Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare, gli articoli 104, 105 e 106;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 2 e 13;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'articolo 36;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'articolo 1, comma 622;
Vista la legge 27 giugno 2013, n. 77, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5 della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati» e all'articolo 5 della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo»;
Ravvisata l'esigenza di ripristinare la cultura del rispetto e l'autorevolezza del personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonche' di conferire maggiore rilevanza al comportamento delle studentesse e degli studenti;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 8:
1) alla lettera d), la parola: «handicap» e' sostituita dalla seguente: «disabilita'»;
2) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
«f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «delle singole istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione»;
2) al comma 3, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.»;
3) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 6:
4.1) al primo periodo, le parole: «e i provvedimenti» sono soppresse e le parole: «dalla comunita' scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
4.2) al secondo periodo, dopo la parola: «allontanamento» sono inserite le seguenti: «dalla comunita' scolastica»;
5) al comma 7, le parole: «dalla comunita' scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
6) al comma 8:
6.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunita' scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.»;
6.2) il secondo periodo e' soppresso;
7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attivita' di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attivita' sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attivita' di cui al primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attivita' di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali e' deliberato l'allontanamento. Le attivita' di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attivita' di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalita', il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonche' le rispettive figure di riferimento. Durante le attivita' di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e' in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilita' ad accogliere lo studente in attivita' di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attivita' di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attivita', nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attivita' di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validita' dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
8-quater. In caso di indisponibilita' delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneita' delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attivita' di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunita' scolastica.
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunita' scolastica, puo' deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attivita' di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneita', proporzionalita' e gradualita' di cui al comma 5.
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.»;
8) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica superiore a quindici giorni puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone, nonche' in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»;
9) al comma 9-ter, la parola: «concreti» e' sostituita dalla seguente: «circostanziati» e la parola: «incolpato» e' sostituita dalla seguente: «responsabile»;
10) al comma 11, la parola: «inflitte» e' sostituita dalla seguente: «irrogate»;
c) all'articolo 5-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, e' incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonche' di altre forme di dipendenza.
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilita', definendo in maniera dettagliata le attivita' formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «del piano» e' inserita la seguente: «triennale»;
d) all'articolo 6:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
2) al comma 1, la parola: «media» e' sostituita dalle seguenti: «secondaria di primo grado»;
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunita' scolastica.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle norme generali
sull'istruzione.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 17 maggio 2024,
n. 70, recante: «Disposizioni e delega al Governo in
materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del
cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 30 maggio 2024:
«Art. 5 (Adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249). -
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni
necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:
a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello
studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a
porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o
abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di
dipendenza;
b) integrare la disciplina relativa al Patto
educativo di corresponsabilita', di cui all'articolo 5-bis
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto
siano espressamente indicate tutte le attivita' di
formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola
o i docenti della classe intendono organizzare a favore
degli studenti e delle loro famiglie, con particolare
riferimento all'uso della rete internet e delle comunita'
virtuali, e sia altresi' previsto l'impegno, da parte delle
famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per
consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o
abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di
dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici
dovessero avere notizia.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 1°
ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della disciplina
in materia di valutazione delle studentesse e degli
studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale
scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
2024:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle
studentesse e degli studenti). - (Omissis).
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di
affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al
centro il principio della responsabilita' e di restituire
piena serenita' al contesto lavorativo degli insegnanti e
del personale scolastico, nonche' al percorso formativo
delle studentesse e degli studenti, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla revisione della disciplina in
materia di valutazione del comportamento delle studentesse
e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel
rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento
della studentessa e dello studente dalla scuola per un
periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo
di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa
e dello studente in attivita' di approfondimento sulle
conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il
provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata
superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte
della studentessa e dello studente, di attivita' di
cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli
elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del
Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire
anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello
studente, secondo principi di temporaneita', gradualita' e
proporzionalita';
b) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non
ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano
mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con
riferimento alle violazioni previste dal regolamento di
istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e
dello studente oggetto della valutazione in attivita' di
approfondimento in materia di cittadinanza attiva e
solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e
delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato
tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento
della studentessa e dello studente nella valutazione
complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in
particolar modo in presenza di atti violenti o di
aggressione nei confronti del personale scolastico nonche'
delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano
riportato una valutazione pari a sei decimi nel
comportamento, il consiglio di classe, in sede di
valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare
immediatamente un giudizio di ammissione alla classe
successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un
elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e
solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima
dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la
valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe comportano la non ammissione della studentessa e
dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la
valutazione periodica e per quella finale degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti del
secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline
di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, adottate,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.».
- Si riportano gli articoli 104, 105 e 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre
1990:
«Art. 104 (Promozione e coordinamento, a livello
nazionale, delle attivita' di educazione ed informazione).
