Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 agosto 2025
Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28, che disciplina i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» e in particolare l'art. 22;
Visto il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2016, recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed in particolare l'art. 48-ter che disciplina gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare il comma 9-bis dell'art. 47;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'art. 10, comma 3-bis;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione);
Vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima trasmesso in data 3 luglio 2024 alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 30 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'art. 38-bis relativo agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici e l'art. 41 relativo agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento;
Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
Considerato l'obiettivo, definito dal Piano nazionale integrato energia e clima 2024, di conseguire un risparmio energetico cumulativo pari a 73,4 Mtep nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2030 tramite politiche attive, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791;
Considerato che il «Piano d'azione per il miglioramento della qualita' dell'aria» prevede che siano introdotti tra i requisiti di accesso agli incentivi del Conto termico, per i generatori di calore alimentati con biomassa, installati in sostituzione di apparecchi piu' emissivi, in particolare nelle zone affette da problemi di qualita' dell'aria, la certificazione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico 7 novembre 2017, n. 186 con classe di qualita' 4 stelle o superiore;
Ritenuto di dover specializzare il meccanismo del Conto termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, ovvero nell'ambito terziario sia pubblico che privato;
Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro dei soggetti ammessi e degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonche' per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione e nel settore terziario;
Considerato che i comuni costituiscono il livello di governo piu' prossimo ai cittadini, il cui ruolo puo' essere fondamentale nella transizione ecologica dando un maggiore impulso alla decarbonizzazione dei servizi pubblici offerti, da cui far discendere un miglioramento della qualita' delle prestazioni erogate in favore dei cittadini e delle imprese;
Considerata la ridotta disponibilita' delle risorse finanziarie a bilancio che caratterizza le amministrazioni comunali di piccole dimensioni nonche' delle competenze necessarie alla gestione di processi amministrativi e burocratici complessi, ivi inclusi quelli connessi alla finanza di progetto e al reperimento delle risorse economiche necessarie, fondamentali per la progettazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico degli edifici;
Ritenuto, pertanto, opportuno facilitare l'accesso agli incentivi pubblici per la realizzazione degli interventi ammessi al conto termico da parte di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti attraverso l'erogazione dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili di tali interventi;
Vista la relazione di congruita' tecnico-economica dei costi del GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, del 13 gennaio 2025, prot. n. 4745;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 5 agosto 2025, rep. atti n. 115 /CU del 2025;
Art. 1

