Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 3 settembre 2025
Disposizioni in materia di contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e in particolare l'art. 1 commi da 107 a 111 che al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, prevedono la concessione agli utenti finali, per l'anno 2025, di un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025), e in particolare il comma 3-bis dell'art. 1, aggiunto in sede di conversione dalla medesima legge, diposizione che ha modificato i sopracitati commi 107 e 109 dell'art. 1 della legge n. 207/2024;
Visto in particolare il comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal richiamato decreto legge n. 19/2025 in sede di conversione dello stesso, che stabilisce che «e' concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto»;
Visto il citato art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che tale contributo «puo' essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo e' fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico».
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal richiamato decreto legge n. 19/2025 in sede di conversione dello stesso, che prevede che: «Per le finalita' di cui al menzionato comma 107 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo e' attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.» e, inoltre, che: «La gestione del contributo e' operata mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, gestita da PagoPA S.p.a. Le attivita' istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy nelle quali e' ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui allo stesso comma 109.»;
Visto l'art. 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze volto ad individuare i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione del citato contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al menzionato comma 109;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»);
Visto in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
Visto altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visto altresi', l'art. 3-bis, commi 01, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che disciplinano l'accesso ai servizi on-line delle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale e il Punto di accesso telematico;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato presso la Corte dei conti il 23 luglio 2019, per mezzo del quale e' stata autorizzata la costituzione della societa' PagoPA S.p.a. di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che la predetta societa' e' stata costituita con atto notarile 24 luglio 2019 - rep. 84032 - registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019, n. 21779;
Considerato che la mission della societa' PagoPA S.p.a. e' la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma PagoPA S.p.a. per i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l'app per i servizi pubblici, di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, da ultimo, la piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (SEND) di cui all'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
Visto l'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», che, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, prevede la possibilita' di erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato mediante una piattaforma tecnologica gestita dalla societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
Considerato che gli obiettivi perseguiti dall'art. 28-bis predetto, cioe' incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e consentire un piu' efficiente controllo della spesa pubblica, e le soluzioni organizzative da esso discendenti appaiono funzionali all'efficiente gestione della presente misura e sono espressamente richiamati nella novella alla legge di bilancio n. 207/2024 contenuta al nuovo comma 109 dell'art. 1 della legge predetta, come modificato dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 19/2025 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 60/2025;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 6 ottobre 2022 «Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni» che prevede la possibilita' di adeguare la menzionata piattaforma tecnologica alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto 6 ottobre 2022 che valorizza l'interoperabilita' per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri strumenti ovvero previa stipula di specifiche convenzioni o accordi o scambi di note tra Ministero e, nel caso di specie principalmente, ma non in via esclusiva, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno, al fine di consentire ai due soggetti gestori di cui all'art. 5 del presente decreto, nei limiti delle rispettive competenze, di acquisire i dati necessari per le verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del contributo agli utenti finali;
Visto l'art. 56, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che consente l'affidamento di servizi a soggetti titolari di un diritto esclusivo di cui essi beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari;
Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.», (di seguito anche «Invitalia»);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, Invitalia e' sottoposta a controllo e poteri di indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, organizzazione e attivita' da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento»;
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilati»;
Visto in particolare l'art. 19 comma 5 decreto-legge primo luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Tenuto conto che, per la gestione dell'iniziativa, in osservanza del disposto di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 207/2024, come novellato dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 19/2025 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 60/2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale di due soggetti, PagoPA S.p.a. e Invitalia S.p.a., le cui competenze, integrate tra loro come disciplinato nel presente decreto, consentono un'agile ed efficace gestione amministrativa e finanziaria, monitoraggio, controllo dell'iniziativa, anche per mezzo di una piattaforma informatica di semplice consultazione da parte delle tre categorie di soggetti interessati dall'iniziativa (utenti finali, venditori, produttori degli elettrodomestici);
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il regolamento delegato (UE) 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 integrativo della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;
Visto l'allegato I del regolamento delegati (UE) 66/2014 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico testo rilevante ai fini del SEE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico;
Visto il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione del citato contributo secondo quanto previsto dall'indicato art. 1, comma 110;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono adottate le seguenti definizioni:
a) «contributo elettrodomestici»: il contributo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 1, commi 107-111 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60;
b) «centro di coordinamento RAEE»: il Centro di coordinamento di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
c) «Direzione generale competente»: la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;
d) «elettrodomestico»: grande elettrodomestico ad uso civile, di cui all'elenco del seguente art. 3, il quale definisce in maniera univoca gli elettrodomestici oggetto di agevolazione;
e) «elettrodomestico obsoleto»: grande elettrodomestico ad uso civile che viene sostituito con l'acquisto di un elettrodomestico della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore;
f) «nucleo familiare»: nucleo familiare dell'utente finale ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
g) «famiglia anagrafica»: l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quale risultante dai pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla persona che richiede il contributo di cui all'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
h) «Piattaforma informatica»: la piattaforma informatica per la gestione della presente misura di cui all'art. 1, comma 109, legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma modificato dal comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, gestita da PagoPA S.p.a.;
i) «elenco informatico degli elettrodomestici» o «elenco»: l'elenco informatico degli elettrodomestici elaborato attraverso la piattaforma informatica dai produttori sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44.
j) «codice dell'amministrazione digitale» (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
k) «produttore»: persona fisica o giuridica che fabbrica un elettrodomestico rientrante nella definizione di cui alla lettera d) del presente articolo, che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto;
l) «utente finale»: il consumatore quale «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», come definito all'art. 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto;
m) «venditore»: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale o societaria, che - tramite negozio fisico o online - sia abilitato alla vendita di elettrodomestici per come intesi nel presente decreto, abbia assolto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (RAEE) e abbia aderito all'iniziativa nelle modalita' disciplinate nel presente decreto;
n) «voucher»: codice univoco alfanumerico generato dalla piattaforma informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte dell'utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e abilita all'utilizzo dello stesso presso il venditore.
 
