio, scarsa permeabilita', erodibilita', diversa frazione pelitica e calcarenitica. Il clima, in sintesi, appartiene all'ambiente fitoclimatico «Alto collinare» caratterizzato da piovosita' medie superiori a 700/800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14°C. I suoli originati nell'area sono alquanto vari e profondi e sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l'uso del suolo, agricolo o naturale. In detti suoli aumenta l'incidenza di una evidente ridistribuzione del calcare nel profilo. La parte pianeggiante, di origine alluvionale, presenta suoli con materiali quasi sempre calcarei e pietrosi. Il profilo manifesta un arricchimento di sostanza organica. L'altitudine media dei vigneti che si riscontra nell'area delimitata del Verdicchio dei Castelli di Jesi e' per il 70% compresa tra mt 80 e 280 s.l.m.. Il piu' alto vigneto e' a quota 750 mt. s.l.m.. La pendenza dei terreni nella stessa area varia da 0 al 70% con una % di presenza dell'85% dei vigneti compresi tra le classi di pendenza 2 - 35%. L'esposizione dei vigneti nell'area delimitata raccoglie tutti i quattro punti cardinali comprese le posizioni intermedie. Tuttavia le esposizioni est - ovest superano in percentuale le esposizioni nord - sud. Le precipitazioni medie annue sono di 800 mm. Nel territorio sono frequenti le gelate invernali e primaverili ma non intaccano l'attivita' vegetativa in quanto non ancora iniziata. La temperatura media massima nella valle, raggiunge nei mesi di luglio-agosto i 30°C che consente il miglior andamento vegetativo della vite. Fattori umani rilevanti per il legame Il legame storico tra la vite e l'ambiente geografico nel territorio della Marca Anconetana inizia con l'arrivo dei monaci benedettini ed a seguire con quelli camaldolesi che reintroducono e diffondono la vite ormai da secoli tradizionale. Ai monaci, quindi, nelle Marche si devono il tramandarsi delle tecniche viticolo-enologiche, il miglioramento del prodotto e, soprattutto, la conservabilita'. Con il diffondersi del contratto di mezzadria che crea l'appoderamento diffuso e la disponibilita' di forza lavoro, il vino cessa di essere bevanda dei soli ceti agiati e diviene alimento delle classi rurali. Gia' ai primi del 1500 lo spagnolo Herrera, professore a Salamanca, descrive le piu' comuni varieta' di viti e la tecnica di vinificazione in bianco. Fra i nomi dei vitigni descritti figura il Verdicchio cosi' spiegato «uva bianca che ha il granello picciolo e traluce piu' che niuna altra. Queste viti sono migliori in luoghi alti e non umidi, che piani e in luoghi grassi, e riposati, perciocche' ha la scorsa molto sottile e tenera, di che avviene che si marcisce molto presto, et ha il sarmento cosi' tenero che da per se' per la maggior parte cade tutto e bisogna che al tempo della vendemmia si raccoglia tutta per terra, e per questa cagione ricerca luogo asciutto e non ventoso, molto alto nei colli. Il vino di questo vitame e' migliore di niuno altro bianco. Si conserva per lungo tempo, e' molto chiaro, odorifero e soave. Ma l'uva di esso per mangiare non vale molto». E ancora, un significativo legame storico conseguente all'Unita' d'Italia del 1861, e' l'iniziativa relativa alla istituzione della Commissione ampelografica provinciale, promossa dal prefetto e presieduta dall'enologo De Blasis, che nel 1871 pubblica i «Primi studi sulle viti della Provincia di Ancona». Sono passate in rassegna le diverse realta' climatiche, geomorfologiche dei territori e si descrivono i vitigni coltivati elencandone caratteri e sinonimie. Per l'area mandamentale di Jesi viene descritto il Verdicchio (o Verdeccio). Questo e' anche il periodo dei parassiti: oidio (1851), peronospora (1879), fillossera (1890). Il tempo trascorso per trovare le soluzioni spinse i viticoltori ad eliminare molte varieta' clonali presenti nel territorio, privilegiando vitigni sconosciuti nella storia enologica regionale meno il Verdicchio che risultava il vino piu' commercializzato. Ne e' conferma storica ulteriore quanto scrive nel 1905-6 lo studioso