Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 2 e 13;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'articolo 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5, lettera b), della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.»;
b) all'articolo 4:
1) alla rubrica, la parola: «alunni» e' sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
2) al comma 1:
2.1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilita', i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»;
2.2) al terzo periodo, le parole: «un alunno» sono sostituite dalle seguenti: «uno studente o una studentessa»;
2.3) al quarto periodo, le parole: «ciascun alunno» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno studente e da ciascuna studentessa»;
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e' espressa in decimi. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione.»;
4) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti e' espressa in decimi.»
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attivita' dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento e' effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.»;
6) al comma 5:
6.1) al primo periodo, la parola: «alunni» e' sostituita dalle seguenti: «studenti e le studentesse» e le parole: «comportamento non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «comportamento superiore»;
6.2) al secondo periodo, le parole: «dell'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dello studente e della studentessa»;
7) al comma 6:
7.1) al primo periodo, la parola: «alunni» e' sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
7.2) al terzo periodo, le parole: «dall'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dalla studentessa o dallo studente»;
c) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Assolvimento dell'obbligo di istruzione). - 1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, la parola: «alunni» e' sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse» e le parole: «di primo e» e «, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonche' in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, e' deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignita' e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumita' altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attivita' di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.»;
5) al comma 3, la parola: «intermedio» e' sostituita dalla seguente: «periodico»;
6) al comma 4:
6.1) al primo periodo, dopo le parole: «elaborazione del piano» e' inserita la seguente: «triennale» e la parola: «alunni» e' sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
6.2) al secondo periodo, la parola: «alunni» e' sostituita dalle seguenti: «studenti e alle studentesse»;
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»;
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilita'). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti e' riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.»;
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)). - 1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.»;
h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e' effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»;
i) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.»;
l) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della validita' dell'anno scolastico e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.»;
m) Il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle norme generali
sull'istruzione.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 1°
ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della disciplina
in materia di valutazione delle studentesse e degli
studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale
scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
2024:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle
studentesse e degli studenti). - (Omissis)
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto,
di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al
centro il principio della responsabilita' e di restituire
piena serenita' al contesto lavorativo degli insegnanti e
del personale scolastico, nonche' al percorso formativo
delle studentesse e degli studenti, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla revisione della disciplina in
materia di valutazione del comportamento delle studentesse
e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel
rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento
della studentessa e dello studente dalla scuola per un
periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un
massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della
studentessa e dello studente in attivita' di
approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che
hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata
superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte
della studentessa e dello studente, di attivita' di
cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli
elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del
Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire
anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello
studente, secondo principi di temporaneita', gradualita' e
proporzionalita';
b) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non
ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano
mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con
riferimento alle violazioni previste dal regolamento di
istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e
dello studente oggetto della valutazione in attivita' di
approfondimento in materia di cittadinanza attiva e
solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e
delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato
tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di
comportamento della studentessa e dello studente nella
valutazione complessiva, riferito all'intero anno
scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti
o di aggressione nei confronti del personale scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel
comportamento, il consiglio di classe, in sede di
valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare
immediatamente un giudizio di ammissione alla classe
successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un
elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e
solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima
dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la
valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe comportano la non ammissione della studentessa e
dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la
valutazione periodica e per quella finale degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti del
secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline
di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, adottate,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.».
- Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992:
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui allalegge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6.
7.
8.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.
Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle universita' si realizza, fermo restando
quanto previsto dallalegge 11 maggio 1976, n. 360, e
dallalegge 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi' previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai fini della partecipazione alle attivita' di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti
locali e le unita' sanitarie locali possono altresi'
prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini
con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero,
la socializzazione e l'integrazione, nonche' l'assegnazione
di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi deldecreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.
Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione).
- 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle
modalita' di coordinamento con il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilita'
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo'
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
limiti degli stanziamenti gia' preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani
di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341
del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai
sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attivita'
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l'attivita' didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990comprende, nei limiti degli stanziamenti gia'
preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli
alunni handicappati. Il diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del
1990costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attivita' didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori
per la preparazione all'attivita' didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del
1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative
previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 puo' essere impartito anche da enti o
istituti specializzati all'uopo convenzionati con le
universita', le quali disciplinano le modalita' di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti
relatori dei corsi di specializzazione devono essere in
possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, e successive modificazioni, aldecreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione e'
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la
definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente
legge, integrati con le finalita' di cui allalegge 13
luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla
continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e
ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale
(GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la
progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in
servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto
all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di
cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica
dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo
dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di
funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione
di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione
scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al
comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale,
ovvero a livello delle citta' metropolitane, e' costituito
il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e'
composto da personale docente esperto nell'ambito
dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal
dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale
relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri
relativi al personale docente di cui al presente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio
scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche
nella definizione dei PEI secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF,
nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili,
previsti nel Piano per l'Inclusione della singola
istituzione scolastica, nel potenziamento della
corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di
consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per
il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie
locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua
composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei
componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di
monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e'
istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il
GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno
e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti
della Azienda sanitaria locale e del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi
della consulenza dei rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative
del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive
destinate all'istituzione scolastica ai fini
dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle
riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente
territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della
verifica del processo di inclusione, compresa la proposta
di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure
di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento,
presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi
di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita', o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente
con disabilita' nonche' con il necessario supporto
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi
di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di
cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva
degli studenti con accertata condizione di disabilita' in
eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel
rispetto del principio di autodeterminazione.
Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali
attivita' integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi
3 e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito
per il superamento degli esami universitari previa intesa
con il docente della materia e con l'ausilio del servizio
di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E'
consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la
possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del
servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito
della propria autonomia, conferiscono a un docente
delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle
iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno
ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli
studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei
servizi per il sostegno del benessere psicologico,
nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa.