Finalita' e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonche' di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
2. La misura di incentivazione di cui al presente decreto e' sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) ambito residenziale: gli edifici o le unita' immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;
b) ambito terziario: gli edifici e le unita' immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;
c) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonche', ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le societa' in house come definite dall'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell'amministrazione o delle amministrazioni controllanti; i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di enti territoriali o locali; le societa' cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1, della medesima disposizione;
d) apparecchio o componente ricondizionato: prodotto, o parte di esso, gia' immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, e' stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalita' e le prestazioni originarie, cosi' da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilita' UE. Il fabbricante, ovvero l'operatore, che effettua il ricondizionamento e' responsabile di verificare la conformita' del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati;
e) azienda agricola: impresa al cui titolare e' stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
f) catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica dei veicoli elettrici, per la microcogenerazione e produzione di energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente decreto;
g) contratto di partenariato pubblico privato: forma contrattuale disciplinata dall'art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
h) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attivita' correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attivita' da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento. Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell'intervento e' da intendersi:
i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l'intervento oggetto della richiesta di concessione d'incentivo;
ii. in caso di appalto riferito ad una pluralita' d'interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell'incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale e' incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l'incentivo;
i) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, alla data di presentazione dell'istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);
l) edificio: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
m) elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici: l'insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
n) enti del terzo settore: enti definiti all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
o) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguiti e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
p) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita' di cui al presente decreto;
q) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell'anno di riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo le modalita' di cui all'art. 19 del presente decreto, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell'anno di riferimento. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 5;
r) impianto solare fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;
s) impresa: qualsiasi entita' che eserciti un'attivita' economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalita' di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entita' che esercitano un'attivita' artigianale o altre attivita' a titolo individuale o familiare, le societa' di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attivita' economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le societa' di scopo e i consorzi;
t) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di commercio che svolge prioritariamente attivita' di «silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
u) installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell'allegato I del presente decreto;
v) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica: interventi di cui all'art. 5, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I;
z) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all'art. 8, che soddisfano i requisiti previsti dall'allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una superficie minore o uguale a 2.500 mq;
aa) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 8 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu' unita' immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purche' questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;
bb) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonche' scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;
cc) multintervento: realizzazione contestuale sul medesimo edificio di piu' interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;
dd) parcheggi adiacenti: gli spazi pubblici o privati destinati al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all'edificio oggetto di intervento;
ee) pertinenze: gli spazi di pertinenza e funzionali all'edificio oggetto di intervento, compresi quelli coperti;
ff) pompa di calore «add on»: sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;
gg) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
hh) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
ii) progetto integrato: progetto costituito da una o piu' linee di attivita' progettuali approvate nell'ambito di programmi correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi;
ll) punto di ricarica: un'interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
mm) regolamento GBER: il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;
nn) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonche' le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;
oo) sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo puo' essere integrato o meno con l'impianto solare fotovoltaico;
pp) sistema bivalente: sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente puo' essere costituito anche dall'abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;
qq) sistema o apparecchio ibrido factory made: sistema o apparecchio che integra due o piu' sotto unita' funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa) per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o factory made e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno:
i. le modalita' di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido;
ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici;
iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;
rr) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico abilitato;
ss) soggetti privati: tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;
tt) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, puo' operare attraverso un soggetto delegato;
uu) sostituzione di sistemi per l'illuminazione: sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'allegato I del presente decreto;
vv) sostituzione funzionale: intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione;
zz) stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica: una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu' punti di ricarica, definita all'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n. 109;
aaa) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l'area lorda del singolo modulo;
bbb) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
ccc) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», come definito all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche attraverso l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprieta' dell'amministrazione pubblica, e' ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purche' nell'ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;
ddd) unita' di microcogenerazione alimentata a fonti rinnovabili: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da fonti energetiche rinnovabili.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi

1. I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui. I limiti di spesa annua cumulata ivi indicati operano sia nel caso di accesso diretto all'incentivo da parte dei soggetti ammessi di cui agli articoli 4 e 7, sia nel caso in cui gli stessi si avvalgano di ESCO o altri soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13.
2. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti.
3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e all'art. 7, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti. Per le imprese restano ferme le disposizioni specifiche e i limiti di spesa indicati all'art. 28 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi di cui all'art. 15, comma 6 del presente decreto, non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per tali interventi.
5. Fermo restando il limite complessivo di spesa annua cumulata per incentivi riconosciuti ai sensi del presente decreto, con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i valori limite di spesa annua previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potranno essere rimodulati per tener conto dell'effettivo impegno di spesa registrato in applicazione del presente decreto e della necessita' di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
 
Art. 4

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o piu' interventi di cui all'art. 5:
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto che non svolgono attivita' di carattere economico.
 
Art. 5

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o piu' dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono incentivabili alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli allegati I e II al presente decreto, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6 del presente decreto.
 
Art. 6

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 5 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iv. l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l'unica soluzione tecnica o la piu' conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, cosi' come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
b) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
i. la fornitura e la messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti;
c) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. la fornitura e la messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili mobili, sistemi di filtrazione solare esterni o assimilabili;
ii. la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
d) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
i. la fornitura e la messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
ii. la demolizione, il recupero o lo smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iii. la demolizione e la ricostruzione delle strutture dell'edificio, incluso gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di pratiche di demolizione selettiva in linea con la strategia per la circolarita' materica nel settore dell'edilizia e delle costruzioni;
iv. gli eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all'isolamento termico;
e) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. la fornitura e la messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;
ii. l'adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
iii. l'eventuale smontaggio e la dismissione dei sistemi per l'illuminazione preesistenti;
f) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
i. la fornitura e la messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell'allegato I al presente decreto;
ii. gli adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
g) per gli interventi di installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica di mobilita' elettrica:
i. la fornitura e la messa in opera dei punti di ricarica;
ii. la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di opere edili per l'installazione dei punti di ricarica e la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, nel caso in cui l'intervento non ricada tra gli obblighi prevista dalla direttiva UE 2018/844;
iii. il contributo in quota potenza di cui al Testo integrato delle connessioni attive - TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo;
h) per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo:
i. la fornitura e la posa in opera dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo e relativi costi di allacciamento alla rete;
i) le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15, del presente decreto.
 
Art. 7

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto, in relazione a uno o piu' interventi di cui all'art. 8:
a) le amministrazioni pubbliche;
b) i soggetti privati, per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito terziario di cui alla lettera b), dell'art. 2, del presente decreto e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all'ambito residenziale di cui alla lettera a), dell'art. 2, del presente decreto;
2. Ai fini del presente decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell'art. 2, del presente decreto.
 
Art. 8

Tipologie di intervento incentivabili

1. Sono incentivabili uno o piu' dei seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e' richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
e) sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
g) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unita' di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
2. Per gli interventi per i quali e' incentivata anche l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita' e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 11 del presente decreto, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.
3. Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente articolo, volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.
4. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli allegati I e II, e in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 9

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 8 del presente decreto, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
a. per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
i. lo smontaggio e la dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale;
ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto;
b. per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e la connessione a reti di teleriscaldamento efficienti:
i. lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
ii. la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale, comprensiva della dotazione del nuovo libretto d'impianto. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche' sui sistemi di emissione. Sono, inoltre, comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. Per gli interventi di generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica sono incluse anche le spese per gli interventi connessi all'allacciamento alla rete elettrica nazionale. Per lo specifico intervento di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) sono inoltre ammesse le spese relative all'installazione della sottostazione di utenza, al collegamento alla rete di telecontrollo, e le spese sostenute per le opere di allacciamento alla rete di teleriscaldamento esistente quali: scavi, reinterri, ripristini, fornitura e posa tubazioni e relative opere accessorie;
c. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, di cui all'art. 15.
 
Art. 10

Condizioni di ammissibilita'

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, i soggetti ammessi devono avere la disponibilita' dell'edificio o unita' immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.
2. Sono ammissibili gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto solo se realizzati su edifici o unita' immobiliari dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di piu' edifici o unita' immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al presente decreto. L'impianto e' registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove presenti.
3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti di piu' edifici o piu' unita' immobiliari, con impianti centralizzati di climatizzazione invernale, sono incentivabili nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il dimensionamento della potenza nominale del nuovo generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell'insieme di edifici, in conformita' alla normativa tecnica UNI;
b) gli edifici e le unita' immobiliari devono essere nella disponibilita' di un unico soggetto ammesso e l'intervento deve essere nella disponibilita' di un unico soggetto responsabile;
c) nel caso di piu' edifici, gli stessi devono essere dotati di impianti climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste all'allegato I al presente decreto.
Il nuovo impianto di climatizzazione invernale puo' essere adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.
4. Sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
5. Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme gia' erogate l'accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.
6. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.
7. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui all'art. 8, non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unita' immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno un anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
 
Art. 11

Erogazione e durata dell'incentivo

1. Nel rispetto dei principi di cumulabilita' di cui all'art. 17 del presente decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non puo' eccedere il 65% delle spese sostenute.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonche' per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all'art. 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenenti a qualunque categoria catastale, l'incentivo spettante e' determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unita' di potenza e unita' di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l'applicazione dei livelli massimi dell'incentivo spettante.
3. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalita' di cui agli allegati al presente decreto.

Parte di provvedimento in formato grafico

In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono.
4. Per i soggetti privati che accedono all'incentivo anche tramite una ESCO, l'erogazione dell'incentivo viene effettuata in un'unica rata, nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia inferiore o uguale a euro 15.000.
5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto e' pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo e' di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota e' distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo. Le modalita' e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate sono dettagliate nelle regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto.
6. Per le amministrazioni pubbliche che optino per la procedura di accesso diretto, anche per il tramite di una ESCO o di altri soggetti che sostengono le spese dell'intervento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del presente decreto, l'erogazione dell'incentivo viene effettuato in un'unica rata.
7. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di piu' interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo e' pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
 
Art. 12

Soggetti non ammessi

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo V, non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
Art. 13

Modalita' di accesso tramite ESCO
ed altri soggetti abilitati

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualita' di soggetto responsabile, alternativamente:
a) di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
b) di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all'attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l'Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualita' di soggetto responsabile;
c) di un soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell'ambito del medesimo contratto;
d) delle comunita' energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.
2. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche si avvalgano di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia dell'erogazione degli acconti, e' richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.
3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati, possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, dal GSE. Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.
4. Ai fini dell'applicazione di commi 1 e 3 del presente articolo, possono presentare al GSE richiesta di concessione dell'incentivo, in qualita' di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validita', secondo la norma UNI CEI 11352.
5. In relazione ai precedenti commi 3 e 4, le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validita', secondo la norma UNI CEI 11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell'incentivo anche:
a) in qualita' di societa' mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalita' di cui al presente decreto;
b) in qualita' di consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) in qualita' di societa' di scopo di cui all'art. 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il contratto.
6. I contratti di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta ai requisiti richiamati per i contratti di prestazione energetica e per i contratti di servizio energia dovranno altresi' prevedere:
a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 10, comma 5;
b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi di cui al presente decreto da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.
7. Qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di cui al comma 1 nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei requisiti mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
8. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti privati possono avvalersi anche delle comunita' energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.
 
Art. 14

Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
2. L'accesso agli incentivi avviene attraverso due modalita' alternative:
a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell'intervento, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti puo' protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all'art. 6, comma 1, lettera i) e all'art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, e' ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l'ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo. La richiesta di prenotazione puo' essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso e' allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamita' naturale, in deroga all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica, e' possibile inviare il progetto esecutivo;
ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l'intervento proposto, nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda e' allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all'erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l'amministrazione pubblica richiedente puo' chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilita' circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, e' riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalita' fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo. A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile:
a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine e' esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:
i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto. Tale termine e' esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
c) con riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto disposto dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, deve:
i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
ii. entro quarantotto mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l'avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto;
d) nel caso in cui il soggetto responsabile non intenda richiedere l'erogazione in acconto degli incentivi, deve comunicare tale decisione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con cui comunica l'avvio dei lavori. Resta confermato il rispetto delle tempistiche per la comunicazione della conclusione dei lavori, entro i termini indicati ai precedenti punti ii.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla prenotazione. Decorsi tali termini, il GSE comunica la decadenza dal diritto alla prenotazione e avvia il recupero di quanto gia' erogato a titolo di acconto. Ai fini della determinazione di tali termini, non vengono computati i tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
5. Per gli interventi riguardanti l'installazione di generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri, e' prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
6. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da effettuare tramite il Portaltermico, e' resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-domanda. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-domanda, ivi incluse le clausole contrattuali e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-domanda contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato.
7. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto. Le regole applicative stabiliscono altresi' procedure di accesso semplificate per gli interventi di dimensione non superiore alle soglie di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' e tempistiche di erogazione degli incentivi richiamate nella scheda-domanda, inclusiva delle clausole contrattuali attivate alla data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.
 
