Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 17 settembre 2025, n. 136
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.
 

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE
IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito definite collettivamente «le Parti» e individualmente «la Parte»),
Nello spirito di promuovere piu' strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e,
Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini, particolarmente ai piu' giovani, di apprezzare la cultura e il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Ciascuna Parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese (qui di seguito denominato «il Paese di origine») risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:
a) abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato «Paese ospitante») principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
b) abbia, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti;
c) non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;
d) sia in possesso di un passaporto che abbia una validita' di almeno tre (3) mesi in piu' rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;
e) disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformita' alla normativa nazionale vigente;
f) intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
g) non abbia gia' precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;
h) risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;
i) disponga di un'assicurazione medica sufficiente,
j) non abbia precedenti penali; e
k) abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 2.

Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneita'.

Articolo 3.

1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attivita' professionale senza permesso di lavoro, come attivita' accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformita' con la normativa in vigore in Giappone.
2. Il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attivita' professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attivita' accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformita' con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

Articolo 4.

Ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potra' rilasciare ai cittadini dei Paesi d'origine e notifica tale numero all'altra Parte tramite canali diplomatici.

Articolo 5.

Ciascuna Parte chiedera' ai cittadini del Paese d'origine che sono entrati nel Paese ospitante come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro, di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale, durante il loro soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 6.

1. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, nonche' al diritto internazionale applicabile. Inoltre, il Governo della Repubblica italiana applichera' il presente Accordo conformemente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
2. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Articolo 7.

l. Le Parti si notificheranno reciprocamente, per iscritto, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche.
2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente mediante consultazioni dirette o negoziati tra le Parti attraverso canali diplomatici.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere, in qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici.
4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno concluse per iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
5. Ciascuna Parte potra' sospendere l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, in tutto o in parte, temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o sanita' pubblica. Qualsiasi sospensione di questo tipo sara' immediatamente notificata all'altra Parte attraverso canali diplomatici.
6. Ciascuna Parte potra' recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte attraverso canali diplomatici.
7. Pur a fronte di un recesso dal presente Accordo o della sospensione dell'attuazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, salvo deciso diversamente dalle Parti tramite canali diplomatici, ciascuna Parte considerera' favorevolmente la richiesta di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla data di tale recesso o sospensione, abbia gia' ottenuto un visto di Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel Paese ospitante o abbia gia' ottenuto il permesso di soggiornare nel medesimo, ai sensi dell'articolo 3.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio