Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 7 settembre 2025
Disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale. (Ordinanza n. 53/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in particolare, i seguenti articoli che disciplinano, tra l'altro, le misure per la ricostruzione privata;
- l'art. 20-bis, che, nel definire il perimetro di applicazione delle misure di ricostruzione, al comma 1-bis stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata regolate dalle norme contenute nei Capi da I-bis a I-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
- l'art. 20-sexies, che nel prevedere le misure per la ricostruzione privata, tra l'altro, contiene le seguenti disposizioni:
- la lettera f-bis) del comma 1, in base alla quale il Commissario straordinario, con proprie ordinanze puo' «prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate», disciplinandone l'attivita';
- il comma 3, che individua le tipologie di contributi concedibili per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di beni immobili ad uso residenziale o produttivo e, in genere, per sovvenire ai danneggiamenti subiti da famiglie e imprese a seguito dei predetti eventi alluvionali;
- il comma 3-bis, che stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:
«a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo»;
- il comma 3-ter, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonche' gli immobili danneggiati «sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies»;
- il comma 3-quater, che stabilisce che «i contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione»;
- il comma 6-quater, che prevede che per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario riconosce «un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa», precisando che tali contributi siano riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili;
- l'art. 20-septies, che regola le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;
Viste le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023:
- l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalita' e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023;
- l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, al foglio n. 2948, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalita' e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023;
- l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2021, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli sa svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;
- l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Dato atto che la richiamata ordinanza commissariale n. 11/2023, relativa alle imprese, ha gia' disciplinato la concessione di contributi anche per la delocalizzazione delle attivita' produttive, mentre la richiamata ordinanza commissariale n. 14/2023, relativa alle famiglie, ha espressamente rinviato tale tematica ad un successivo provvedimento;
Ritenuto di dover provvedere alla disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unita' immobiliari a uso residenziale in attuazione di quanto previsto dai richiamati commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 61 del 2023, armonizzando tale disciplina con quella oggetto della richiamata ordinanza commissariale n. 14/2023 anticipando, ove necessario, talune innovazioni contenute nelle modifiche apportate al decreto-legge n. 61 del 2023 dal citato decreto-legge n. 65 del 2025, nelle more che anche le procedure di cui alla medesima ordinanza commissariale n. 14/2023 vengano allineate alle piu' recenti novita' introdotte nella normativa primaria di riferimento;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
Dato atto dell'istruttoria preliminare sviluppata sulla tematica della delocalizzazione degli immobili a uso residenziale nell'ambito del tavolo tecnico tematico all'uopo insediato dal Commissario straordinario, con la partecipazione di qualificati referenti delle strutture interessate delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, designati dai rispettivi Presidenti, nella qualita' di sub-Commissari per la ricostruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1