Art. 15

Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e d) del presente decreto, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 8, comma 1, lettere da a) a g) del presente decreto, quando l'intervento e' realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all'intervento.
2. La diagnosi e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
3. La diagnosi energetica e l'attestato di prestazione energetica dell'edificio devono essere redatti secondo quanto specificato all'allegato I e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.
4. Per gli interventi richiamati al comma 1 del presente articolo, nei casi di prenotazione dell'incentivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), punti ii., iii. e iv., le diagnosi energetiche precedenti l'intervento devono essere allegate gia' all'atto della prenotazione. Per gli altri interventi, la diagnosi energetica e' sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell'intervento atta a dimostrare l'ammissibilita' dell'intervento al meccanismo di incentivazione del presente decreto.
5. Le spese sostenute dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenute.
6. Per le amministrazioni pubbliche, e' previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica. Il contributo e' determinato in misura pari al 50% delle spettanze massime contenute nell'allegato II, paragrafo 3, tabella 21. Il restante 50% e' erogato a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica, nell'ambito della successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi di cui all'art. 14, comma 1.
7. Il soggetto responsabile presenta non piu' di una richiesta di anticipazione del contributo per la realizzazione di diagnosi energetica per il medesimo edificio e per la medesima amministrazione. L'ammissione al contributo di cui al comma 6 e' concessa, per ciascuna tipologia di soggetto ammesso al contributo, nel limite di tre richieste annue, ovvero cinque richieste annue per comuni con piu' di 30.000 abitanti, province, regioni e pubbliche amministrazioni centrali.
8. Il GSE eroga il contributo di cui al comma 6, nel limite del contingente di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
9. Entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta, la diagnosi energetica deve essere trasmessa al GSE, pena la decadenza dal diritto al contributo e il recupero delle somme erogate.
10. In caso di ottenimento del contributo di cui al comma 6 e di successiva trasmissione al GSE della domanda di accesso agli incentivi, la spesa sostenuta per la redazione della diagnosi energetica non e' inclusa nelle spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo di cui agli articoli 6 e 9 e del presente decreto.
11. Le spese sostenute dai soggetti privati, nonche' dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente decreto, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I, sono incentivate nella misura del 50% della spesa.
12. L'incentivo di cui ai commi 5 e 11 del presente articolo non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetica non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 del presente decreto.
13. Il valore massimo erogabile dell'incentivo e' determinato nei limiti indicati nell'allegato II.
14. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 16

Modalita' di presentazione delle domande

1. L'ammissione agli incentivi di cui al presente decreto, avviene sulla base della presentazione per via telematica, della scheda-domanda di cui all'art. 14, comma 1. La scheda-domanda indica il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell'intervento ed e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita' in corso di validita'.
2. Nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, il GSE definisce la documentazione da allegare alla scheda-domanda, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati I e II.
3. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. Per gli apparecchi ricompresi nel catalogo, la verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo della verifica, la domanda e' respinta e il GSE da' comunicazione del motivato respingimento al soggetto responsabile. Resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la possibilita' per il GSE di eseguire le verifiche di cui all'art. 21.
4. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 17

Cumulabilita'

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
2. Limitatamente agli edifici di proprieta' della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1 del presente decreto gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
3. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunita' energetiche rinnovabili, gli incentivi del presente decreto sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.
 
Art. 18

Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonche' ai fini dell'accertamento da parte delle autorita' competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i cinque anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE, dell'ultima rata dell'incentivo concesso, gli originali dei documenti di cui all'art. 16, comma 2, le fatture attestanti le spese sostenute e le relative ricevute di pagamento, nonche' ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione, da definire nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 19, comma 2, del presente decreto.
2. Il soggetto responsabile comunica al GSE ogni sopravvenuta modifica o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi. Le modifiche apportate agli interventi incentivati non comportano, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzate durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi, puo' comportare, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il soggetto responsabile e il GSE, nonche' il recupero delle somme erogate.
3. Ai fini della copertura delle spese sostenute dal GSE per le attivita' amministrative, di controllo e di verifica sui dati e sulle informazioni fornite dai soggetti responsabili, nonche' sugli interventi, e per le attivita' finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto. Tale contributo e' trattenuto dal GSE a valere sulle rate annuali dell'incentivo spettante, fino a una somma massima pari a 250 euro.
 