L'incarico e' conferito a personale docente in servizio
presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle medesime.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994.
- Si riporta l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si
provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui
all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di
istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle
province il cui territorio e' per almeno un terzo montano,
in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumenti necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria.
La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata e di
parametri socio-economici e ambientali individuati di
concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e
l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli adattamenti resi necessari dalle specificita'
proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire
attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione
delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la
gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del
principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una
istituzione scolastica autonoma, che frequentino un
apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del
Ministero della pubblica istruzione e' realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della
rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante: «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 5 maggio 2005.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante: «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005.
- Si riporta il comma 622, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006:
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degliarticoli 28, comma 1, e30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III deldecreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' allalegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e universita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2008, n. 204, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:
«Art. 2 (Valutazione del comportamento degli
studenti). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
regolamento di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di
primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e
finale viene valutato il comportamento di ogni studente
durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle
attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del
bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto
disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di
impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e
degli enti destinatari, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' effettuata mediante
l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo
anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a
sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del
presente articolo.
Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti). - 1.
2.
3.
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilita'
degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalita' applicative del presente articolo.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante: «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017.
- La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante:
«Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.195 del
21 agosto 2019.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 264 dell'11 novembre 2022, e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, recante: «Regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 5 novembre 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante: «Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, come modificato nel titolo dal presente
decreto reca: «Regolamento recante valutazione delle
studentesse e degli studenti del secondo ciclo di
istruzione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 19 agosto 2009.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante: «Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio
2013.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 14 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Valutazione degli studenti e delle
studentesse nella scuola secondaria di secondo grado). -
1.La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti
e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico di cui aldecreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da
suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a
maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della
classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti
e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio
giudizio, relativamente agli studenti con disabilita', i
criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico
di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Qualora uno studente o una studentessa con disabilita' sia
affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con
un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti
di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o
insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento
dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati
delle attivita' alternative all'insegnamento della
religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull'interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente e
da ciascuna studentessa.
1-bis. La valutazione periodica e finale degli
apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle
Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, e' espressa in decimi. Il voto numerico e'
riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
2. La valutazione periodica e finale del
comportamento delle studentesse e degli studenti e'
espressa in decimi. Il voto numerico e' riportato anche in
lettere nel documento di valutazione. La valutazione del
comportamento concorre alla determinazione dei crediti
scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle
provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione
cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa
senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali
modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo
addizionale allalegge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano
triennale dell'offerta formativa e con il profilo
culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli
indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche,
sono parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati. La valutazione degli esiti delle attivita'
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari e sulla valutazione del comportamento e'
effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri
deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel
Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e
le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono
un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo
unico di cui aldecreto legislativo n. 297 del 1994, una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione
finale degli apprendimenti e del comportamento dello
studente e della studentessa e' riferita a ciascun anno
scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe
sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che
non hanno conseguito la sufficienza in una o piu'
discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di
non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito
relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie.
A conclusione degli interventi didattici programmati per il
recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in
sede di integrazione dello scrutinio finale, previo
accertamento del recupero delle carenze formative da
effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei
risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e
alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito
positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe
successiva e l'attribuzione del credito scolastico.».
«Art. 7 (Valutazione del comportamento). - 1.La
valutazione del comportamento degli studenti e delle
studentesse nelle scuole secondarie di secondo grado si
propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile
basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile in generale e la vita scolastica in
particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui
aldecreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni.
1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base
dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar
modo, della eventuale commissione di atti violenti o di
aggressione nei confronti del personale scolastico, delle
studentesse e degli studenti.
2. La valutazione del comportamento con voto
inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico,
nonche' in sede di scrutinio finale con conseguente non
ammissione alla classe successiva, e' deliberata dal
consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello
studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno
scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino
la dignita' e il rispetto della persona umana o arrechino
pericoli per l'incolumita' altrui o per aver posto in
essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari
gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni
previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o
per aver commesso atti violenti o di aggressione nei
confronti del personale scolastico e degli studenti.
2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento
inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta
il coinvolgimento della studentessa e dello studente in
attivita' di approfondimento in materia di cittadinanza
attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle
ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno
determinato il voto assegnato.
2-ter.Fermo restando quanto previsto all'articolo 4,
comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno
riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende
il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di
ammissione alla classe successiva, assegnando la
predisposizione di un elaborato critico in materia di
cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche
connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di
comportamento attribuito. La mancata presentazione
dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio
finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non
positivo comporta la non ammissione degli studenti alla
classe successiva.
3. La valutazione del comportamento con voto
inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento
ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata
in sede di scrutinio periodico e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente
determinare, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, anche in sede di
elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa,
iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione
di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei
genitori e degli studenti e delle studentesse, tenendo
conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal
patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle
specifiche esigenze della comunita' scolastica e del
territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta
possono essere applicate agli studenti e alle studentesse
che manifestino la propria opinione come previsto
dall'articolo 21 della Costituzionedella Repubblica
italiana.».
«Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). -
1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento
contenuti nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo
alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di
educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline,
alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
gennaio 2009, n. 5.
7. Ai fini della validita' dell'anno scolastico e'
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per
assenze documentate a condizione, comunque, che non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilita' di procedere alla valutazione degli
apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo
di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento
possono essere adottate in relazione alla ridefinizione
degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del
sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.».
 
Art. 2

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2, 3, 6 e 14, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Gli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, abrogati dal
presente decreto, recavano rispettivamente: «Valutazione
degli alunni nel primo ciclo di istruzione», «Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione» e
«Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo
dell'istruzione».
- Per i riferimenti all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, si
vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1971