Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 settembre 2025 |
Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti; Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006; Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009; Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013; Viste le modifiche apportate al sopra richiamato decreto con successivo decreto dirigenziale 11 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Visto e richiamato il verbale dell'incontro del Road Transport Group tenutosi, in seno all'ITF, il 10 e 11 ottobre 2024, nel quale il gruppo ha definitivamente approvato l'avvio della digitalizzazione delle licenze multilaterali CEMT a partire dal 1° gennaio 2026; Considerato come, alla luce dell'attuale quadro normativo complessivo sopra richiamato e dell'imminente avvio della digitalizzazione delle autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (autorizzazioni CEMT) a partire dal 1° gennaio 2026, si rende necessario un completo aggiornamento dei criteri e delle modalita' da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale verso Paesi non UE ed in area CEMT; Ritenuto quindi necessario aggiornare i contenuti del decreto dirigenziale 9 luglio 2013, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» e successive modifiche ed integrazioni; Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali all'autotrasporto di merci.
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN) ed all'albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori che curano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali. 2. Possono altresi' ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci le imprese titolari di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn. 3. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente in fase di presentazione della domanda l'elenco delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. 4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa. 5. In detta ipotesi, le autorizzazioni CEMT sono intestate al consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in graduatoria. E' onere del consorzio o della cooperativa acquisire in disponibilita' veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT. 6. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni CEMT. 7. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio, per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn, con le modalita' disciplinate dal presente decreto. 8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e possono essere multilaterali (CEMT), bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche. 9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. 10. Ai fini della determinazione del numero di autorizzazioni da attribuire ad ogni singola impresa, dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale. 11. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t., detenuti a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta' o di noleggio senza conducente. |
| Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 1
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| Allegato 2
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| Allegato 3
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| Allegato 4
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| Allegato 5
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| Allegato 6
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| Allegato 7
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| Allegato 8
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| Allegato 9
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| Art. 2
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT
1. E' consentito alle imprese gia' titolari di autorizzazioni CEMT, che ne dimostrino l'avvenuto utilizzo, richiedere per l'anno successivo il rinnovo delle stesse. 2. Ai fini del rinnovo, si ritiene dimostrato l'utilizzo, con un numero di viaggi totali effettuati nei primi 11 mesi dell'anno non inferiore a 8, per ciascuna autorizzazione, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio economico europeo. In caso di titolarita' della autorizzazione per un periodo piu' breve, il calcolo dei viaggi sara' rapportato a detto periodo. 3. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT e' rilevato dalla compilazione, all'interno della piattaforma CEMT dedicata (https://eds.itf-oecd.org/), del libretto digitale di viaggio (logbook) collegato a ciascuna autorizzazione. E' onere dell'impresa titolare della autorizzazione, ai fini della prova del corretto utilizzo della stessa, inserire tutti i dati necessari nell'apposita sezione della piattaforma, secondo quanto previsto dalla guida CEMT e dal «Manual for Haulier Manager». 4. Le autorizzazioni possono essere rinnovate alle imprese che abbiano in disponibilita' un numero veicoli di categoria conforme a quanto indicato nei «Technical limits» indicati nella «ECMT multilateral quota user guide» vigente. 5. Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile ad una singola impresa, ai sensi del presente articolo, non puo' essere superiore a 30. |
| Art. 3 Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse sono rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si tiene conto del maggior numero di viaggi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di viaggio. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni sono attribuiti 3 punti per ogni viaggio multilaterale ed 1 punto per ogni viaggio di tipo bilaterale. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di punteggio e' rinnovata la autorizzazione che presenti il maggior numero di viaggi multilaterali e, in caso di ulteriore parita', e' preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione all'albo. 3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse sono attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese alle quali, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese gia' titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 4. |