- 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e
coordina le attivita' di educazione alla salute e di
informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal
tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello
svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche
nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva
programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
e relative metodologie di applicazione, per la promozione
di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle
proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo
della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di
comunicazione sociale, e rappresentanti delle
amministrazioni statali che si occupano di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e
sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che
attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto
istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con
particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali,
ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche
all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o
attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare
riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati
argomenti di loro interesse, possono essere invitati
rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e
formazione del personale della scuola sara' data priorita'
alle iniziative in materia di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 105 (Promozione e coordinamento, a livello
provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli
studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si
avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione
alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla
salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di
associazioni familiari. Detti comitati sono composti da
sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
partecipare rappresentanti delle autorita' di pubblica
sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita'
sanitarie locali, nonche' esponenti di associazioni
giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli
organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia
ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il
consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato
tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla
educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di
mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,
con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con
enti locali, universita', istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dell'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per
lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti,
le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti
numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle
vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche
all'inserimento o al reinserimento nell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di
cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982,
n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di
cento unita', ai fini del recupero scolastico e
dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli
enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art.
116, a condizione che tale personale abbia documentatamente
frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna
annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione
alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla
base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di
cui al presente articolo e' valutato in complessivi euro
2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d'anno a
decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e
il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei
comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e
l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati
stessi.
Art. 106 (Centri di informazione e consulenza nelle
scuole. Iniziative di studenti animatori). - 1. I
provveditori agli studi, di intesa con i consigli di
istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri
di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita'
informativa e di consulenza concordati dagli organi
collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di
corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di
formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione
delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da
realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione
del personale docente, che abbia dichiarato la propria
disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono
esprimere le loro preferenze in ordine ai docenti chiamati
a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle
previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito,
per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative,
che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie
curricolari, e' volontaria.».
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: «ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991.
- Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992:
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano educativo individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. abrogato
7. abrogato
8. abrogato
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo
possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.
Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
universita' si realizza, fermo restando quanto previsto
dalla legge 11 maggio 1976, n. 360, e dalla legge 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra
attivita' scolastiche e attivita' integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi' previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e
privati ai fini della partecipazione alle attivita' di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle universita' di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonche' di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
e le unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di
secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico
del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attivita' didattiche di sostegno, con
priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'universita' sono garantiti sussidi tecnici e didattici
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di
cui alla lettera b) del comma 1, nonche' il supporto di
appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.
Art. 14 (Modalita' di attuazione dell'integrazione). -
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle
modalita' di coordinamento con il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altresi':
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attivita' educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilita'
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuita' educativa fra i diversi
gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, puo'
essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei
limiti degli stanziamenti gia' preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani
di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341
del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai
sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attivita'
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l'attivita' didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del
1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti gia'
preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli
alunni handicappati. Il diploma di laurea per
l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attivita' didattica di sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori
per la preparazione all'attivita' didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del
1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 puo'
essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le universita', le quali
disciplinano le modalita' di espletamento degli esami e i
relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di
laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della
citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65
della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione e'
consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di
corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali,
impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione,
l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge,
integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio
2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita'
delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi
integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale
(GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione
e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del
personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR
o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al
comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei
rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo
dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di
funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione
di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione
scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al
comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero
a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il
Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e'
composto da personale docente esperto nell'ambito
dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal
dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale
relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri
relativi al personale docente di cui al presente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio
scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche
nella definizione dei PEI secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF,
nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili,
previsti nel Piano per l'Inclusione della singola
istituzione scolastica, nel potenziamento della
corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di
consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per
il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie
locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua
composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei
componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di
monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito
il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e'
composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e,
eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti
della Azienda sanitaria locale e del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi
della consulenza dei rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative
del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive
destinate all'istituzione scolastica ai fini
dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle
riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente
territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica
del processo di inclusione, compresa la proposta di
quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di
sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso
ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di
lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita', o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente
con disabilita' nonche' con il necessario supporto
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi
di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui
al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli
studenti con accertata condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto
del principio di autodeterminazione.
Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame). -
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
degli insegnanti e' indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali
attivita' integrative e di sostegno siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o
allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3
e 4 in favore degli studenti handicappati e' consentito per
il superamento degli esami universitari previa intesa con
il docente della materia e con l'ausilio del servizio di
tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E'
consentito, altresi', sia l'impiego di specifici mezzi
tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la
possibilita' di svolgere prove equipollenti su proposta del
servizio di tutorato specializzato.
5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito
della propria autonomia, conferiscono a un docente
delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle
iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno
ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli
studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei
servizi per il sostegno del benessere psicologico,
nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa.
L'incarico e' conferito a personale docente in servizio
presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle medesime.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994.
- Si riporta l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui
all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumenti necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria.
La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata e di
parametri socio-economici e ambientali individuati di
concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- Si riporta l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.
40, recante: «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998:
«Art. 36 (Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale). - 1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di
attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel
quadro di accordi di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
le disposizioni di attuazione del presente capo, con
specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana,
nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai
fini dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e
delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.».
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante: «Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 5 maggio 2005.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante: «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005.
- Si riporta il comma 622, l'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 27 dicembre
2006:
«622. - L'istruzione impartita per almeno dieci anni
e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione
si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.».
- La legge 27 giugno 2013, n. 77, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 1° luglio 2013.
- Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191,
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119.
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
2015.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante: «Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017.
