Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 23 settembre 2025, n. 132
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunita'. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n.
168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e
le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828
(regolamento sull'intelligenza artificiale) e' pubblicato
nella GUUE, del 12 luglio 2024.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 3

Principi generali

1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalita', sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parita' dei sessi e sostenibilita'.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali avviene su dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza, l'attendibilita', la sicurezza, la qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalita' in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilita', della trasparenza, della spiegabilita' e dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.
4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarieta' e non deve altresi' pregiudicare la liberta' del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranita' dello Stato nonche' i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.
5. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali.
6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalita' generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonche' l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
7. La presente legge garantisce alle persone con disabilita' il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalita' o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformita' alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Note all'art. 3:
- La legge 3 marzo 2009, n. 1 recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.
 
Art. 4
Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati
personali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla liberta' e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla liberta' di espressione e all'obiettivita', completezza, imparzialita' e lealta' dell'informazione.
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilita' con le finalita' per le quali sono stati raccolti, in conformita' al diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilita' dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.
4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonche' il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, puo' esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purche' le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

Note all'art. 4:
- Il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato GUUE del 4 maggio
2016, n. L119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003, S.O. n. 123.
 
Art. 5

Principi in materia di sviluppo economico

1. Lo Stato e le altre autorita' pubbliche:
a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttivita' in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonche' quale strumento utile all'avvio di nuove attivita' economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitivita' del sistema economico nazionale e la sovranita' tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
c) facilitano la disponibilita' e l'accesso a dati di alta qualita' per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunita' scientifica e dell'innovazione;
d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonche' modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalita' di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalita';
e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

1. Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalita' e le modalita' di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonche' quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attivita' sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalita' di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonche' alle medesime attivita' attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attivita' degli organismi stessi e alle medesime attivita' svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6,7, 11 e 13
della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti
di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai
fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e
delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla
loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
della presente legge, qualora le informazioni richieste
alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del
comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'articolo 329 del codice di procedura penale,
possono essere acquisite solo previo nulla osta della
autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria
puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di
propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vicedirettori
generali; il direttore generale affida gli altri incarichi
nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi
il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei
ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE, inoltre, le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5.L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu'
vicedirettori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.
Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1.
E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu'
vicedirettori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). -
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 11 e 13 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n.
109:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita', fermi
restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati
internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce
informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici
e comunicazioni elettroniche, assicurandone la
disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e
garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello
spazio cibernetico;
b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le
attivita' volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza
nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131.
c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni
urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica;
d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148;
e) strategia nazionale di cybersicurezza, la
strategia (di cui all'articolo 9) del decreto legislativo
NIS.».
«Art. 11 (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie). - 1. Con la legge di bilancio e' determinato
lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia da
iscrivere sul capitolo di cui all'articolo 18, comma 1,
sulla base della determinazione del fabbisogno annuo
operata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
previamente comunicata al COPASIR.
2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui
all'articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della
proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle
invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi
internazionali, anche a seguito della partecipazione a
specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal
decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
g) ogni altra eventuale entrata.
3. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne
assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere
del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi
fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti
disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei
conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte
dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti e al COPASIR.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore
generale dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di
contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le procedure per la stipula di contratti
di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le
attivita' dell'Agenzia finalizzate alla tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, ferma
restando la disciplina dell'articolo 162 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
«Art. 13 (Trattamento dei dati personali). - 1. Il
trattamento dei dati personali svolto per finalita' di
sicurezza nazionale in applicazione del presente decreto e'
effettuato ai sensi dell'articolo 58, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, della
legge 16 marzo 2006, n. 146 recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il
31 maggio 2001» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85,
del 11 aprile 2006.
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 51 del Codice penale, non sono
punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,
452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,
517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' in ordine ai delitti previsti dagli articoli
255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e
3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi,
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema
informatico o telematico, danneggiano, deteriorano,
cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema
informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e
programmi in esso contenuti, attivano identita', anche
digitali, domini e spazi informatici comunque denominati,
anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi,
ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono
dell'altrui dominio e spazio informatico comunque
denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali;
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a);
b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici
commessi ai danni delle infrastrutture critiche
informatizzate individuate dalla normativa nazionale e
internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire
elementi di prova, anche per interposta persona, compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di
sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati
personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli
4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base
dell'articolo 26 della predetta legge o di altre
disposizioni di legge o regolamento o previste da atti
amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da
segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti
della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18,
25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base a
disposizioni di legge o di regolamento o previste da atti
amministrativi generali, che prevedano specificamente il
trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli
23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di
interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai
sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti,
negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi
dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e,
negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti.
4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della
difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente
decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e
sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».
 
Art. 7
Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di
disabilita'

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle liberta' e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non puo' selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilita', agevolano l'accessibilita', la mobilita' indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che e' sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo all'articolo 2 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n.62 recante: «Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2024:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "condizione di disabilita'": una duratura
compromissione fisica, mentale, intellettiva, del
neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere
di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri;
b) "persona con disabilita'": persona definita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal presente decreto;
c) "ICF": Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22
del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New
York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947,
n. 1068;
d) "ICD": Classificazione internazionale delle
malattie - International Classification of Diseases (ICD),
adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'
conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del
Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio
1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) "duratura compromissione": compromissione
derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a
carico di strutture o di funzioni corporee, come
classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la
quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel
lungo periodo;
f) "profilo di funzionamento": descrizione dello
stato di salute di una persona attraverso la codificazione
delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e
della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della
ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla
condizione di salute, ai fattori personali e ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il
profilo di funzionamento ai fini scolastici;
g) "WHODAS": WHO Disability Assessment Schedule,
questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la
salute e la condizione di disabilita';
h) "sostegnii servizi, gli interventi, le prestazioni
e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento
della condizione di disabilita' e nel progetto di vita per
migliorare le capacita' della persona e la sua inclusione,
nonche' per contrastare la restrizione nella sua
partecipazione sociale, graduati in "sostegno" e "sostegno
intensivo", in ragione della frequenza, della durata e
della continuita' del sostegno;
i) "piano di intervento": documento di pianificazione
e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad
un'area di intervento;
l) "valutazione di base": procedimento volto ad
accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD
e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di
valutazione, la condizione di disabilita' ai fini
dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno
intensivo, elevato o molto elevato;
m) "valutazione multidimensionale": procedimento
volto a delineare con la persona con disabilita' il suo
profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di
vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in
essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri
e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui
deve essere diretto il progetto di vita;
n) "progetto di vita": progetto individuale,
personalizzato e partecipato della persona con disabilita'
che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e
preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione
esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per
consentire alla persona stessa di migliorare la qualita'
della propria vita, di sviluppare tutte le sue
potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e
partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto
agli altri;
o) "domini della qualita' di vita": ambiti o
dimensioni rilevanti nella vita di una persona con
disabilita' valutabili con appropriati indicatori;
p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche,
pubbliche e private, attivabili anche in seno alla
comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali,
da destinare al progetto di vita.».
 
Art. 8
Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi
di intelligenza artificiale in ambito sanitario
1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonche' da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS, per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalita' di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumita' della persona, salute e sicurezza sanitaria nonche' studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche di dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che puo' essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione nel sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, e' sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identita' degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.
3. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalita' di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalita' di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2016/679. E' consentito altresi' il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, sui movimenti e sulle prestazioni nell'attivita' sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attivita' agonistiche che spettano a chi le organizza.
4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, puo' stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalita' di trattamento.
5. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27
ottobre 2003.
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 della
Costituzione:
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e
di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 si
vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante:
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari
di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del
medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento
interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da
atti amministrativi generali che specifichino i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato.
1-bis. I dati personali relativi alla salute,
pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante
interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto
superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche',
relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle
province autonome, nel rispetto delle finalita'
istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate
con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi
del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali.
1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o
piu' decreti adottati ai sensi del comma 1,
l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale, pseudonomizzati, vi
incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi
quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da
altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i
propri sistemi informativi.
I decreti di cui al primo periodo adottati, previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida
emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di
interoperabilita', definiscono le caratteristiche e
disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno
del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o
pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di
ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri
diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori
e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la
gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2-septies.».
 
Art. 9

Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalita' semplificate consentite dal predetto regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, e' disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonche' le autorita' e gli operatori del settore.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 si
vedano le note all'articolo 4.
 
Art. 10
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). - 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalita' ivi definite.
2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, e' istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunita'.
3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.
4. La piattaforma di cui al comma 2 e' alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.
5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante:
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2012.
 
Art. 11
Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di
lavoro

1. L'intelligenza artificiale e' impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrita' psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e la produttivita' delle persone in conformita' al diritto dell'Unione europea.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puo' svolgersi in contrasto con la dignita' umana ne' violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'eta', delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformita' al diritto dell'Unione europea.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152 recante: «Attuazione
della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore
di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno
1997:
«Art. 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso di
utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o il committente
pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore
dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni
rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento
dell'incarico, della gestione o della cessazione del
rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la
valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a
fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui
all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali
incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al
comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui
al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali
utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualita';
f) il livello di accuratezza, robustezza e
cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche
utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha
diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori
informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta
giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del
registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e
monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti
utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa
siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente
effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione
d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a
consultazione preventiva del Garante per la protezione dei
dati personali ove sussistano i presupposti di cui
all'articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere
informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle
informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino
variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5
del presente articolo devono essere comunicati dal datore
di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo
trasparente, in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle
predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro possono richiedere la comunicazione delle
medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo
gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo
non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale
e commerciale.».
 
Art. 12
Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel
mondo del lavoro

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalita' di funzionamento, nonche' gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 13

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
 
Art. 14

Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attivita', di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilita' del suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacita' trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 15
Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita'
giudiziaria

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita' giudiziaria e' sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attivita' amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorita' nazionali di cui all'articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attivita' didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita' giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonche' alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Ministro cura altresi' la formazione del personale amministrativo.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei
dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006:
«Art. 12 (Funzioni). - 1. I componenti del comitato
direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di
settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso
comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma
annuale delle attivita' didattiche, da sottoporre al
comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee
programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio
superiore della magistratura e dal Ministro della
giustizia, nonche' delle proposte pervenute dal Consiglio
nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attivita'
didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna
sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere
l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione,
utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la
proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto
agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle
sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di
sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando,
all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti
tra magistrati, docenti universitari e avvocati con
adeguata qualificazione professionale ed esperienza
organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti
qualificati, per i compiti previsti dal regolamento
interno.».
 
Art. 16
Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici
per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto gia' ivi stabilito.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonche' i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;
b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);
c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 17

Modifica al codice di procedura civile

1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Competenza del tribunale). - Il tribunale e'
competente per tutte le cause che non sono di competenza di
altro giudice.
Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per
le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative
allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti
onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione
forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento
di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale,
per ogni causa di valore indeterminabile.».
 
Art. 18
Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della
cybersicurezza nazionale

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter) e' inserita la seguente:
«m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonche' di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in
relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi
informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero
della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi
di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei
compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366
della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi
provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai
sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di
ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto,
fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8,
alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione
nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo
sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud
per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche
attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con
i privati, comunque denominati, nonche' di partenariato
pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza
artificiale come risorsa per il rafforzamento della
cybersicurezza nazionale;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative
di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i
soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento
di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel
dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli
orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A
tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle
iniziative legislative o regolamentari concernenti la
cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore.
L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre
amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in
materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche
mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato
sul territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi,
fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
Omissis.».
 
Art. 19
Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e Comitato di
coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e
fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e
dell'intelligenza artificiale
1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e' predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'universita' e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed e' approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attivita' della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale e indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
3. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualita' di autorita' di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
5. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: «delle imprese e del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata».
6. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorita' nazionali di cui all'articolo 20 nonche' altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Comitato di cui al comma 6, per assicurare la migliore realizzazione della strategia di cui al comma 1, svolge funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e di promozione delle attivita' di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di adozione e di applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico, ivi comprese le fondazioni pubbliche o private vigilate o finanziate dallo Stato, che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al periodo precedente sono individuati dal medesimo Comitato. Il Comitato svolge altresi' funzioni di coordinamento delle attivita' di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'intelligenza artificiale svolte dai medesimi enti.
8. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica
e transizione digitale e istituzione del Comitato
interministeriale per la transizione digitale). - 1.
All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultralarga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato interministeriale per la transizione
digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle
materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal
presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni
competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese
prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato,
le attivita' di coordinamento e monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda
ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica
satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla
piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet
delle cose (IoT) e della blockchain.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dalla Autorita' delegata per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove
nominata, ed e' composto dai Ministri per la pubblica
amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, delle imprese e del made in
Italy, dell'universita' e della ricerca e della salute,
nonche' dall'Autorita' delegata per la sicurezza della
Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata. Ad esso
partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Omissis.».
 
Art. 20

Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni gia' rispettivamente attribuite:
a) l'AgID e' responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresi' a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformita' dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attivita' ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN e' altresi' responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;
c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentiti il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attivita' giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.
2. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorita' di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID e' designata quale autorita' di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN e' designata quale autorita' di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.
3. Le Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti, nonche' ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
5. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)».

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, si vedano le note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
«2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono
sostituite dalle seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo
di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri
fiscali,»;
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo
di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri
fiscali,»;
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
«titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le
seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119»;
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica
delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del
nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del
FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche
attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni
massive e la corrispondente identificazione degli elementi
oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
delle procedure di definizione delle istanze presentate
entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il
suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al
comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da nove
membri in possesso di idonei requisiti di competenza,
indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
nominati i componenti della Commissione tecnica e
determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel
limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione della dotazione del
FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai
componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al
predetto limite massimo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente
confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al
comma 494, e' inviata entro il termine di centottanta
giorni decorrenti dalla data individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
«501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette
attivita' sono a carico delle risorse finanziarie del FIR
non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di
euro.»;
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.»;
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
«502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018 , al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.».
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove
tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei
settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi prorogabili
per un massimo di ulteriori dodici mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri e limiti di operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere ammessa
a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del
rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui ai commi 2-ter e 2-quater
possono essere differenziate e adeguate in considerazione
delle particolarita' e delle esigenze dei casi specifici;
esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate
forme di informazione e di protezione a favore di
consumatori e investitori, nonche' del corretto
funzionamento dei mercati. L'operativita' delle misure
cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita
dei requisiti o al superamento dei limiti operativi
stabiliti, nonche' negli altri casi previsti dai
regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito
della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti
dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
nella nozione di servizi e attivita' di investimento non
implica l'esercizio a titolo abituale di attivita'
riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di
autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei
mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che
non puo' superare complessivamente il limite massimo di
diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga
funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o
dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento
abituale e a titolo professionale dell'attivita' medesima.
Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui
al comma 2-bis e delle finalita' del periodo di
sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS,
nell'ambito delle proprie competenze e delle materie
seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis e
ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
dell'attivita' di partecipazione alla sperimentazione con
riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
servizio di investimento, alla tipologia e al numero di
utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi
complessivi dell'attivita'. Nel rispetto della normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla
sperimentazione puo' comportare la deroga o la
disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza
o degli atti di carattere generale emanati dalle autorita'
di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i
profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e l). Alle attivita' della Banca d'Italia,
della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si
applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della
legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a
stipulare accordi con una o piu' universita' sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale.
Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente
comma le autorita' provvedono nell'ambito dei rispettivi
stanziamenti di bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia.
La partecipazione al Comitato non da' titolo ad alcun
emolumento o compenso o gettone di presenza. E' fatta salva
la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi
delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la
partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo
periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel
periodo transitorio," sono sostituite dalle seguenti: "ad
operare con le medesime modalita' nel periodo
transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.
2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti di
cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne
pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di
investimento prestati da chi non vi e' abilitato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante: «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159:
«Art. 15 (Designazione del coordinatore dei servizi
digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui
servizi digitali). - 1. Al fine di garantire l'effettivita'
dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico
dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il
conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo
alla protezione dei minori in relazione ai contenuti
pornografici disponibili on line, nonche' agli altri
contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da
piattaforme on line o altri gestori di servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente
digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi
Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per la protezione dei dati personali e ogni
altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano ogni necessaria
collaborazione ai fini dell'esercizio da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle
funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita'
possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le
procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei
poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale
Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e'
aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di
Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri
previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un
mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi
previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al
combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un
massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio
finanziario precedente alla comunicazione di avvio del
procedimento al prestatore di un servizio intermediario
rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella
sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile
alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata
risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a
un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del
fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario
precedente dal fornitore di un servizio intermediario o
dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei
Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e
dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di
illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di
mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del
fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un
servizio intermediario interessato realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a
decorrere dalla data specificata nella decisione in
questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita'
tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e
delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della
durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per
le sanzioni amministrative previste dal presente comma e'
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita'
con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20
funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal
presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per
l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro
per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375
euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029,
4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno
2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a
decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un
contributo di importo pari allo 0,135 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai
prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia,
cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022
relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che
modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi
digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di
finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal
Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per
l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente
all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello
0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno
contabile 2022 secondo le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione, per gli anni successivi, possono essere
motivatamente adottate dall'Autorita', con propria
deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
L'Autorita' individua, con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle
entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del
contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure
concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma
5 e fino al termine delle procedure di reclutamento,
l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti
dalla designazione di cui al presente articolo mediante
l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10
unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di
posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il
personale di cui al primo periodo, non rientrante nella
pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di
apposito interpello, in cui sono specificati i profili
professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i
cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita'
provvede agli oneri del trattamento economico accessorio
mediante i contributi previsti al comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). - 1. Presso
l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio
dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli
aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad
eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle
procedure di allertamento.
2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal
direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui
all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di
cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonche' dell'Agenzia per l'Italia digitale
(AgID). Per gli aspetti relativi alla trattazione di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un
rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di
cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.
3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle
riunioni da altri rappresentanti delle rispettive
amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di
ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla
materia della cybersicurezza.
4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione
ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle
sole amministrazioni e soggetti interessati, anche
relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui
all'articolo 10.
4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare
rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato nella
composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di
volta in volta estesa alla partecipazione di un
rappresentante della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu'
operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri
soggetti, interessati alle stesse questioni. Le
amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle
suddette riunioni a livello di vertice.».
4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
 
Art. 21
Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi
forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

1. E' autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
Art. 22

Misure di sostegno ai giovani e allo sport

1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure hanno svolto un'attivita' di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attivita' volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attivita' di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.
3. Lo Stato favorisce l'accessibilita' ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attivita' sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilita'. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attivita' sportive.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante:
«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2013, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei
lavoratori impatriati). - 1. I redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da
lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo
di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente
in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello
di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti
in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro
trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita'
lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello
stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito
minimo di permanenza all'estero e' di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e'
stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello
stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima
del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato in
Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la maggior
parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto
un'attivita' di ricerca anche applicata nell'ambito delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 6, del decreto 22 ottobre 2004,
n. 270, recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266:
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio). -
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo,
ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e
svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica,
anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di
istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e'
positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli
studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che
siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad
una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale
occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel
caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia
previsto il numero programmato dalla normativa vigente in
materia di accessi ai corsi universitari, l'universita'
stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici
criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di
requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei, con modalita'
definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi
di laurea magistrale puo' essere consentita
dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche'
in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto
delle norme stabilite nei regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un
corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di
studio regolati da normative dell'Unione europea che non
prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo
iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle
professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali
stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali
crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al
titolo di studio gia' conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di
studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
corsi di studio e di dottorato di ricerca e' deliberata
dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti.».
 
Art. 23
Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della
cybersicurezza e del calcolo quantistico

1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 19, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operativita' della societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente di:
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrita' delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);
b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima societa' di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 e' aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI.
3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualita' di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennita'.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dei commi 116 e 209, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2012:
«116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore
del venture capital e il tessuto economico-produttivo del
Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa -
Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in
fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica
delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a
condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse
aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono
stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai
fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma
117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio
dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza
e di titolare di quote dei fondi di investimento.».
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.».
 