Arzelio Felini in Studi Marchigiani «e' oltre un ventennio che i nostri viticoltori, nel tentare di risolvere il problema enologico marchigiano, hanno abbandonato la moltiplicazione delle caratteristiche varieta' dei vitigni nostrani per introdurre del nord e del sud». E' negli anni '60 che l'aiuto CEE permette di rinnovare tutta la viticoltura regionale passando dalla coltura promiscua (filari) alla coltura specializzata (vigneto) con impianti a controspalliera per meglio svolgere le cure colturali e produrre uve di qualita'. Nella classifica effettuata dal Di Rovasenda (1881) il Verdicchio e' dichiarato il vitigno italico piu' pregiato tra i vitigni a bacca bianca delle Marche. Il vino Verdicchio acquisisce notorieta' commerciale all'inizio degli anni '50 quando due produttori investirono nella costruzione in uno dei «castelli» di una cantina di trasformazione per lavorare le proprie uve e caratterizzarono il prodotto con una bottiglia tipica: l'anfora etrusca (designer Maiocchi). Allo sviluppo commerciale ha provveduto un altro industriale farmaceutico che ha acquisito la cantina cui ha fatto seguito la valorizzazione con la denominazione d'origine che ha consentito l'attuale sviluppo della DOC. Il periodo mezzadrile prevedeva la ripartizione delle uve tra proprietario e mezzadro e, di conseguenza, la vinificazione separata nelle rispettive abitazioni. Tecniche diverse e capacita' differenti non permettevano di ottenere un prodotto di qualita'. Questo arriva con il sostegno comunitario agli investimenti sui vigneti, sugli impianti di vinificazione e sulle strutture commerciali le quali, forti della denominazione, riescono a raggiungere un notevole sviluppo nel mercato interno e in quello internazionale. Un cenno va fatto anche all'attivita' vivaistica. Nel territorio operavano molti piccoli vivaisti con propri allevamenti di piante madri che hanno consentito di soddisfare la domanda in barbatelle innestate cosi' che il rinnovo della viticoltura degli anni '60 non subisse scompensi ed inquinamenti varietali. Poi il vivaismo ha assunto forme e valori di dimensione nazionale per cui la domanda e' stata soddisfatta in disponibilita' e sicurezza varietale. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Vino che dopo un invecchiamento di diciotto mesi di cui sei in bottiglia acquisisce un colore giallo oro con riflessi verdi, acquisisce un profumo intenso di frutta gialla matura si accompagnano eleganti sentori di agrumi uniti a note di miele che insieme danno grande complessita' e persistenza. Dal Sapore suadente, morbido ma di grande carattere e potenza, con una sapidita' molto prolungata, caldo ed elegante; ripropone nel suo grande carattere le note fruttate in continua evoluzione. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) La formazione della valle del Fiume Esino alquanto larga, pianeggiante fino alla zona pedemontana, l'orografia collinare, le dolci pendenze ove sono posizionati i vigneti, l'ampia apertura verso il mare, l'attenuata ventilazione, la pedologia che presenta una tessitura del terreno agrario alquanto ghiaiosa ed il terreno fino determinano una struttura chimico-fisica dei terreni coltivati particolarmente adatti alla coltura della vite. Le migliori uve che riescono a sfruttare la mineralita' del terreno agrario risentono dell'altitudine. Difatti, il vitigno posto tra i 300/500 mt s.l.m. presenta il miglior sviluppo e le migliori performance qualitative segno che l'esposizione e la ventilazione influiscono sul prodotto uve alquanto significativamente. Sicuramente l'uomo-viticoltore ha saputo effettuare queste osservazioni traendone le informazioni nell'effettuare gli investimenti e nel determinarne la zona di produzione nei Colli Jesini. Altrettanto specifica osservazione dell'uomo riguarda la potatura che deve essere lunga per contenere un alto numero di gemme sui tralci in quanto spesso le gemme prossimali ai tralci non germogliano. |
| Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
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