Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2025 |
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni»; Visto in particolare l'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: «Al fine di corrispondere alle urgenti necessita' di rafforzamento delle attivita' della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di un contingente costituito da non piu' di 30 unita' di personale non dirigenziale, di cui quindici assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e quindici scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»; Visto altresi' l'art. 7, comma 4, del predetto decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: «Al fine di corrispondere alle urgenti necessita' di rafforzamento delle attivita' di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non piu' di sei unita' di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunita' di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni alla luce di quanto disposto dall'art. 7, del decreto-legge n. 25 del 2025, come convertito dalla legge n. 69 del 2025; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 5, le parole: «tre ulteriori unita'» sono sostituite dalle seguenti parole: «due ulteriori unita'»; b) all'art. 14: 1. alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Il Dipartimento svolge, altresi', i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attivita' della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto - legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69»; 2. il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. Il Dipartimento si articola in non piu' di dieci Uffici e in non piu' di ventidue servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica». c) all'art. 16: 1. al comma 1, le parole: «della violenza sessuale e di genere» sono sostituite dalle seguenti: «della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica»; 2. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Con riferimento al fenomeno della tratta degli esseri umani, il Dipartimento svolge i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attivita' di indirizzo e coordinamento svolte dal medesimo Dipartimento, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza delle relative vittime nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»; 3. al comma 2 le parole: «nelle materie di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di cui ai commi 1e1-bis». 4. il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e in non piu' di cinque servizi.». d) all'art. 34 il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di dieci servizi.». |
| Art. 2
Disposizioni finali e oneri
1. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto. 2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunita' e del Dipartimento per il personale resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, con riferimento alle modifiche apportate agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pari 2.278.059 euro per l'anno 2025 e a 3.314.593 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Dalle modifiche dell'art. 5 e dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2440 |
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