Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2025 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aclasta»


Estratto determina IP n. 654 del 27 agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione
Al medicinale ACLASTA - 5 mg soluzione per infusione flacone 100 ml /5 mg 1 flacone autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/05/308/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.
Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 - 80035 Nola.
Confezione: «Aclasta»
5 mg soluzione per infusione flacone 100 ml /5 mg 1 flacone - codice A.I.C. n. 052391012 (in base 10) 1KYV34(in base 32);
Forma farmaceutica: soluzione per infusione
Composizione: un ml di soluzione contiene:
principio attivo: 0,05 mg di acido zoledronico
eccipienti: mannitolo, sodio citrato e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: «Aclasta»
5 mg soluzione per infusione flacone 100 ml /5 mg 1 flacone - Codice A.I.C. n. 052391012
Classe di rimborsabilita': Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Aclasta»
5 mg soluzione per infusione flacone 100 ml /5 mg 1 flacone - Codice A.I.C. n. 052391012
RNRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo, ginecologo e ortopedico).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'AIC del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.