- La legge 19 luglio 2019, n. 69, recante: «Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019.
- La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante:
«Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21 agosto 2019.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022 e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
- La legge 24 novembre 2023, n. 168, recante:
«Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e
della violenza domestica», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, recante: «Regolamento recante la disciplina
delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 5 novembre 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, recante: «Regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1998.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante: «Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, recante: «Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
19 agosto 2009.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, recante: «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio
2013.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5-bis e 6
del citato decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, come modificati dal presente decreto:
«Art. 2 (Diritti). - 1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identita' di ciascuno e sia aperta alla pluralita' delle
idee. La scuola persegue la continuita' dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso una adeguata informazione, la possibilita' di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti
e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunita' scolastica promuove la solidarieta' tra
i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalita' previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi
e con le stesse modalita' possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla liberta' di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attivita' curricolari integrative e tra le
attivita' aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attivita' didattiche curricolari e le attivita' aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalita' che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze
di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto
della vita culturale e religiosa della comunita' alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attivita' interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
della persona e un servizio educativo didattico di
qualita';
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche
mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni
di ritardo e di svantaggio, nonche' per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrita' e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con
disabilita';
e) la disponibilita' di un'adeguata strumentazione
tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica.
f.bis) l'emersione di episodi riconducibili ai
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di
uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre
forme di dipendenza.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e
di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni
garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore,
del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonche' l'utilizzo di
locali da parte di studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuita' del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.».
«Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita'
educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero
dello studente attraverso attivita' di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunita'
scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale.
Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento puo' influire sulla valutazione degli
apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione
disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne'
direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui
personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravita' del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle
lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l'allontanamento dalla comunita' scolastica
superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle
lezioni puo' essere disposto solo in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a
quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la
comunita' scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da
preparare il rientro nel gruppo classe.
8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente
dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe
delibera, con adeguata motivazione, attivita' di
approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che
hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali
attivita' sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le
scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i
docenti incaricati di realizzare le attivita' di cui al
primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente
dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici
giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata
motivazione, attivita' di cittadinanza attiva e solidale,
commisurate all'orario scolastico relativo al numero di
giorni per i quali e' deliberato l'allontanamento. Le
attivita' di cui al primo periodo, inserite all'interno del
Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono
presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con
le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della
propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il
raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni
di cui al secondo periodo disciplinano il percorso
formativo personalizzato di attivita' di cittadinanza
attiva e solidale, i tempi, le modalita', il contesto e i
limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti,
nonche' le rispettive figure di riferimento. Durante le
attivita' di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di
vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e' in capo
alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente
alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti,
le associazioni e gli enti del Terzo settore possono
manifestare la propria disponibilita' ad accogliere lo
studente in attivita' di cittadinanza attiva e solidale
attraverso la partecipazione all'avviso pubblico,
contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero
dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio
scolastico regionale competente il quale, con successivo
provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle
associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad
accogliere lo studente. A seguito delle attivita' di
verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal
medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione
delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il
competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui
al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
della loro autonomia, individuano le figure referenti per
la realizzazione di tali attivita', nell'ambito del
personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per
il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o
parziale svolgimento delle attivita' di cittadinanza attiva
e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai
fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di
attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono computate
nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto
ai fini della validita' dell'anno scolastico, pur non
influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle
singole discipline.
8-quater. In caso di indisponibilita' delle strutture
ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneita'
delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati
dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata
presentazione di manifestazioni di interesse di cui al
medesimo comma, le attivita' di cittadinanza attiva e
solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della
comunita' scolastica.
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di
garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente,
dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della
vita della comunita' scolastica, puo' deliberare, ove
necessario, la prosecuzione delle attivita' di cittadinanza
attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe,
per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario
scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento
deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneita',
proporzionalita' e gradualita' di cui al comma 5.
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a
quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali
e l'autorita' giudiziaria, un percorso di recupero
educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita'
scolastica superiore a quindici giorni puo' essere disposto
anche quando siano stati commessi reati che violano la
dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia
pericolo per l'incolumita' delle persone, nonche' in
presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti
del personale scolastico, delle studentesse e degli
studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento e'
commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravita' tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno
scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento
dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e
seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai
quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente
responsabile.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente
e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). -
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di
corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, e' incluso
l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a
collaborare per consentire l'emersione di episodi
riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,
di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze
stupefacenti, nonche' di altre forme di dipendenza.
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto
educativo di corresponsabilita', definendo in maniera
dettagliata le attivita' formative e informative che
intendono programmare a favore delle studentesse, degli
studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento
all'uso sicuro e consapevole della rete internet.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio
delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune
attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano triennale
dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del
patto educativo di corresponsabilita'.
Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti
dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria
di primo grado.
1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della
loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter,
8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
2. Del presente regolamento e dei documenti
fondamentali di ogni singola istituzione scolastica e'
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del titolo I del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi
regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4,
comma 8-ter, quinto periodo, le attivita' di cittadinanza
attiva e solidale sono effettuate a favore della comunita'
scolastica.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1896