Art. 19

Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE e' responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalita' e tempistiche specificate in apposite regole applicative di cui all'art. 29 del presente decreto, emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE effettua le verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del presente decreto.
4. Il GSE, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna annualmente, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica di settore o dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo, il catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati a installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie presentano al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al catalogo, secondo modalita' e tempistiche definite dal medesimo GSE. Accedono al catalogo solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato I al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti.
5. Al fine di semplificare le procedure di accesso agli incentivi e' promossa la sottoscrizione di accordi per l'integrazione dei sistemi informativi da parte del GSE con l'Agenzia delle entrate, istituti bancari e con INVITALIA.
6. Il GSE aggiorna con continuita' sul proprio sito istituzionale il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento dei limiti di spesa annua di cui all'art. 3 e del limite stabilito per il contingente di spesa cumulata annua riservato alla procedura d'accesso di cui all'art. 14, comma 2, lettera b). L'impegno di spesa annua coincide con la somma degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente, secondo un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli incentivi. Ai fini della determinazione della spesa cumulata annua conseguita mediante accesso alla procedura di cui all'art. 14, comma 2, lettera b), il GSE effettua delle stime della data presunta di erogazione degli incentivi tenendo conto della durata tipica osservata dei lavori di realizzazione degli interventi, delle tempistiche, delle procedure di ammissione agli incentivi e delle scadenze di cui all'art. 15 per le diverse tipologie di intervento. Ai fini della determinazione del limite di spesa medio annuo di 150 milioni di euro di cui all'art. 28, per l'erogazione degli incentivi alle imprese, il GSE tiene conto degli incentivi complessivamente erogati nel corso di ciascun anno di riferimento.
7. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente gli elementi per l'aggiornamento delle clausole contrattuali incluse nella scheda-domanda prevedendo la prima rata di pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, corrispondente con la data di emissione del provvedimento di ammissione agli incentivi.
8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti all'art. 1, comma 2.
9. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, il GSE puo' avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa' o enti di comprovata esperienza.
10. Il GSE si avvale del Comitato termotecnico Italiano per l'analisi e per approfondimenti su interventi o fattispecie ricorrenti che mostrino caratteristiche di particolare complessita' rispetto alle disposizioni del presente decreto.
11. Il GSE, nell'ambito delle regole applicative di cui al comma 2, definisce le modalita' e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, nonche' nei casi di cui all'art. 8, comma 2.
 
Art. 20
Adempimenti dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna, su proposta del GSE, il contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attivita' ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non gia' coperti dalle entrate previste all'art. 18, comma 3, del presente decreto.
 
Art. 21

Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati mediante sia controlli documentali sia mediante sopralluogo in situ, al fine di accertarne la regolarita' di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati ai sensi del presente decreto, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le verifiche sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell'ultima rata. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE puo' avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa' o enti di comprovata esperienza.
2. Le attivita' di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equita' nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto responsabile. Nei casi di accesso agli incentivi tramite ESCO ed altri soggetti abilitati secondo quanto stabilito all'art. 13, nonche' nei casi di mandato irrevocabile all'incasso, i soggetti ammessi e i mandatari sono informati in merito alle attivita' di controllo.
3. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico, da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attivita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed e' tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
4. Il termine di conclusione del procedimento di controllo e' fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessita'. Il procedimento di controllo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell'attivita' di controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.
5. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili, comprese le ESCO e gli altri soggetti abilitati, adottano tutti i provvedimenti necessari affinche' le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. Il soggetto responsabile e', altresi', obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attivita'.
6. Nell'ambito dello svolgimento delle verifiche, anche nel corso delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica puo' richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuare rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e ne rilascia una copia al soggetto responsabile. Nel caso in cui il soggetto responsabile si rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.
7. Ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto responsabile ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti con riguardo ai rilievi evidenziati nel corso delle attivita' di controllo. Il GSE valuta tali memorie e documenti ove siano pertinenti ai fini dell'attivita' di controllo.
8. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonche' il recupero delle somme gia' erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a segnalare le istruttorie all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell'ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate.
9. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
b) l'indisponibilita' della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio presso cui e' realizzato l'intervento o alla documentazione richiesta, purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo;
d) l'utilizzo di componenti contraffatti o rubati;
e) l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.
11. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica al soggetto responsabile, all'atto dell'avvio del procedimento di controllo, l'elenco dei documenti da rendere disponibili, in aggiunta ai documenti gia' previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attenendosi al principio di non aggravio del procedimento.
12. Fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo e' comunicato, con un preavviso minimo di due settimane, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto responsabile a collaborare alle relative attivita'.
13. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all'art. 17, per gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, l'ENEA e l'Agenzia delle entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento incentivato.
 
Art. 22

Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, il GSE svolge le attivita' previste dall'art. 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato. Il GSE aggiorna con continuita' sul proprio sito:
a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale;
b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.
2. Il GSE analizza i dati relativi ai costi per la realizzazione degli interventi incentivabili, tenendo conto dei dati raccolti riguardo agli interventi gia' realizzati, nonche' delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrate sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito delle variazioni dei tassi di inflazione. Tali dati sono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. A seguito delle analisi previste al comma 2 del presente articolo, qualora risulti che il livello di aiuto stabilito dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non piu' necessario o non piu' sufficiente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, aggiorna i valori dei costi unitari massimi ammissibili e dei valori massimi erogabili di cui all'allegato II. Tali modifiche si applicano alle richieste di accesso agli incentivi presentate successivamente all'adozione delle modifiche stesse.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entita' degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonche' l'entita' e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione.
 