| Art. 4 Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT rimaste in disponibilita' dopo la procedura di rinnovo
1. Le autorizzazioni CEMT ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 2 e 3, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica. 2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e' riservata alle imprese che, non avendo ottenuto il rinnovo della propria autorizzazione CEMT ai sensi degli articoli 2 e 3, siano comunque in possesso di una autorizzazione CEMT valida nell'anno di riferimento, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno otto viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda. 3. E' onere delle imprese dimostrare alla divisione di cui all'art. 12, comma 3, la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 30 novembre dello stesso anno. |
| Art. 5
Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni CEMT
1. La graduatoria di cui al precedente art. 4 e' formata attribuendo i seguenti punti: a. 0,8 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; b. 1,2 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; c. 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda; d. 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima; e. 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda; f. 15 punti all'impresa iscritta al registro TIR; g. 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE; h. 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata. 2. I punteggi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo. 3. Per i punteggi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita' svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 30 novembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi. 4. Un viaggio e' considerato di «tipo multilaterale»: a. quando l'utilizzo della autorizzazione CEMT ha sostituito piu' di una autorizzazione bilaterale; b. quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio economico europeo; c. quando e' effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi». 5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attivita' effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attivita' effettuata all'interno dell'area dello Spazio economico europeo. 6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di una o piu' autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda. |
| Art. 6 Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili
1. A seguito della formazione della graduatoria redatta sulla base del punteggio complessivo attribuito, le autorizzazioni CEMT che risultino ancora disponibili a seguito dei rinnovi, sono attribuite, in ordine di punteggio, secondo i seguenti criteri: a. Non possono essere assegnate alle imprese in graduatoria un numero di autorizzazioni superiore ai veicoli in disponibilita' della categoria, rispettivamente, Euro 5 o Euro 6. b. Per consentire la piu' ampia partecipazione delle imprese ai trasporti in area CEMT, e' assegnata nr. 1 autorizzazione CEMT a quelle imprese che, pur avendo i requisiti, hanno totalizzato un punteggio pari a 0. c. Il numero massimo di autorizzazioni CEMT assegnabili per graduatoria e' determinato in nr. 20. d. Hanno diritto ad ottenere al massimo nr. 20 autorizzazioni CEMT da graduatoria le imprese che hanno totalizzato un punteggio pari o superiore a 0,8*pmax, dove pmax e' il punteggio ottenuto dalla prima impresa in graduatoria. e. Le imprese che hanno totalizzato un punteggio maggiore di 0, ed inferiore a 0,8*pmax, hanno diritto ad ottenere un numero massimo di autorizzazioni CEMT cosi' determinato:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove p e' il punteggio attribuito all'impresa in graduatoria. Il numero nr ottenuto dall'applicazione della formula e' quindi arrotondato all'intero piu' vicino: se la parte decimale e' minore di 0,5 si arrotonda per difetto (es. 2,2 → 2), mentre se e' maggiore o uguale a 0,5 si arrotonda per eccesso (es. 2,6 → 3). f. Una volta determinate le autorizzazioni attribuibili a tutte le imprese in graduatoria, se la loro somma supera il totale delle autorizzazioni rimaste da assegnare, il numero viene riparametrato proporzionalmente al totale di queste ultime. Nel caso in cui i numeri nr ottenuti contengano decimali, si procede all'arrotondamento, con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera e. 2. La graduatoria finale, con indicazione del numero di autorizzazioni attribuite a ciascuna impresa ammessa, e' approvata con decreto del dirigente della Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 7
Esclusione dalla graduatoria
1. E' esclusa dalla graduatoria l'impresa che: a. al momento della presentazione della domanda risulti oggetto di un provvedimento di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci per conto di terzi nel periodo di 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; b. abbia commesso ripetute infrazioni o abbia falsificato qualsiasi documento relativo all'uso delle licenze ECMT; in questi casi l'impresa e' esclusa dalla graduatoria per i due anni successivi a quello di accertamento; c. facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al terzo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa. |
| Art. 8
Autorizzazioni CEMT masserizie (traslochi)
1. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci rilascia le autorizzazioni CEMT masserizie (traslochi) alle imprese che ne facciano richiesta, avendone i requisiti, nei modi previsti dal successivo articolo 12 (allegato 9 al presente decreto). 2. Dette autorizzazioni sono rilasciate alle imprese di autotrasporto di merci iscritte all'albo ed al Registro elettronico nazionale (REN) specializzate in questa precipua tipologia di trasporto. 3. Le autorizzazioni CEMT masserizie sono autorizzazioni a tempo, hanno validita' per l'intero anno solare di rilascio e possono essere assegnate in numero di una per ogni veicolo idoneo al trasporto di masserizie in disponibilita' dell'impresa. |
| Art. 9
Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»
1. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2. 2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno 24 (ventiquattro) autorizzazioni nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono ottenere il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa. 3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2. 4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione in fisse delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo quelle regolarmente utilizzate purche' restituite entro il 15 ottobre dell'anno di rilascio. Le autorizzazioni utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio. 5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni. Nel caso di un numero maggiore di trenta autorizzazioni le stesse sono consegnate in due quote uguali: la prima in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato all'esito dell'istruttoria, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3. La rimanente quota e' consegnata ad avvenuta restituzione delle autorizzazioni pari ad almeno il 20% del primo rilascio. Le autorizzazioni relative alla seconda quota sono trattenute dalla Divisione competente e l'impresa potra' farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. 6. E' facolta' dell'amministrazione rimodulare il numero delle autorizzazioni in assegnazione fissa spettanti alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione al contingente disponibile per la relazione di traffico. |
| Art. 10
Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario
1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, purche' non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 2. Possono ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse nonche' le imprese titolari di assegnazioni fisse che ne abbiano gia' utilizzate in misura non inferiore al 40% nella relazione di traffico richiesta. In questo secondo caso l'impresa puo' richiedere un numero di autorizzazioni pari, al massimo, alla prima quota di autorizzazioni rilasciate in assegnazione fissa. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 3. 3. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 20% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non puo' ottenerne di ulteriori. 4. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificatamente richieste con apposite domande. 5. Le imprese devono restituire, ai fini dell'istruttoria delle successive domande - anche ai fini statistici - tutte le autorizzazioni assegnate, incluse quelle non utilizzate, non appena decaduto il loro termine di validita'. |
| Art. 11
Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali
1. Le autorizzazioni bilaterali sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni. 2. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per ogni singola tipologia e relazione di traffico viene determinato in base all'ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico ed all'entita' del parco veicolare in disponibilita' dell'impresa, con particolare riferimento al veicolo motore, secondo quanto indicato nella «Tabella 1» allegata al presente decreto. 3. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora, da successivi controlli, si accerti che l'impresa ha fornito informazioni inesatte o non veritiere che facciano venir meno i requisiti necessari per il loro rilascio. |
| Art. 12
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 2. Le domande di rinnovo nonche' quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate, esclusivamente mediante PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 7 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le ricevute Pago PA dei versamenti previsti ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione. 4. Le domande per ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo precario o autorizzazioni CEMT del tipo «masserizie» possono essere presentate all'indirizzo di cui al comma 3, senza limiti temporali nell'anno di richiesta. 5. Nel caso di domande cumulative di rinnovo o conversione in assegnazione fissa di un numero di autorizzazioni superiore a 100, l'ammontare dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione e' corrisposto per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione. 6. Le domande previste dai commi precedenti debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate. |
| Art. 13
Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali e' consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto (REN), nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'albo e dal REN. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 2, 9 e 12, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente al residuo periodo di validita' delle stesse. 2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte nel corso dell'anno, e' trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purche' vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 9, comma 2. 3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere disposto nei casi: a. di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN; b. di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali; c. di societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali; d. di cessionario di un'azienda di trasporto, gia' titolare di autorizzazioni internazionali; e. di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dal REN con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali; f. di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo; g. di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti. 4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 12, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso. 5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario. |
| Art. 14
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto dirigenziale 9 luglio 2013, modificato dal decreto dirigenziale 11 settembre 2015. |
| Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2025
Il direttore generale: Fedele |
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