Contributi per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale

1. In alternativa ai contributi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevita', OCS 14/2023), ad eccezione del contributo relativo ai beni mobili di cui all'art. 20-sexies, comma 6-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 per il quale si applica il comma 10 del presente articolo, i soggetti beneficiari individuati ai sensi della medesima ordinanza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e) possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale (unita' immobiliari, pertinenze e parti comuni) fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di importo stabilito al successivo comma 4, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilita' speciali e secondo quanto previsto dal presente articolo. Questa ordinanza si applica anche ai soggetti danneggiati nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali dell'anno 2024.
2. Per poter avanzare la domanda del contributo per la delocalizzazione di cui al comma 1 devono sussistere tutte le seguenti condizioni previste dall'art. 20-sexies, comma 3-bis del decreto-legge n. 61 del 2023:
a) l'impossibilita' di procedere con le necessarie attivita' di ricostruzione in sito, compreso anche il divieto di attivita' ricadenti nell'art. 3 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, derivante da atti o norme vigenti che regolamentano l'uso e la trasformazione del territorio;
b) la condizione di grave danneggiamento, che si intende sussistente in tutti i casi in cui, a seguito degli eventi alluvionali di cui in premessa, un immobile di edilizia abitativa o le relative pertinenze esclusive dell'immobile, come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera a), punto 6) e lettera c) dell'OCS14/2023, risultino danneggiati e, in conseguenza dei detti eventi, sia stato adottato dal comune anche in forma collettiva per una pluralita' di territori o edifici, e sia tuttora in vigore, un provvedimento di inagibilita' / sgombero / evacuazione / demolizione, e sussista l'impossibilita' di cui alla lettera a).
3. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, il contributo per la delocalizzazione di cui al comma 1 puo' essere richiesto ed utilizzato per l'acquisto, nel comune in cui e' ubicato l'immobile da delocalizzare:
a) di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, per la ricostruzione dell'immobile da delocalizzare;
b) di immobili gia' destinati ad uso residenziale.
4. Il valore massimo del contributo concedibile per la delocalizzazione di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando la superficie complessiva dell'unita' immobiliare da delocalizzare, attestata dalla perizia asseverata del professionista incaricato, calcolata in conformita' alla normativa territorialmente vigente per l'edilizia residenziale pubblica, per il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre IVA, se non recuperabile, di cui all'art. 3, comma 7, dell'OCS14/2023 per la demolizione e ricostruzione nel medesimo sito. Tale costo parametrico, attualizzato all'anno 2025, e' cosi' rideterminato:
a) 2.200,00 euro/mq fino a 200 mq di superficie complessiva;
b) 1.900,00 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq di superficie complessiva;
c) 1.700,00 euro/mq oltre i 350,01 mq di superficie complessiva.
Il contributo convenzionale cosi' determinato e' utilizzato a copertura degli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 3, dei costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attivita' indicate nella presente ordinanza, oltre che, fermo restando il valore massimo del contributo concedibile, degli eventuali interventi di costruzione/ristrutturazione edilizia del nuovo immobile, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Ai valori parametrici di cui al comma 4 e' aggiunto l'importo forfetario di 150 euro/mq a fronte dei costi sostenuti per spese notarili e per la ricostruzione in altro sito.
6. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e' verificata dalla commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-sexies, lettera f-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, territorialmente competente che rilascia apposito parere favorevole.
7. Le medesime condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o piu' edifici appartenenti ad un unico proprietario o facenti parte di un unico condominio ovvero di una o piu' unita' immobiliari di un edificio condominiale adibito a destinazione residenziale.
8. Il contributo per la delocalizzazione - nei limiti economici di cui ai commi che precedono - puo' essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente gia' nella disponibilita' del richiedente, ad eccezione di eventuali oneri riconducibili a procedimenti di sanatoria che dovranno essere sostenuti, prima della richiesta di delocalizzazione, dal medesimo richiedente.
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 3-ter, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire e di pertinenza esclusiva per i quali sia riconosciuto il contributo per la delocalizzazione di cui al presente articolo sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune. Gli oneri relativi alla demolizione sono rimborsati al comune dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023.
10. Il soggetto che richiede il contributo per la delocalizzazione di cui al presente articolo puo' richiedere anche il contributo per i danni ai beni mobili presenti all'interno dell'immobile da delocalizzare eventualmente subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa, commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati predetti i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione. Il contributo di cui al presente comma e' riconosciuto a condizione che nella perizia asseverata allegata alla domanda di contributo venga dato atto del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa.
11. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di cui in premessa.
12. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa presentazione da parte del richiedente beneficiario dell'ultimo titolo abilitativo valido e disponibile, sulla base del quale verranno effettuati i calcoli dell'importo del contributo stesso.
13. Restano ferme le esclusioni previste dall'art. 4, comma 1 dell'OCS 14/2023.
 
Art. 2
Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la
delocalizzazione di immobili a uso residenziale in caso di acquisto
di area alternativa