Art. 24

Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorita' individuate ai sensi dell'articolo 20, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorita' anzidette;
e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
f) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonche' da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilita' di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilita' e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
g) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonche' artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attivita' di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
h) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia;
i) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonche' nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attivita' formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonche' per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da universita', istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
2) incentivare le attivita' di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'universita' e della ricerca e degli ITS Academy e le Autorita' nazionali di cui all'articolo 20;
m) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorita' di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorita' i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;
n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilita' penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;
d) nei casi di responsabilita' civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;
e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonche' dei principi di proporzionalita', non discriminazione e trasparenza;
f) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformita' ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articolo 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14
gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in materia di
professioni non organizzate», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22:
«Art. 3 (Forme aggregative delle associazioni). - 1. Le
associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la
propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da
esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni
aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e
qualificazione delle attivita' professionali che
rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e
delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle
istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su
mandato delle singole associazioni, esse possono
controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini
della verifica del rispetto e della congruita' degli
standard professionali e qualitativi dell'esercizio
dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle
stesse associazioni.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). -
Omissis.
4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio
amministrativo dell'Agenzia e' definita con regolamento che
stabilisce, in particolare, termini e modalita' per
l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle
violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e
l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza
dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre
disposizioni che assegnano poteri accertativi e
sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo
periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti
sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Omissis».
 
Art. 25
Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio
dell'intelligenza artificiale
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell'ingegno» e' inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»;
b) dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente:
«Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 22
aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio
1941, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Sono protette ai sensi di questa legge le
opere dell'ingegno umano di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione, anche laddove create con l'ausilio di
strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti
risultato del lavoro intellettuale dell'autore.
Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonche'
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.».
 
Art. 26

Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalita' di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»;
b) all'articolo 294 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' della reclusione da due a sei anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
c) dopo l'articolo 612-ter e' inserito il seguente:
«Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinita', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa delle funzioni esercitate».
2. All'articolo 2637 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale».
4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 294 codice
penale, come modificato dalla presente legge:
Art. 61. - Circostanze aggravanti comuni o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere agito per motivi abietti o futili;
2° l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato;
3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti
determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
di un culto;
10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'
o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita'.
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale.
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona
ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere.
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale e contro la liberta'
personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato
di gravidanza.
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso
il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture
sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso
strutture socio-educative.
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o
a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nonche' di chiunque
svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o
soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,
a causa o nell'esercizio di tali professioni o attivita'.
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con
violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o
di un membro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni.
11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego
di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi,
per la loro natura o per le modalita' di utilizzo, abbiano
costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego
abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa,
ovvero aggravato le conseguenze del reato.».
«Art. 294 (Attentati contro i diritti politici del
cittadino). - Chiunque con violenza, minaccia o inganno
impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto
politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso
difforme dalla sua volonta', e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni. La pena e' della reclusione da due a sei
anni se l'inganno e' posto in essere mediante l'impiego di
sistemi di intelligenza artificiale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2637 codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni. La pena e' della
reclusione da due a sette anni se il fatto e' commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 171 della citata
legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'articolo 171-ter e' punito con la multa da euro 51
(lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) 277 chiunque
senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi
forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente
alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri
materiali disponibili in rete o in banche di dati in
violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche
attraverso sistemi di intelligenza artificiale;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o
diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di
riprodurre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione
dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero
introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi'
fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o
per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,
lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura
del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto
penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del
massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato
commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato.
La pena e' della reclusione fine ad un anno o della
multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui
sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata
alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita'
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.».
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 185 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 185 (Manipolazione del mercato). - 1. Chiunque
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate
o altri artifizi concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,
e' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena e'
della reclusione da due a sette anni e della multa da euro
venticinquemila a euro sei milioni se il fatto e' commesso
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il
tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate
per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato
ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n.
596/2014.
2. Il giudice puo' aumentare la multa fino al triplo o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante
offensivita' del fatto, per le qualita' personali del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se
applicata nel massimo.
2-bis.
2-ter.».
 
Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 28

Disposizioni finali

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale».
2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
b) nel capo I, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni di coordinamento). - 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 settembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
z), del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in
relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi
informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero
della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi
di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei
compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366
della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi
provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai
sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di
ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto,
fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8,
alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione
nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo
sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud
per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del
decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative
di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i
soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento
di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel
dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli
orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A
tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle
iniziative legislative o regolamentari concernenti la
cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore.
L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre
amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in
materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche
mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
concludere accordi di collaborazione, comunque denominati,
con soggetti privati, costituire e partecipare a
partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale,
nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con
soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi
appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse
nazionale e previa autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei
con i quali siano stati sottoscritti accordi di
cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi
di intelligenza artificiale.
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1.
Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico
non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi
di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3.
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 della legge 28
giugno 2024 n. 901, recante: «Disposizioni in materia di
rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati
informatici.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2024, n. 153, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Obblighi di notifica di incidenti). - 1. Le
pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni
capoluoghi di regione, nonche' le societa' di trasporto
pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a
100.000 abitanti, le societa' di trasporto pubblico
extraurbano operanti nell'ambito delle citta' metropolitane
e le aziende sanitarie locali segnalano e notificano, con
le modalita' e nei termini di cui al comma 2 del presente
articolo, gli incidenti indicati nella tassonomia adottata
con determinazione tecnica del direttore generale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.
Tra i soggetti di cui al presente comma sono altresi'
comprese le rispettive societa' in house che forniscono
servizi informatici, i servizi di trasporto di cui al primo
periodo del presente comma ovvero servizi di raccolta,
smaltimento o trattamento di acque reflue urbane,
domestiche o industriali, come definite ai sensi
dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione
dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto
9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008.
2. I soggetti di cui al comma 1 segnalano, senza
ritardo e comunque entro il termine massimo di ventiquattro
ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza a
seguito delle evidenze comunque ottenute, qualunque
incidente riconducibile a una delle tipologie individuate
nella tassonomia di cui al comma 1 ed effettuano, entro
settantadue ore a decorrere dal medesimo momento, la
notifica completa di tutti gli elementi informativi
disponibili. La segnalazione e la successiva notifica sono
effettuate tramite le apposite procedure disponibili nel
sito internet istituzionale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.
3. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti e i comuni capoluoghi di regione, per le societa'
di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, per le societa' di trasporto
pubblico extraurbano operanti nell'ambito delle citta'
metropolitane, per le aziende sanitarie locali e per le
societa' in house che forniscono servizi informatici, i
servizi di trasporto di cui al presente comma ovvero
servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque
reflue urbane, domestiche o industriali, come definite ai
sensi dell'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, o di gestione
dei rifiuti, come definita ai sensi dell'articolo 3, punto
9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, gli obblighi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 effettuino
notifiche volontarie di incidenti al di fuori dei casi
indicati nella tassonomia di cui al medesimo comma 1, si
applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di notifica di
cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale comunica all'interessato che la reiterazione
dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comportera'
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 e puo'
disporre, nei dodici mesi successivi all'accertamento del
ritardo o dell'omissione, l'invio di ispezioni, anche al
fine di verificare l'attuazione, da parte dei soggetti
interessati dall'incidente, di interventi di rafforzamento
della resilienza agli stessi, direttamente indicati
dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ovvero
previsti da apposite linee guida adottate dalla medesima
Agenzia. Le modalita' di tali ispezioni sono disciplinate
con determinazione del direttore generale dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.
6. Nei casi di reiterata inosservanza, nell'arco di
cinque anni, dell'obbligo di notifica di cui ai commi 1 e
2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale applica
altresi', nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17,
comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, introdotto dall'articolo 11 della presente legge,
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a
euro 125.000 a carico dei soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo. La violazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo puo' costituire causa di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile per
i funzionari e i dirigenti responsabili.
7. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni, anche
penali, previsti da altre norme di legge, le disposizioni
del presente articolo non si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) agli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato e agli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124.».