Art. 23

Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza del meccanismo incentivante disciplinato dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi, in coordinamento con le regioni, gli enti locali, anche per il tramite dell'ANCI, e con la Consip S.p.a., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica.
2. Nell'ambito del programma di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'ENEA, di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi ai sensi del presente decreto, con particolare riferimento alle opportunita' per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalita', le regioni e gli enti locali possono avvalersi dei servizi di supporto resi disponibili dal GSE.
 
Art. 24

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Nel caso in cui il soggetto ammesso e' una impresa, le disposizioni del presente decreto si applicano soltanto ove compatibili con quelle di cui al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, il presente titolo non si applica:
a. alle imprese in difficolta' secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
 
Art. 25
Requisiti specifici di ammissibilita' agli incentivi degli interventi
realizzati dalle imprese

1. Sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all'art. 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonche' del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
2. Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
3. Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
a. nome e dimensioni dell'impresa;
b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
c. ubicazione del progetto;
d. elenco dei costi del progetto;
e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
Il GSE stabilisce nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29 le modalita' di attuazione del presente comma.
4. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale e' ammessa all'incentivo, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
L'installazione deve essere realizzata secondo le modalita' di cui agli allegati I e II al presente decreto.
 
Art. 26
Disposizioni specifiche per le spese ammissibili relative agli
interventi realizzati dalle imprese

1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello piu' elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell'attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
3. Il GSE specifica nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 29, l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 
Art. 27

Intensita' e cumulabilita' degli incentivi alle imprese

1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 5, l'intensita' degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile.
2. In caso di multi-intervento, l'intensita' degli incentivi di cui al comma 1, riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 30% dei costi ammissibili.
3. Le percentuali di intensita' previste ai commi 1 e 2 possono essere aumentate:
a. del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
b. del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
c. del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento.
4. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 8 del presente decreto, l'intensita' degli incentivi riconosciuti ai sensi del presente titolo non supera il 45% dei costi ammissibili.
5. L'intensita' di aiuto di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere aumentata di venti punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di dieci punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 17, gli incentivi di cui al presente titolo possono essere cumulati:
a. con altri aiuti di Stato, purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' ai commi precedenti.
7. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non e' tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensita' di aiuto e dei costi ammissibili.
 
Art. 28

Limiti di spesa incentivabile

1. La spesa degli incentivi erogati ai sensi del presente titolo non puo' superare il limite annuo di 150 milioni di euro complessivi e il limite di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento.
 
Art. 29

Regole applicative

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione del presente decreto.
2. Le regole applicative di cui al comma 1 del presente articolo, disciplinano, in particolare:
a) l'elenco delle spese ammissibili l'elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;
b) le modalita' di applicazione delle condizioni di ammissibilita' degli interventi di cui all'art. 10 del presente decreto;
c) le modalita' e le tempistiche di richiesta ed erogazione delle rate di cui all'art. 11 del presente decreto;
d) i requisiti dei contratti di prestazione energetica e dei contratti di servizio energia di cui all'art. 13 del presente decreto;
e) le modalita' di applicazione delle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 14 del presente decreto;
f) le modalita' di applicazione e le tempistiche circa la redazione della diagnosi e della certificazione energetica di cui all'art. 15 del presente decreto;
g) la modalita' di presentazione delle domande e della relativa documentazione allegata di cui all'art. 16 del presente decreto;
h) la documentazione di cui all'art. 18 del presente decreto;
i) le modalita' e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 11, dell'art. 19 del presente decreto;
l) le modalita' di attuazione di cui al comma 3, dell'art. 25 del presente decreto.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE aggiorna la piattaforma per l'invio delle richieste di accesso all'incentivo di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI.
 
Art. 30

Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 recante «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.».
2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, laddove necessario, aggiorna, con proprio decreto, gli allegati al presente decreto.
4. Il decreto ministeriale 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi:
a) per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell'impianto esistente e all'installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l'approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l'istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, e' trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2143