1. I soggetti beneficiari che intendono procedere con la delocalizzazione devono presentare, prima dell'inoltro dell'istanza di contributo, apposita richiesta di nulla osta al comune territorialmente competente, redatta secondo il modello in allegato 1 («istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione»), alla quale dovranno essere necessariamente allegati:
a) l'ordinanza o provvedimento del comune di inagibilita' / sgombero / evacuazione / demolizione dell'immobile da delocalizzare, anche in forma collettiva per una pluralita' di territori o edifici che sia tutt'ora in vigore.
b) la relazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato, redatta secondo il modello in allegato 2 («schema di relazione asseverata per la delocalizzazione di immobile ad uso residenziale»), attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, nonche' la riconducibilita' causale diretta dell'ordinanza o provvedimento di cui alla lettera a) agli eventi alluvionali di cui in premessa; nella relazione asseverata, inoltre:
i. e' attestata la superficie complessiva dell'unita' immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1,
ii. e' dato atto del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, qualora esso sia avvenuto e sia stato causato dagli eventi alluvionali di cui in premessa;
c) la dichiarazione del proprietario o dei proprietari in caso di piu' unita' immobiliari facenti parte dello stesso edificio, dalla quale si evinca la volonta' unanime di delocalizzarsi e cedere, senza compenso, l'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile demolito o da demolire nonche' l'immobile da delocalizzare al patrimonio disponibile del comune, redatta secondo il modello in allegato 3 («dichiarazione di impegno alla cessione dell'area di sedime del fabbricato e il fabbricato al comune» oppure il verbale dell'assemblea di condominio).
2. Non e' ammessa la delocalizzazione di singole unita' immobiliari a uso abitativo facenti parte di un edificio costituito da piu' unita' immobiliari laddove l'ordinanza di inagibilita' riguardi l'intero edificio e pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l'intero immobile.
3. Non si puo' beneficiare del contributo di cui al presente articolo nei casi in cui per le medesime unita' immobiliari sia gia' stato emesso il provvedimento di concessione di altra tipologia di contributo di cui all'art. 1 dell'OCS 14/2023, fatto salvo il contributo per i danni subiti ai beni mobili, ove spettante, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 10. Tale disposizione non si applica alle unita' immobiliari situate nei territori della Regione Emilia-Romagna interessate da piu' eventi alluvionali, a cui sia gia' stato concesso un contributo a seguito dei primi eventi ai sensi dell'art. 1 dell'OCS 14/2023, e che in seguito agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 rientrino nelle casistiche di cui all'art. 1 c.2 della presente ordinanza.
4. Il comune, nell'ambito delle attivita' istruttorie di propria competenza, richiede alla Commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-sexies, lettera f-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, territorialmente competente, la verifica prevista dall'art. 1, comma 6.
5. Acquisito il parere favorevole della verifica della Commissione tecnica straordinaria, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'art. 5, comma 1, della OCS 14/2023; ad essa sono inoltre allegati:
a) il parere favorevole della Commissione tecnica straordinaria;
b) il Quadro tecnico economico (QTE) dell'intervento comprensivo del costo di acquisto dell'area ove ricostruire, del costo di costruzione del nuovo immobile (risultante da computo metrico estimativo) e dalle ulteriori spese ammesse a finanziamento;
c) il calcolo della superficie complessiva dell'unita' immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1;
d) la stipula dell'atto di acquisto del terreno ovvero del contratto preliminare di vendita e l'impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;
e) la quantificazione dei costi sostenuti per spese notarili e per la ricostruzione in altro sito;
f) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato 5 («schema tipo di perizia asseverata dei danni subiti dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze»).
6. Il contributo spettante al beneficiario sara' erogato nelle seguenti modalita':
a) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del contributo spettante, per l'avvio delle attivita' connesse all'acquisto delle aree e all'attivita' di ricostruzione;
b) un ulteriore acconto, pari al 40 per cento del contributo spettante, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa come da modello in allegato 4 («attestazione della spesa di non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto»);
c) un saldo per la corresponsione del restante 10 per cento del contributo spettante, nel limite comunque del tetto massimo definito all'art. 1, comma 4, all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso.
7. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto. L'erogazione del saldo finale e' condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'art. 10, comma 4, dell'OCS 14/2023, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:
a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi (o copia in formato cartaceo ovvero copia di cortesia), nonche' ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonche' i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilita' ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136).
b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, nonche' l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;
c) attestazione del direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantita' di progetto e le quantita' eseguite;
d) Quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;
e) copia della segnalazione certificata di agibilita' presentata presso il comune competente.
 
Art. 3
Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la
delocalizzazione di immobili a uso residenziale in caso di acquisto
di immobile gia' destinato a uso residenziale nel comune in cui e'
ubicato l'immobile da delocalizzare