Art. 2

Oggetto, finalita' e modalita' di gestione del contributo

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione del contributo di cui all'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riconosciuto all'utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico. Costituisce condizione essenziale per l'erogazione del contributo di cui innanzi la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonche', a cura del venditore, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo, mediante l'uso del modello di Documento di trasporto di cui all'art. 11, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. Per tutta la durata dell'iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni, al netto degli oneri delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60. Il contributo e' riconosciuto con le modalita' descritte di seguito, rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento e' subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
3. Il contributo, sotto forma di voucher, e' concesso all'utente finale maggiorenne ed e' spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
4. Il contributo di cui al precedente comma e' riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l'utente finale ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 108 della legge n. 207 del 2024. Il contributo di cui al presente decreto non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
5. Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo, i dati relativi ai contributi elettrodomestici erogati, con l'indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, sono comunicati telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le modalita' definite d'intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia delle entrate.
6. Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, e' accertato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4. A tal fine, la piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilita':
la banca dati di titolarita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della verifica della presenza di una DSU in corso di validita' associata all'utente finale per il 2025 e dell'acquisizione automatica dell'informazione sul valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'utente finale richiedente, per determinare l'importo del contributo concedibile;
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente ai fini della verifica della composizione del nucleo familiare;
altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell'iniziativa.
7. All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validita' limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente. L'emissione del voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2 per la durata di validita' del voucher stesso, per un valore pari all'importo massimo indicato nella piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale e' effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell'elettrodomestico scelto dall'utente finale. Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell'elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento dell'elettrodomestico in sostituzione.
8. Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo' rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalita' indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
9. A seguito dell'accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo di cui al comma 7, una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonche' la documentazione attestante l'avvio dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.
10. Con uno o piu' decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell'iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attivita' di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonche' sono adottate linee guida esplicative inerenti la validita' temporanea del voucher ed il suo utilizzo e le modalita' di adesione all'iniziativa da parte di produttori e venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell'elettrodomestico.
11. Alla luce dei report periodici di monitoraggio di cui all'art. 6, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, con i decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy e' disposta la chiusura del termine per la ricezione delle istanze nella piattaforma informatica.
 
Art. 3

Elettrodomestici acquistabili e costituzione del relativo elenco

1. Al fine di identificare univocamente gli elettrodomestici oggetto della presente iniziativa, e' istituito apposito elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorieta', rilasciata da ciascun produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile in piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell'elettrodomestico e dall'attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 207/2024, come novellato dal comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60:
a) efficienza energetica, cosi' distinta per categorie di prodotto:
lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2014;
forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2017;
asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/2534;
frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2016;
piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2 dell'allegato I. del regolamento (UE) n. 66/2014;
b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea.
2. Il produttore che intenda registrare i propri prodotti nell'elenco di cui al comma 1, deve accedere alla piattaforma informatica tramite SPID/CIE del legale rappresentante e inserire negli appositi campi i dati richiesti, tra cui denominazione, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA (o equivalente) e sede legale. Per la registrazione dei prodotti e' richiesto l'invio di apposito modello contenente i dati dei prodotti medesimi da includere nella piattaforma informatica, secondo le caratteristiche indicate al comma 1.
3. Nell'eventualita' in cui il produttore non sia in possesso di SPID/CIE, potra' avvalersi di un soggetto delegato, munito di SPID/CIE, al quale affidare la richiesta di registrazione dei prodotti. In tal caso, il soggetto delegato dovra' essere in possesso di un mandato utile a fornire le medesime informazioni richieste al produttore, rispettando le disposizioni di cui al comma 1, fornendo le informazioni di cui al precedente comma 2 con riferimento al produttore delegante, nonche' caricando il documento di delega sulla piattaforma informatica.
4. A seguito delle verifiche, anche a campione, svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della societa' di cui al seguente art. 5, comma 2, l'elenco di cui al precedente comma 1 e' progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'apposita pagina dedicata all'iniziativa. Esso e' oggetto di aggiornamento periodico nei casi di nuove registrazioni o di esclusione di uno o piu' prodotti in caso di esito negativo delle predette verifiche.
 