1. I soggetti beneficiari che intendono procedere con la delocalizzazione devono presentare, prima dell'inoltro dell'istanza di contributo, apposita richiesta di nulla osta al comune territorialmente competente, redatta secondo il modello in allegato 1 («istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione»), alla quale dovranno essere necessariamente allegati:
a) l'ordinanza o provvedimento del comune di inagibilita' / sgombero / evacuazione / demolizione dell'immobile da delocalizzare, anche in forma collettiva per una pluralita' di territori o edifici che sia tutt'ora in vigore.
b) la relazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato, redatta secondo il modello in allegato 2 («schema di relazione asseverata per la delocalizzazione di immobile ad uso residenziale»), attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, nonche' la riconducibilita' causale diretta dell'ordinanza o provvedimento di cui alla lettera a) agli eventi alluvionali di cui in premessa; nella relazione asseverata, inoltre:
i. sono indicati i dati della unita' immobiliare da acquistare, l'ubicazione, la classificazione catastale, il prezzo di acquisto;
ii. e' attestata la superficie complessiva dell'unita' immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1,
iii. e' dato atto del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, qualora esso sia avvenuto e sia stato causato dagli eventi alluvionali di cui in premessa;
c) la dichiarazione del proprietario o dei proprietari in caso di piu' unita' immobiliari facenti parte dello stesso edificio, dalla quale si evinca la volonta' unanime di delocalizzarsi e cedere, senza compenso, l'area di sedime dell'immobile demolito o da demolire nonche' l'immobile da delocalizzare al patrimonio disponibile del comune, redatta secondo il modello in allegato 3 («dichiarazione di impegno alla cessione dell'area di sedime del fabbricato e il fabbricato al comune») oppure il verbale dell'assemblea di condominio;
2. Non e' ammessa la delocalizzazione di singole unita' immobiliari a uso abitativo facenti parte di un edificio costituito da piu' unita' immobiliari laddove l'ordinanza di inagibilita' riguardi l'intero edificio e pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l'intero immobile.
3. Non si puo' beneficiare del contributo di cui al presente articolo nei casi in cui per le medesime unita' immobiliari sia gia' stato emesso il provvedimento di concessione di altra tipologia di contributo di cui all'art. 1 dell'OCS 14/2023, fatto salvo il contributo per i danni subiti ai beni mobili, ove spettante, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 10. Tale disposizione non si applica alle unita' immobiliari situate nei territori della Regione Emilia-Romagna interessate da piu' eventi alluvionali, a cui sia gia' stato concesso un contributo a seguito dei primi eventi ai sensi dell'art. 1 dell'OCS 14/2023, e che in seguito agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 rientrino nelle casistiche di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza.
4. Il comune, nell'ambito delle attivita' istruttorie di propria competenza, richiede alla Commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-sexies, lettera f-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, territorialmente competente, la verifica prevista dall'art. 1, comma 6.
5. Acquisito il parere favorevole della verifica della Commissione tecnica straordinaria, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'art. 5, comma 1, della OCS 14/2023; ad essa sono inoltre allegati:
a) il parere favorevole della Commissione tecnica straordinaria;
b) i dati dell'unita' immobiliare da acquistare, l'ubicazione, la classificazione catastale, la superficie complessiva, il prezzo di acquisto;
c) la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile o della unita' immobiliare, ovvero del contratto preliminare di vendita, e l'impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;
d) l'attestazione di conformita' edilizio-urbanistica dell'immobile o dell'unita' immobiliare da acquistare;
e) la verifica di congruita', con una tolleranza del 15%, del prezzo di acquisto con riferimento alla quotazione piu' aggiornata del valore di mercato desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate (OMI) per la specifica zona e tipologia costruttiva prendendo a riferimento lo stato conservativo normale e facendo una media tra il valore minimo e massimo;
f) la quantificazione delle spese notarili e degli oneri fiscali da sostenere per l'acquisto dell'immobile o della unita' immobiliare;
g) il calcolo della superficie complessiva dell'unita' immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1;
h) la quantificazione del Quadro tecnico economico (QTE) qualora sia necessario provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile al fine di renderlo pienamente idoneo;
i) l'attestazione del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, qualora esso sia avvenuto e sia stato causato dagli eventi alluvionali di cui in premessa;
j) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato 5 («schema tipo di perizia asseverata dei danni subiti dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze»).
6. Il contributo spettante al beneficiario sara' erogato mediante un acconto fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, maggiorato delle spese notarili e degli oneri fiscali connessi all'acquisto; tale pagamento costituisce rata di saldo del contributo per tutti i casi in cui nella perizia asseverata di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) non sia stata attestata la necessita' di provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione edilizia/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile.
7. Nei casi in cui l'immobile oggetto di acquisto debba essere sottoposto ad interventi di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria, cosi' come attestato nella perizia asseverata di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si provvede a determinare la quota parte eventualmente residua del contributo spettante, e la quota di contributo gia' erogata per l'acquisto dell'immobile.
8. La quota parte residua del contributo spettante, per le attivita' di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile, sara' erogata con le seguenti modalita':
a) un acconto pari al 50 per cento della quota parte residua del contributo spettante, su richiesta dell'interessato e previa trasmissione del contratto di compravendita dell'immobile nuovo;
b) un ulteriore acconto, fino al raggiungimento del 40 per cento del contributo spettante, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa come da modello in allegato 4 («attestazione della spesa di non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto»);
c) un saldo per la corresponsione del restante 10 per cento del contributo spettante, nel limite comunque del tetto massimo definito all'art. 1, comma 4, tenuto conto degli importi gia' erogati per l'acquisto dell'immobile, all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso.
9. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto. L'erogazione del saldo finale e' condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'art. 10 comma 4 dell'OCS 14/2023, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:
a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi (o copia in formato cartaceo ovvero copia di cortesia), nonche' ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonche' i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilita' ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136).
b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, nonche' l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;
c) qualora vengano eseguiti anche interventi di ristrutturazione:
i. attestazione del direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e, solo nei casi di interventi di ristrutturazione, consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantita' di progetto e le quantita' eseguite;
ii. Quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;
iii. copia della segnalazione certificata di agibilita' presentata presso il comune competente.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili per le misure di ricostruzione privata sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonche', qualora si ricorra alle procedure di cui all'ordinanza commissariale n. 36/2024, a valere sulle risorse all'uopo disponibili ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
 
Art. 5

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 7 settembre 2025

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2478

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2025