Art. 4

Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all'iniziativa

1. Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalita' della presente misura, e' tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica, dando evidenza della titolarita' di un codice Ateco compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'effettiva iscrizione al portale telematico messo a disposizione dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell'iscrizione al suddetto portale impedisce l'iscrizione alla piattaforma informatica.
2. La registrazione nella piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei voucher secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all'art. 2, comma 10;
3. I dati del venditore sono acquisiti e verificati attraverso la piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
le banche dati delle Camere di commercio e il registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilita';
altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalita'.
4. La registrazione di cui al comma 1, previo esito positivo dei controlli di cui al comma 3, comporta l'inclusione del venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.
 
Art. 5
Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del
contributo

1. La gestione del contributo e' operata mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita da PagoPA.
2. Le attivita' istruttorie, di controllo, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie sono svolte da Invitalia.
3. I rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e i soggetti gestori di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante apposite convenzioni, con oneri complessivamente non superiori al 3,8% della dotazione finanziaria totale della presente misura, da porsi a valere sulle risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, e nello specifico non superiori al 2,2% per PagoPA e non superiori all' 1,6% per Invitalia.
4. In linea con il disposto del comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per la liquidazione dei contributi, Invitalia puo' avvalersi anche di apposito conto corrente bancario, da aprirsi previa autorizzazione ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasferisce ad Invitalia le risorse di cui al precedente art. 2, comma 2 al netto degli oneri previsti dalle menzionate convenzioni, indicati al precedente comma 3.
 
Art. 6

Attivita' di controllo, erogazioni e monitoraggio dell'iniziativa

1. La verifica del rispetto delle previsioni del presente decreto e' assicurata in ognuna delle fasi dell'iniziativa tramite l'interazione tra i controlli automatizzati effettuati da PagoPA, per tramite della piattaforma informatica, e l'attivita' espletata da Invitalia.
2. L'erogazione degli importi spettanti ai venditori, disciplinata all'art. 2 comma 9, e' subordinata alla conclusione con esito positivo delle attivita' di verifica condotte da Invitalia circa il rispetto delle informazioni sulla fatturazione, il regolare smaltimento dell'elettrodomestico sostituito e la produzione della documentazione attestante tutte le fasi a quest'ultimo riconducibili.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettua il monitoraggio dell'attuazione della misura, a tal fine avvalendosi di PagoPA ed Invitalia, i quali inviano al Ministero periodici resoconti.
4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 2, Invitalia, in raccordo con PagoPA, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi e trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione finanziaria riferita alla mensilita' precedente, evidenziando il numero e l'importo dei voucher emessi e le liquidazioni operate in favore dei venditori.
 
Art. 7

Cause di decadenza dal beneficio

1. I voucher concessi agli utenti finali e i rimborsi riconosciuti ai venditori sono utilizzati per le finalita' di cui alla norma primaria istitutiva del contributo elettrodomestici e di cui al presente decreto.
2. Nel caso in cui, all'esito delle attivita' di verifica e controllo prima descritte, sia accertata in capo all'utente finale, al venditore o al produttore la violazione di una o piu' disposizioni del presente decreto e/o una condotta difforme rispetto alle finalita' di cui alla disciplina istitutiva del contributo elettrodomestici, sono disposti l'esclusione dalla partecipazione all'iniziativa e, ove pertinente in relazione al soggetto cui e' ascrivibile la responsabilita', il recupero dell'importo eventualmente erogato, con le modalita' in concreto definite dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni applicabili, previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse finanziarie, oggetto di eventuale recupero, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per rimanervi definitivamente acquisite.
 
Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita' di cui al presente decreto e' il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Invitalia e PagoPA sono designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono individuati i compiti affidati, come previsti dal presente decreto e disciplinati nelle sopra citate convenzioni, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarita' del suddetto Ministero, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del contributo elettrodomestici. Nelle convenzioni con i soggetti di cui al precedente art. 5, e con ogni altro eventuale soggetto che partecipi all'attuazione della presente iniziativa, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazione dei dati.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.
5. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, gli utenti finali, i legali rappresentanti dei produttori o i soggetti loro delegati, i legali rappresentanti dei venditori ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalita' di esercizio dei diritti da parte degli stessi, che sara' pubblicata sul sito istituzionale dedicato all'iniziativa e sara' resa disponibile all'accesso alla piattaforma informatica.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e per le ulteriori disposizioni operative si fa rinvio ai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10 e alla normativa vigente applicabile.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it.

Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1146